Finanziamento retribuzione di risultato dei dirigenti

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL27, si esprime sulla possibilità di utilizzo dei risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, per il finanziamento nell’anno successivo della retribuzione di risultato. L’Agenzia evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già precedentemente espresso secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui  gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Collegio dei revisori di un comune con 15000 abitanti rimane in carica anche se la popolazione si riduce

Il collegio dei revisori, nominato a seguito del sorteggio con riferimento alla popolazione superiore a 15.000, rimane in carica per tutta la durata del triennio anche se, durante il mandato, la popolazione si abbassa sotto tale soglia. È la risposta del Ministero dell’interno in ordine alla problematica rappresentata relativamente alla composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria. In particolare, l’ente istante ha evidenziato che alla data della nomina dell’organo di revisione attualmente in carica, la popolazione del comune era superiore a 15.000 e, quindi, è stato nominato un organo collegiale, mentre al 31 dicembre 2019 risultava pari a 14.969 e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell’organo in carica con un organo monocratico anche ai fini di un risparmio di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Perseo-Sirio, ipotesi di accordo che regola le modalità di adesione al Fondo

L’Aran rende noto che che si è tenuto il 17 giugno 2021 un incontro tra ARAN, Fondo Perseo-Sirio e le Amministrazioni centrali rappresentate all’interno dell’Assemblea dei delegati del Fondo sull’Ipotesi di accordo, sottoscritta l’8 aprile 2021, che regola le modalità di adesione a Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso. L’Ipotesi di accordo in questione non è ancora applicabile poiché deve ancora concludere l’iter dei controlli. L’incontro è servito a condividere alcune prime informazioni sull’applicazione dell’accordo e ad insediare un gruppo di lavoro congiunto che dovrà accompagnare la futura ed imminente fase della sua attuazione, con un’azione di supporto alle amministrazioni coinvolte. Al gruppo di lavoro partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con ampio interesse nel fornire contributi e riscontri. Un altro gruppo di lavoro sarà insediato a breve per impostare analoghe azioni di accompagnamento rivolte al sistema regionale e delle autonomie. A tal fine, analizzando le varie fasi ed i principali passaggi che le Amministrazioni si troveranno ad affrontare, il gruppo di lavoro condividerà circolari informative ed operative, documentazione e moduli da mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei dipendenti interessati. In una visione d’insieme sono stati coinvolti anche “ulteriori attori” quali NoiPA e INPS in attività di adeguamento delle procedure dei flussi informativi e contributivi.

Ipotesi accordo modalità di adesione_8-4-2021
Presentazione Accordo silenzio-assenso Perseo-Sirio

Illegittima la clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara

L’ANAC ha riscontrato che tra le stazioni appaltanti – che si avvalgono dell’ausilio di prestatori di servizi di committenza ausiliari – è invalsa la prassi di introdurre nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante.
L’assunzione dell’obbligo in questione è spesso imposta quale condizione di partecipazione alla gara e, al contempo, la stipula del contratto di appalto è addirittura subordinata all’effettivo pagamento da parte dell’aggiudicatario del relativo compenso, talvolta d’ammontare non trascurabile.
Al riguardo, l’Autorità evidenzia che tali clausole sono state ritenute illegittime, in diverse occasioni, sia dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, a titolo esemplificativo, Cons. St., V, n. 3538 del 6.5.2021; Cons. St., V, n. 6787 del 3.11.2020), che dall’Autorità (da ultimo, con la Delibera ANAC 129/2021 e la Delibera ANAC 202/2021). Le motivazioni, poste a base delle decisioni richiamate, sono legate alla constatazione che le predette clausole, inducendo gli operatori economici a non partecipare alle gare, hanno effetti restrittivi sulla concorrenza, in palese violazione dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 che, al contrario, proprio in un’ottica pro-concorrenziale, sancisce il principio di massima partecipazione.
Inoltre, è stato osservato che in tal modo si riversa a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltate, con l’imposizione di una prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 23 della Costituzione.
La prestazione imposta all’aggiudicatario, infine, non trova fondamento neppure nell’art.16-bis del R.D. n. 2440/1923, che riguarda solo le spese connesse alla stipulazione del contratto. Pertanto, al fine di evitare l’introduzione di oneri illegittimi a carico dei concorrenti e prevenire possibili contenziosi, l’Anac invita le stazioni appaltanti, che scelgono di espletare le procedure di aggiudicazione con il coinvolgimento di prestatori di servizi di committenza ausiliari, a non prevedere nella documentazione di gara le clausole in oggetto.
Per completezza viene ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera m), punti 1, 2 e 3 e dell’art. 39, comma 2 del d.lgs. 50/2016, i servizi di committenza ausiliari che possono essere svolti da operatori economici privati sono esclusivamente “le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;”. Anche l’affidamento dei servizi di committenza ausiliari può avvenire solo nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi ai comuni per lo spostamento dei seggi elettorali al di fuori degli edifici scolastici

Nella seduta del 17 giugno 2021 della Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa sui criteri di riparto del fondo del ministero dell’Interno, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il prossimo 15 luglio individuino sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l’anno 2021.
In particolare, sono stati individuati 2 parametri di ripartizione del fondo, la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per il 2021:
– il numero delle sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
– il numero complessivo degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Nella distribuzione delle risorse sarà privilegiato l’ultimo parametro a cui è attribuito un peso maggiore (70/100) rispetto a quello riferibile al numero delle sezioni trasferite (30/100).
I contenuti dell’intesa saranno ora recepiti in un decreto del ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION