Riduzioni IMU e TARI pensionati esteri, i chiarimenti del MEF

Con la Circolare n. 5/DF dell’11 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, di cui all’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
Il comma 48, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Secondo il Dipartimento, il regime agevolativo non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale, con le dovute eccezioni e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi. È comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni, l’elenco dei comuni ammessi

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 34082367 del 09 giugno 2021 sono stati approvati gli elenchi delle manifestazioni di interesse – in forma singola o aggregata – presentate dai Comuni nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 20 novembre 2020, e ammesse alla fase di progettazione partecipata del Piano di intervento (FASE 2). I soggetti proponenti, le cui manifestazioni di interesse non sono state ammesse, possono presentare una nuova domanda fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022.
Si ricorda che con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, Il progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

Allegato 1 – Elenco comuni ammessi
Allegato 2 – Elenco comuni non ammessi

 

Agenti contabili, principi generali in materia di conti giudiziali

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 39/2021, pronunciandosi nel giudizio di conto, promosso nei confronti degli agenti contabili di una Azienda Sanitaria Regionale, condannati alla restituzione delle somme in favore dell’ente delle somme addebitate, per irregolarità parziale dei conti giudiziali, ha, tra l’altro, condotto una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di conti giudiziali che impongono l’obbligatorio controllo giurisdizionale del corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte di tutti gli agenti contabili chiamati, anche in via di fatto, alla gestione del denaro o dei valori di cui hanno la disponibilità, nel quadro della regola generale secondo cui chiunque amministri beni altrui è tenuto a rendere ragione del proprio operato.
La Sezione ribadisce come l’oggetto del giudizio sia costituito dall’accertamento della regolarità sia del documento contabile in sé, sia della gestione in esso rappresentata, tendente a verificare “se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico)” (C. Cost., sentenza n. 292 del 25 luglio 2001). Ne consegue la configurabilità, anche sul piano teorico, dell’accertamento sia di mere fattispecie di mancata regolarità non produttive di ammanchi, sia di irregolarità dei conti cui conseguano la liquidazione del debito e la condanna al pagamento dell’agente (art. 48 del R.D. n. 1214/1934).
La gestione “economale” provvede, in generale, al pagamento delle spese urgenti di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste da puntuale disciplina regolamentare. La sua istituzione trova fondamento nell’esigenza di consentire alle Amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali, in ragione della loro entità, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa costituirebbe quantomeno un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto, sent. 24 aprile 2013, n. 134).
In altri termini, le spese economali rivestono carattere anticipatorio e, sostanzialmente, derogatorio quanto residuale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di un’ordinaria programmazione generale, privilegiata in quanto la programmazione delle spese ne garantisce una maggiore efficienza economica, oltre ad essere non di rado resa obbligatoria dalle norme sulle procedure di evidenza pubblica. Quindi, a differenza dell’ordinario processo di spesa, la spesa economale si traduce in un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di budget) che viene poi “ratificato” dal Responsabile del Servizio Finanziario con l’imputazione a bilancio. La natura anticipata delle spese rende ragione della responsabilità dell’agente contabile che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, pur modellandosi sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. “responsabilità amministrativa”, si atteggia diversamente. Infatti, nella fattispecie risulta integrata un’obbligazione civilistica da cose in custodia, che va dunque distinta dalla responsabilità contabile, che – basandosi sul fatto illecito: si pensi, ad esempio, alla sottrazione di danaro imputabile a dolo o colpa del custode – invece richiede l’esistenza dei prescritti elementi costitutivi, tra i quali l’elemento psicologico.
Al contrario, per integrare la responsabilità da resa del conto basta la mancata restituzione del bene o valore senza aver dato la prova che l’inadempimento sia dovuto a causa non imputabile al custode. In altri termini, la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sez. Giur. Molise, sent. n. 56/2016; SS.RR. sent. n. n. 651/A/1990) ha da tempo coerentemente ricostruito la natura del giudizio di conto quale giurisdizione oggettiva, destinata a concludersi con una pronuncia sulla veridicità e sull’attendibilità dei dati gestionali, avuto riguardo alla peculiare obbligazione del “custodiam praestare” (cfr. artt. 1766 e ss. in materia di contratto di deposito) che incombe sull’agente contabile in qualità di parte del rapporto giuridico che lo avvince all’ente di riferimento.
Ne consegue che per la particolare disciplina della responsabilità in esame, “Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.” (art. 194 del R.D. n. 827/1924).
Sul versante processuale l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 prevede che “la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali”.
Il D.Lgs. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile) ha espressamente previsto, da un lato, che “La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge” (art. 137), dall’altro che “Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali” (art. 138).
Si richiamano alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi dagli economi operanti nelle PP.AA., di seguito sinteticamente riportati:
– l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e pertanto deve dimostrare, nel conto reso annualmente, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
– l’economo è legittimato a utilizzare il fondo economale per spese esclusivamente ed espressamente previste nel relativo regolamento, senza distrazione alcuna;
– in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente;
– il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate;
– vi può essere responsabilità concorrente dell’economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione;
– il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese;
– il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio (per le aziende sanitarie, il budget), espressione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente.
In ordine alla regolarità fiscale degli scontrini fiscali prodotti dallìEconomo, il Collegio non ignora che la fattura, pur costituendo modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti, sotto il profilo fiscale, per le pubbliche amministrazioni e potendo essa sempre essere richiesta dall’acquirente, ex art. 22 del DPR n. 633/1972, non costituiva, quantomeno al tempo della gestione sub iudice (esercizio 2012), l’unico ed esclusivo documento “fiscalmente idoneo”, ovvero conforme alla normativa tributaria. Detta evidenza risulta peraltro esplicitamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria, che, nel formulare chiarimenti in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payement (art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014), ha da tempo implicitamente confermato (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015) che le “piccole spese dell’Ente pubblico” possono – ovviamente, al ricorrere delle comuni condizioni di legge – essere “certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, co. 1, della L. n. 413 del 1991)”. Ovviamente, la natura della gestione economale implica la necessità che la documentazione fiscale prodotta (di qualunque genere) comprovi adeguatamente gli elementi identificativi degli acquisti, oggettivamente necessari ad accertare la regolarità di tale gestione.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo demolizioni opere abusive, scade il 15 giugno 2021 il termine di presentazione delle domande

