Whistleblowing, le nuove linee guida ANAC

Il Consiglio di ANAC ha approvato lo schema di linee guida per il whistleblowing. Lo scopo è di fornire indicazioni sull’applicazione della legge 179/2017. Le linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. Nella predisposizione delle linee guida l’Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
Le Linee guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti – i segnalanti – beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dai RPCT e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni.
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC cui è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.

Allegati: Modulo segnalazioni

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Permessi per diritto allo studio enti di piccole dimensioni

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFC48, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dei lavoratori che possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio e come la regola prevista dall’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 si applica agli enti di piccole dimensioni.
In via preliminare, l’Agenzia rappresenta che il CCNL Comparto Funzioni Centrali detta una puntuale disciplina in ordine ai limiti entro i quali i permessi per il diritto allo studio in favore dei dipendenti possano essere riconosciuti. In particolare, il beneficio consiste nel diritto a fruire di un massimo di 150 ore annue individuali di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore.
Ciò detto, l’“arrotondamento all’unità superiore” non deve essere riferito al valore percentuale (dal 3% al 4%, ad esempio) ma all’unità del personale che potrebbe usufruire di detti permessi (da 10,6 a 11 lavoratori).
Nel caso di enti di piccole dimensioni, quindi, se in applicazione di detto principio il risultato aritmetico dovesse portare ad un valore decimale di poco superiore allo 0 (ad esempio 0,2) il beneficio in parola potrà essere riconosciuto ad un solo lavoratore.
Riassumendo, l’applicazione della regola in questione deve limitare il beneficio alla quota predefinita del 3% del personale in servizio ma, allo stesso tempo, non può comprimere oltremodo il diritto allo studio, soprattutto in ambiti in cui il numero dei dipendenti è particolarmente contenuto. Per tale motivo le parti hanno introdotto l’arrotondamento all’unità superiore, così da assicurare che almeno uno dei dipendenti dell’Amministrazione possa fruire dei permessi in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Online il ‘Report Sinergie’ sui progetti di innovazione sociale giovanile finanziati dal bando Anci

È online il Report Sinergie che racconta le 18 progettualità comunali, attualmente in corso, di innovazione sociale giovanile, finanziate attraverso il bando Anci. Il documento racconta il grande valore delle azioni dei Comuni per la popolazione giovanile iniziate in corrispondenza della pandemia di Covid-19 (scaricalo qui: https://bit.ly/Report-Sinergie).
Tutte le Amministrazioni hanno compiuto diversi sforzi per la riprogrammazione delle attività e per portare a compimento quanto previsto dalle proposte progettuali. Difatti, l’avviso pubblico “Sinergie – per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile” a valere sul riparto comunale delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo Nazionale Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sostiene sul territorio nazionale la realizzazione di 18 progetti coinvolgendo 34 Comuni italiani.
I Comuni finanziati hanno utilizzato la tecnica del gemellaggio amministrativo per la presentazione e realizzazione delle proposte progettuali, le quali hanno previsto percorsi di progettazione partecipata con il coinvolgimento diretto di giovani under 35 e dei vari attori locali in ambito sociale, economico e culturale. In ogni progetto, il Comune definito “cedente” è colui che ha già sviluppato un progetto di innovazione sociale giovanile finanziato dai precedenti Avvisi pubblici ANCI “ComuneMenteGiovane”, “MeetYoungCities”, “Giovani RiGenerAzioni Creative” o “ReStart” e definisce insieme al Comune “riusante” le modalità del gemellaggio amministrativo e del trasferimento delle buone pratiche per replicare l’intervento sul territorio di quest’ultimo.
Il documento dedica attenzione alle caratteristiche dell’Avviso pubblico “Sinergie” approfondendo i temi trattati dal bando, la struttura dei progetti e le singole 18 progettualità. Uno spazio di rilievo è dedicato anche alle buone pratiche emerse, le quali potranno essere in futuro replicate in altri territori non coinvolti nell’Avviso di ANCI.

Edilizia, firmato decreto per verifica congruità manodopera appalti e subappalti

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che è stato firmato il decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL realizzano, entro dodici mesi dall’adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.
Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conto annuale 2020, termine invio dati 31 luglio 2021

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO.
La rilevazione per l’anno 2020 registra, oltre all’adeguamento alle novità intervenute nella normativa e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, alcuni affinamenti specifici:
– ove presenti sono rilevate le voci di finanziamento ed utilizzo di retribuzione accessoria legate all’emergenza da COVID-19, in particolare con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;
– diviene obbligatoria la dichiarazione del valore del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;
– è attiva una procedura di controllo delle poste non soggette alla verifica del limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
– è altresì attiva, a valle di tale verifica, una procedura di controllo del rispetto del medesimo limite 2016;
– le tabelle 15 e le schede SICI sono completate con tutte le informazioni necessarie a tali verifiche;
– risulta attiva, nell’ambito delle schede SICI interessate, la rilevazione della misura di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per le amministrazioni soggette all’articolo 33, commi 1 e 2 del d.l. n. 34/2019 (regioni a statuto ordinario e comuni) e all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35/2019 (aziende del Comparto Sanità);
– per consentire l’attivazione dei controlli sopra descritti non vengono più effettuati i controlli svolti in precedenza con l’incongruenza 15 (che segnalava l’esatta coincidenza delle risorse stanziate con quelle erogate in sede di tabella 15) e con la squadratura 10 (che segnalava, in sede
di scheda SICI, la necessità di rispondere alla domanda circa il ritardo di certificazione dei fondi, misurato dal numero di anni intercorsi dall’ultima annualità certificata rispetto a quella corrente)
Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della stampa
dell’intero modello “certificato”. La verifica da parte dell’organo di controllo è successiva all’inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell’espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi. Per il tramite dell’amministrazione, l’Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell’apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”. Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Osservatorio, Compensi amministratori società a controllo pubblico e revoca revisori dei conti

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali rende noto che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno, previsto dall’art.154 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), riunitosi dopo quasi due anni a causa delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha valutato due atti di indirizzo, riguardanti, il primo, i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, il secondo la revoca quale causa di risoluzione dell’incarico di revisore dei conti degli enti locali.
Sono, inoltre, stati presentati due studi, uno relativo allo stato di attuazione delle fusioni dei comuni e l’altro concernente le dinamiche dei costi per servizi a domanda individuale negli enti in situazioni di criticità finanziaria.
Infine, sempre relativamente alle situazioni di crisi finanziarie, è stato valutato un atto di orientamento riguardante le plurime dichiarazioni di dissesto finanziario da parte di un medesimo ente locale deliberate in un arco temporale ravvicinato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION