Censimento autovetture di servizio 2020 , c’è tempo fino al 30 giugno 2021

C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per trasmettere, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica,  i dati relativi alle autovetture di servizio riferiti all’anno 2020. L’obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongono di auto di servizio. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento  in un’apposita sezione del proprio sito.
Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.
Sono escluse dal censimento le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 25 settembre 2014:
– Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…);
– auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali;
– auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
– veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione  non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.

Vedi: Circolare n. 20924 del 30 marzo 2021

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. la legge di conversione del DL Riaperture n. 52/2021

È stata pubblicata in G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 la legge di conversione n. 17 giugno 2021, n. 87 del decreto legge n. 52/2021 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 52/2021 con la legge di conversione. Il decreto-legge n. 52 del 2021 si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell’autunno del 2020. Esso reca il
quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la “graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Tra le misure previste evidenziamo:
l’art. 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Si riduce dal 60 al 15 % la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo;
l’art. 11-quater, che proroga al 31 maggio 2021 i termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 degli enti locali (commi 1 e 2). Il successivo comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l’approvazione da parte delle regioni e delle province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Il comma 9 del medesimo articolo dispone il rinvio di termini nell’ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario. La norma, in primo luogo, rinvia al 30 giugno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data. Inoltre, viene rinviato al 30 giugno 2021 anche il termine entro il quale l’ente locale che ha deliberato il dissesto finanziario deve rispondere agli eventuali rilievi o richieste istruttorie formulate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito all’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Tale termine è ordinariamente stabilito in sessanta giorni dall’articolo 261, comma 1, del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato città: approvato schema di Dpcm su finanziamento e sviluppo dei servizi sociali

La Conferenza Stato città nella seduta di oggi, 22 giugno 2021, ha approvato, a seguito dell’adozione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard della nota metodologica, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.
Sulla base di tali parametri, sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale che ammontano, per l’anno 2021, a 215.923.000 euro e che assumono un valore crescente negli anni sino ad arrivare a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030.
L’adozione del provvedimento permetterà di riequilibrare i livelli di spesa per i servizi sul territorio, consentendo agli enti locali, attraverso il superamento del criterio della spesa storica, di fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze. Ciò renderà più efficiente la spesa dei Comuni e potranno essere assicurate maggiori erogazioni economiche per lo sviluppo delle funzioni sociali. Nella stessa seduta, è stata raggiunta l’Intesa sul decreto concernente il riparto parziale del fondo per l’anno 2021 destinato al ristoro delle minori entrate dei comuni per effetto della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento per Covid-19.
In particolare, con il provvedimento vengono ripartiti 250 milioni di euro dei 350 complessivamente disponibili. Il restante importo di 100 milioni di euro sarà distribuito con successivo decreto, entro il prossimo 31 ottobre, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto.
È stato anche approvato il provvedimento con il quale si provvede al riparto del contributo di circa 2 milioni di euro per il ristoro a 16 Comuni (Ancona, Bari, Bergeggi, Carrara, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia, San Ferdinando) della perdita di gettito IMU a decorrere dall’anno 2020, conseguente alle proposte di revisione del classamento catastale effettuate nel 2020 per gli immobili portuali.
Infine, è stata disposta l’anticipazione ai Comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per un importo complessivo pari a circa 8 milioni e 700 mila euro (Fonte Ministero dell’Interno).

Ministero dell’interno: 65 milioni di euro per la sicurezza urbana

È stato firmato dal Ministro dell’Interno il decreto che attribuisce le risorse del Fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2021-2023. Si tratta di 65 milioni di euro destinati alle città metropolitane, con una quota parte riservata a quelle in dissesto o in riequilibrio finanziario, nonché a sostenere economicamente le iniziative dei comuni contro l’abusivismo commerciale e lo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici.
Questa rete di finanziamenti consentirà, tra l’altro, agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo determinato di unità aggiuntive nei corpi di polizia locale, nonché alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di aree degradate.
Inoltre, per rafforzare i servizi di vigilanza nelle località interessate da una maggiore affluenza turistica, è stato disposto come di consueto  l’invio di 2.300 unità di personale interforze in 65 province, in attuazione del Piano di potenziamento estivo dei presidi di polizia definito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai rappresentanti delle istituzioni territoriali. Le unità straordinarie saranno utilizzate nell’ambito dei dispositivi di controllo definiti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Anci, escludere Comuni e Città metropolitane da norma che elimina nulla osta per mobilità

La norma del decreto sul reclutamento del personale per il PNRR che abroga l’obbligo del nulla-osta per la mobilità nelle amministrazioni pubbliche, rischia di determinare la definitiva paralisi nei Comuni, che sono tradizionalmente quelli più aggravati dalla stessa mobilità. L’Anci chiede l’inserimento del comparto nelle deroghe già previste; in assenza, i Comuni non riusciranno a garantire i servizi essenziali. Il rischio è un costante depauperamento delle competenze professionali in tutti gli enti, dai più piccoli ai più grandi.
Il trattamento retributivo medio negli enti locali è infatti inferiore rispetto al resto della PA e l’assenza di regole determinerà una grande richiesta di mobilità, con criteri di diniego imprecisi che determineranno un sicuro contenzioso. Troppo spesso si innescano flussi di mobilità in uscita che lasciano sguarniti gli uffici comunali delle migliori professionalità.
Pertanto, la norma è troppo critica per tutti i Comuni, e può avere effetti gravi sull’organizzazione degli uffici, nonché un impatto rilevante sulla spesa pubblica che il Governo dovrebbe valutare. L’Anci chiede pertanto al Parlamento di disapplicarla, come già previsto per i comparti della Sanità e della Scuola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION