Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie, gli importi per singolo Comune

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Direzione Finanza locale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Il riparto tra i comuni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
– per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune (comma 1, lett. a);
– per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Testo del decreto di riparto
Allegato A -Riparto del fondo per singolo comune

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche, pubblicato il decreto

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Finanza Locale, con comunicato di oggi, 2 luglio 2021, rende noto che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche», il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I comuni possono concedere riduzioni della Tari – in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.  Le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell’anno 2022.

Decreto riparto fondo agevolazioni TARI
ALLEGATO A – Riparto del fondo – importo per ciascun comune

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Reclutamento, come cambia il lavoro pubblico. Le slide del Ministro della PA

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha svolto un’audizione in Commissioni congiunte 1° Affari Costituzionali e 2° Giustizia del Senato della Repubblica sul disegno di legge di conversione in legge del dl 9 giugno 2021, n. 80, c.d. Decreto Reclutamento. Il provvedimento reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Tali misure sono contenute nel primo dei due titoli che compongono il DL (il secondo contiene norme ad hoc per l’efficienza della giustizia ordinaria e amministrativa) e riguardano l’introduzione delle modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e l’accrescimento della capacità funzionale della PA. Il decreto rafforza la capacità amministrativa e punta alle assunzioni per la realizzazione del Pnrr. Sono definite regole di velocizzazione per gestire la montagna di progetti. Alla fine del contratto a tempo determinato 3+2, questo verrà considerato titolo valido per una sorta di stabilizzazione del 40% per poter fruire nella Pa di queste competenze”. Il decreto reclutamento, in applicazione del Patto Governo-sindacati per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, supera i tetti sul salario accessorio rinviando alla contrattazione collettiva i criteri e le modalità attuative. Sarà, inoltre, definita dai contratti collettivi nazionali una nuova area funzionariale per favorire l’ingresso e la progressione di carriera del personale di elevata qualificazione.
L’art. 6 del DL prevede il Piano Integrato di attività e organizzazione, il documento di programmazione unico che le amministrazioni pubbliche saranno tenute a presentare. Il Piano accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione. Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. Il “Piano” unico punta a realizzare un nuovo modello di pianificazione organizzativa nelle PA, attraverso una visione integrata dei processi delle amministrazioni. Obiettivo è eliminare oneri inutili e duplicazioni, predisponendo un documento intelligibile e unico che chiarirà l’orizzonte verso cui tende ogni amministrazione. Una sorta di “mappatura” del cambiamento.
Da settembre 2021 vedrà la luce il portale del reclutamento. La piattaforma non viene istituita con il Dl Reclutamento, ma faceva già parte delle misure previste dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56, sempre in funzione della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego. Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d’intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi. Allo stesso modo, attiverà una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti che lavorano in Italia e nel mondo.

Le slide DL 80/2021 – Audizione al Senato

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Lavoro, le misure in materia di riscossione e pagamenti della PA

L’Agenzia delle entrate-Riscossione illustra le novità introdotte dal DL n. 99/2021 (“Decreto Lavoro”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
È differito al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sono sospese fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti della PA
Infine, sono sospese fino al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fondo contenzioso, necessaria una costante ricognizione per attestare la congruità degli accantonamenti

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali». La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell’Ente, il quale è tenuto ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti, sia gli obblighi dell’organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono, da un lato, di non far trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall’altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili. La situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione sia da parte dell’Ente che dall’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Quindi, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
– il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 104/2021/PRSE, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, concernente l’esame della documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 di un Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Asseverazione dei rapporti di credito/debito reciproci anche con le società quotate

La Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 107/2021/PRSE, in relazione all’obbligo di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, di asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, sottolinea che alla luce del dettato normativo, l’obbligo incombe anche sulle società quotate in quanto la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Non sussiste, pertanto, un’esplicita esclusione, segno della volontà di estendere l’ambito applicativo della disposizione anche alle società quotate. Sul punto la giurisprudenza contabile aveva sottolineato, con riferimento all’art. 6, comma 4 del d.l. n. 95/2012, che la ratio appariva, infatti, quella di rendere monitorabili e trasparenti i reciproci rapporti finanziari fra ente e società partecipate discendenti dai relativi contratti di servizio, esigenza che si manifesta nei confronti di qualunque organismo societario (alle stessa esigenze si ispira l’operazione di circolarizzazione dei rapporti di debito e credito, usualmente compiuta dalle società, anche quotate, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio)” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 355/2013/PRSP). La Sezione delle autonomie ha, altresì, evidenziato che la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata) (cfr. delib. n. 2/2016/QMIG). In conclusione, la Sezione ribadisce che l’adempimento di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento agli esiti dei controlli effettuati dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. ed alle conseguenti valutazioni e verifiche effettuate dall’Organo di revisione, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 107/2021, ha ricordato che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento. L’eventuale mancata vigilanza da parte dell’Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell’adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi tecnici senza l’espletamento di una gara pubblica

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 103/2021. La Sezione, nel riscontrare l’evoluzione della disciplina in materia e le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, rammenta, in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, che il riferimento all’«importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (art. 113, comma 2), quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata (procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura. Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione. Nell’ipotesi di affidamento diretto di un servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti (come nel caso di specie), queste ultime si pongono per il soggetto privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che annovera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contratto e al fatto illecito – «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»), alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION