C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per trasmettere, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, i dati relativi alle autovetture di servizio riferiti all’anno 2020. L’obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongono di auto di servizio. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento in un’apposita sezione del proprio sito.
Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.
Sono escluse dal censimento le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 25 settembre 2014:
– Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…);
– auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali;
– auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
– veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
Vedi: Circolare n. 20924 del 30 marzo 2021