Scade il 15 giugno 2021 il termine entro il quale i Comuni possono presentare istanza di contributo a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riunioni di giunta comunale da remoto. Fase post pandemica. Numero legale dei componenti

La norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista, anche dopo il superamento della fase emergenziale (disciplinata dall’art.73, c.1, del d.l. n.18/2020), potrà trovare applicazione solo nel momento dell’eventuale esplicita previsione legislativa. È la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla modifica di una norma statutaria attualmente in esame dal Comune istante, che preveda il quorum strutturale della metà più uno dei componenti, al fine della validità delle sedute di giunta, che possa essere garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori, anche al termine della situazione emergenziale.
Il Ministero ricorda che ai sensi dell’art. 73, comma 1 del DL 18/2020 i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente previsto fino al 31 luglio 2021 dall’art. 11 del DL 52/2021), secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. La norma lascia la “facoltà” (e, dunque, non l’obbligo) agli enti locali – sulla base dell’inciso “possono riunirsi secondo tali modalità” – di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi – e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. L’art.73, quale norma emergenziale, consentendo, dunque, le riunioni degli organi collegiali da remoto anche nei riguardi degli enti “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” affida al sindaco (che presiede la giunta) l’individuazione dei relativi strumenti in urgenza, ma non potrebbe essere intesa quale interpretazione autentica delle disposizioni del TUEL nel senso che tale previsione possa operare in via ordinaria. L’inciso in parola legittima, invece, nella fase pandemica, l’applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l’applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge. Pertanto, la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, recupero disavanzo da riaccertamento straordinario

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, nell’esaminare i rendiconti e bilanci di un Comune aveva rilevato diversi profili di criticità: a) reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria; b) ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; c) presenza di disavanzo di amministrazione; d) mancanza di fondi accantonati e vincolati all’interno del risultato di amministrazione (compreso il fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013); e) mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato; f) sforamento dei parametri ministeriali di deficitarietà strutturale n. 2, 4 e 9, g) tardivo invio dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche; h) carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; i) approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.
Con particolare riferimento al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, la Sezione rileva come lo stesso, al termine dell’esercizio 2015, ammontava ad euro 243.779,65, da recuperare in rate trentennali da € 8.125,99. Dal 2015 in poi, l’ente ha effettivamente recuperato in ogni anno una quota almeno pari a detto ammontare, portando il disavanzo ad € 119.375,14 al termine dell’esercizio per il 2018. Al termine dell’esercizio per il 2019 il disavanzo è risultato invece in aumento, pari ad € 127.324,00. L’ente ha quantificato l’ulteriore disavanzo ordinario derivante da tale risultato come pari alla differenza tra l’importo previsto del disavanzo da riaccertamento ancora da ripianare (€ 119.375,14) e quello effettivamente accertato a rendiconto (€ 127.324,00), quindi € 7.948,86, prevedendone il ripiano negli esercizi 2021 e 2022.
Secondo la Sezione, a tale quota di € 7.948,86 andrebbe sommata quella pari al mancato recupero della quota relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad € 8.125,99, che qualora fosse stata effettivamente recuperata avrebbe portato il disavanzo complessivo a fine 2019 ad € 111.249,15. L’entità del disavanzo ordinario da accertare al termine dell’esercizio 2019 è dunque pari al differenziale tra la predetta, ipotetica cifra pari ad € 111.249,15 (di disavanzo residuo virtuale, in base al piano di rientro previsto) ed € 127.324,00 (pari al disavanzo effettivamente accertato al termine dell’esercizio. Dunque, l’ente avrebbe dovuto accertare, al termine dell’esercizio 2019, un maggior disavanzo pari € 16.074,85.
A parere del Collegio, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui al comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, la quale prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, trattandosi di norma non retroattiva. Supporta tale interpretazione, oltre alla mancanza di una deroga espressa al generale principio di irretroattività, l’interpretazione sistematica derivante dall’analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta, intervenendo in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli enti locali e prevendendo pertanto la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato. Poiché nella fattispecie si tratta di una determinazione contabile avvenuta a consuntivo, in relazione all’andamento registrato nell’esercizio già conclusosi, tale norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l’anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario (si ripete, pari ad € 8125,99) e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell’esercizio precedente (2019). Il disavanzo ordinario pari ad € 16.074,85 al termine del 2019 dovrà quindi essere oggetto di un piano di rientro in conformità a quanto disposto dall’art. 188 del T.U.E.L. (Corte dei conti, del n. 79/2021/PRSP).

Autore: La redazione PERK SOLUTION