Edilizia scolastica, Nuovo Avviso Pubblico per la costruzione di scuole innovative

Il MIUR ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico n. 18796 del 28 giugno 2021 per il finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di scuole innovative, da destinare a scuola dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado ovvero a un istituto comprensivo, nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’Avviso è attuativo dell’articolo 1, commi 203, 204 e 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 677 e 678 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, è destinata, a valere su risorse dell’INAIL, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, la somma complessiva di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative con le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I comuni e/o le Unioni di comuni possono chiedere di partecipare al programma di investimento di INAIL nei limiti dello stanziamento previsto per la regione di riferimento, commisurato al numero di studentesse e studenti e nel limite massimo di 2.200,00 euro al metro quadro di SUL (Superficie utile lorda), dovendo le nuove scuole avere le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il valore dell’investimento da sottoporre alla valutazione dell’INAIL deve ricomprendere tutte le spese necessarie per la costruzione della nuova scuola, compreso il valore dell’area. Sono escluse le spese di progettazione, di demolizione di eventuali manufatti presenti sull’area oggetto di intervento di nuova costruzione, nonché le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche.
I comuni e/o unioni di comuni possono presentare richiesta di investimento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) le aree che i comuni e/o le unioni di comuni candidano per la costruzione delle nuove scuole devono essere di proprietà pubblica nella piena disponibilità, urbanisticamente consone all’edificazione, libere da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all’edificazione e già destinate dal PRG comunale a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole);
2) le dimensioni dell’area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal DM 18 dicembre 1975 per la realizzazione dell’ordine di scuola prescelto;
3) l’area deve disporre di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze dei territori e all’utenza della scuola da realizzare;
4) l’intervento proposto deve avere un livello di progettazione almeno pari a un progetto di fattibilità tecnico-economica;
5) l’intervento proposto non deve essere finanziato totalmente o parzialmente con altri fondi.
I comuni interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono trasmettere la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, pena la non ammissione alla presente procedura, nell’apposita pagina dedicata del sito di edilizia scolastica al seguente link: http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 6 agosto 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iva ridotta al 5% per le prestazioni rese da cooperativa sociale in una RSA di proprietà comunale

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 400 del 10 giugno 2021, nel fornire riscontro ad una istanza di interpello di un Comune (in qualità di proprietario della RSA) in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile alla prestazioni dalla Cooperativa Sociale (gestore del global service nella medesima RSA), ritiene che al corrispettivo versato alla Cooperativa Sociale debba applicarsi l’IVA nella misura del 5 per cento, dal momento che nel caso di specie sussistono i presupposti richiamati dalla citata parte II-bis) della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia lo svolgimento di prestazioni proprie di una casa di riposo. Come già precisato dalla citata risoluzione n. 74/E del 2018, affinché possa trovare applicazione l’aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti». Tale circostanza risulta soddisfatta nella fattispecie prospettata in cui il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale la gestione globale (comprensiva quindi dell’alloggio e di tutte le altre prestazioni necessarie) della struttura RSA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON Scuola, Avviso pubblico per adeguamento palestre, impianti sportivi e mense

Il MIUR ha pubblicato un avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Con tale Avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici, con le limitazioni di cui all’articolo 4, adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 delle Regioni c.d. “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Gli enti locali si impegnano con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da allegare alla nota di autorizzazione a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi. Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono inviare la propria candidatura, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e poi all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”, previa richiesta di accreditamento all’AREA RISERVATA del portale del Ministero dell’istruzione.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021. A tal fine, l’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 5 luglio 2021 alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021. L’accreditamento degli enti locali sarà possibile dalle ore 10.00 del giorno 30 giugno 2021 alle ore 15.00 del giorno 30 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contabilizzazione maggiore spesa per ritardato pagamento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 166/2021, fornisce chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione delle maggiori spese derivanti dalla notifica dell’atto di precetto e dall’eventuale pignoramento esperito dal credito, nell’ipotesi in cu il debito derivante da sentenza non sia riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997).
La Sezione ha evidenziato, in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell’ente, che la soluzione di far ricomprendere le maggiori spese tra le somme nell’art. 194, lett. A) del TUEL sconta la non perfetta coincidenza del titolo del debito. Una prima opzione ermeneutica potrebbe spingere per interpretare la dizione sentenze esecutive come comprendente anche le somme successive ed eventuali derivanti da colpevole inerzia dell’ente. Trattasi, però, di una interpretazione forzata di un chiaro dettato legislativo che limiterebbe alle sentenze l’attitudine alla riconoscibilità ex art. 194 TUEL. In realtà, però, seppure le spese successive al mancato riconoscimento non rientrano nella sentenza esecutiva che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini (e che colpevolmente non è stata fatta propria dall’ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi. A fronte del mancato riconoscimento dell’ente si ha la seguente fattispecie:
– esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;
– maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);
– liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;
– riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lett. a) dell’art. 194 del TUEL.
Conseguentemente, la Corte ritiene che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art. 194 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION