Il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro non richiede una gara

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di In tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all’art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell’ambito dei contratti esclusi di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l’importanza dell’elemento fiduciario nell’affidamento dell’incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l’ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell’ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente … potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene rispettati nell’affidamento degli incarichi in questione anche i principi che l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 detta anche per le categorie dei contratti esclusi come definiti nelle Linee guida adottate dall’Anac nella considerazione che:
a) l’economicità, intesa come l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento del contratto, risulta rispettata alla luce dei compensi spettanti ai professionisti, attestatesi, sin dal 2015, su un valore di gran lunga inferiore ai minimi tariffari e giudicato peraltro congruo nei pareri chiesti all’Avvocatura Generale dello Stato del 12 luglio 2018 e del 23 dicembre 2019;
b) l’efficacia, intesa come la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, può desumersi dall’ampia percentuale delle cause vinte rispetto al complessivo contenzioso;
c) l’imparzialità e la trasparenza si sono manifestate nell’alternanza seguita nell’affidamento degli incarichi ai professionisti il cui numero, progressivamente ampliato nel corso degli anni, non poteva tuttavia prescindere dal valore sempre molto elevato delle cause e dalla rilevanza strategica delle stesse per la società. Tali cause pertanto non potevano che essere affidate a professionisti altamente specializzati e strutturati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni codice della strada, necessaria una chiara definizione dei rapporti tra Comune e Unione

L’esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato ad una Unione necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell’entrata rispetto alla tipologia di sanzione – e questo anche nell’ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale – al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 144/2021. A tale fine è indispensabile che l’ente e l’Unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell’ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche ed a presidio dell’integrità della ricchezza collettiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente produttività in caso di mancata costituzione del fondo risorse decentrate

Il Commissario straordinario dell’Unione rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003 sulla possibilità di erogare, quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente di un ente, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità (progetti di miglioramento quali-quantitativi per il personale), allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori (bilancio di previsione 2020-2022, PEG, piano della performance) e non sia stato costituito, entro l’esercizio di riferimento, il fondo per le risorse decentrate. La Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 94/2021, ricordate le tre fasi in cui si snoda il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate – e consistenti in stanziamento a bilancio delle risorse relative al trattamento accessorio, costituzione del fondo, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo -, rammenta che solo all’esito di tale articolato procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento onde consentire l’attribuzione delle indennità fisse da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. In caso di mancata costituzione del fondo nell’esercizio di riferimento, esclusivamente le voci stabili del trattamento accessorio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, ivi incluse quelle da “riportare a nuovo”, vanno a costituire vere e proprie economie di spesa e tornano nella disponibilità dell’ente. Pertanto, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il PEG e il piano della performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION