5 per mille, l’elenco degli Enti ammessi

L’Agenzia delle entrate, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica “5 per mille”, gli elenchi dei destinatari del 5‰ dell’anno finanziario 2020 riguardanti le preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2019. Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti che hanno usufruito della “rimessione in bonis” prevista dall’articolo 2, comma 2 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Vengono resi disponibili in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo con l’indicazione dei dati della Regione, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale l’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Dirigenti, il calcolo dell’incremento della retribuzione di posizione e di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL33 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali. La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
L’Agenzia chiarisce che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Inoltre, una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Apertura dei termini per la richiesta dell’Anticipazione di Liquidità

È stata resa disponibile sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali la funzione per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 21, comma 5, del DL 73/2021, necessaria alla richiesta di Anticipazione di liquidità da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti. La funzione sarà disponibile fino al 7 luglio ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice degli enti locali, delle regioni e province autonome. Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide e Glossario”, sezione “Documenti PA”.
La domanda deve essere sottoscritta dal Responsabile legale dell’Ente e deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario. Completata la fase istruttoria di CDP, l’Ente riceverà la comunicazione di concessione dell’Anticipazione tramite il servizio AdL MEF 2021. Ottenuto l’accoglimento della richiesta, entro il 10 settembre, occorre inviare la proposta contrattuale sottoscritta con firma digitale. Entro il 24 settembre CDP restituirà il contratto firmato digitalmente per accettazione. L’erogazione dell’Anticipazione avverrà d’ufficio entro 7 gg lavorativi dalla firma del contratto. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, gli enti dovranno procedere al pagamento dei debiti (CDP verificherà l’avvenuto pagamento attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali). Nell’ambito della durata prescelta del piano di ammortamento (da minimo 3 anni ad un massimo di 30 anni), gli Enti saranno tenuti a rimborsare a CDP la somma ricevuta in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Consiglieri comunali, causa incompatibilità conseguente a sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti

Sussiste la causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5 TUEL nei confronti di consigliere comunale condannato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, anche in caso di ricorso ex articolo 211 d.lgs. 174/2016 innanzi allo stesso giudice contabile o di istanza per la rateizzazione del debito. Con il parere dell’11 giugno scorso il Ministero dell’Interno evidenzia che la disposizione di cui all’art. 63, comma 1 (ai sensi del quale non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito), definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell’esigenza che il consigliere dell’ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall’intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell’ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
L’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.5, sussiste per tutto il tempo in cui sia astrattamente possibile (ma non sia stato ancora proposto) il ricorso di conto ex art. 211 d.lgs. 174/2016, oppure nell’ipotesi di presentazione di istanza di rateizzazione del debito. A questo riguardo, nel caso in cui il predetto amministratore dovesse presentare istanza di rateizzazione della somma dovuta, il costante indirizzo del Ministero conferma che continua a persistere la predetta causa di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione del debito che così continua a permanere fino a quando non risulti versata l’ultima rata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Fondo di solidarietà alimentare 2021, le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

L’IFEL ha pubblicato gli importi del riparto del “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021), per complessivi 500 milioni di euro, approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020. I criteri di riparto del fondo alimentare 2021 sono stati modificati dalla legge che prevede due quote di pari importo: 250 mln. di euro da ripartire in proporzione della popolazione residente di ciascun Comune; 250 mln. da ripartire in ragione della distanza dei redditi medi Irpef comunali (anno d’imposta 2018) inferiori alla media nazionale dalla media stessa.
Gli importi, pur non ufficiali in quanto il relativo decreto (Min. Interno di concerto con il Mef) è in via di emanazione, sono coerenti con il dettato normativo e con l’esame intervenuto nella citata seduta della Conferenza Stato-Città.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION