Corresponsione ANF, Nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021

L’INPS con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 ha pubblicato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. e note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esentasse i contributi straordinari per l’emergenza da Covid-19

Ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, si applica il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate con la risposta n. 411 del 16 giugno 2021. In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia osserva che l’articolo 10-bis del “decreto Ristori”, ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di specie, l’Ente istante, Teatro Stabile, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo straordinario ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT), al quale è stata applicata la ritenuta del 4 per cento. Nella fattispecie in esame per l’Agenzia non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, per i dirigenti non sussiste l’obbligo di di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL31, in merito all’obbligo dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale, ha evidenziato che l’art. 13, del vigente CCNL dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale i Dirigente amministrativi, tecnici e professionali, pur essendo autonomi nella gestione del loro tempo di lavoro, devono coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui sono inseriti ed alla quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della loro prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario settimanale di lavoro dei Dirigente in questione e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION