La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di In tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all’art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell’ambito dei contratti esclusi di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l’importanza dell’elemento fiduciario nell’affidamento dell’incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l’ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell’ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente … potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene rispettati nell’affidamento degli incarichi in questione anche i principi che l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 detta anche per le categorie dei contratti esclusi come definiti nelle Linee guida adottate dall’Anac nella considerazione che:
a) l’economicità, intesa come l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento del contratto, risulta rispettata alla luce dei compensi spettanti ai professionisti, attestatesi, sin dal 2015, su un valore di gran lunga inferiore ai minimi tariffari e giudicato peraltro congruo nei pareri chiesti all’Avvocatura Generale dello Stato del 12 luglio 2018 e del 23 dicembre 2019;
b) l’efficacia, intesa come la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, può desumersi dall’ampia percentuale delle cause vinte rispetto al complessivo contenzioso;
c) l’imparzialità e la trasparenza si sono manifestate nell’alternanza seguita nell’affidamento degli incarichi ai professionisti il cui numero, progressivamente ampliato nel corso degli anni, non poteva tuttavia prescindere dal valore sempre molto elevato delle cause e dalla rilevanza strategica delle stesse per la società. Tali cause pertanto non potevano che essere affidate a professionisti altamente specializzati e strutturati.