Corte costituzionale, aggio sulle riscossioni: è urgente l’intervento del legislatore

Il legislatore è tenuto a valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora «una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema». L’eccessiva dimensione delle entrate pubbliche non riscosse, pari a circa mille miliardi di euro accumulati in venti anni, rappresenta infatti un’anomalia non riscontrabile nel panorama internazionale e incide sulla funzione della riscossione, originando il paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (seppure tardiva rispetto alla fase dell’accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata né ragionevole, perché determinata, in realtà, dall’ingente costo della sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n. 120/2021, depositata il 10 giugno 2021, con cui la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sulla remunerazione dell’agente della riscossione mediante l’aggio prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), nel testo applicabile nel 2014. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha ritenuto opportuno rivolgere un forte monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, perché la grave situazione di inefficienza della riscossione coattiva incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche: non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalità dell’aggio, ma determina una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario, che è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali. L’inadeguatezza dei meccanismi legislativi della riscossione coattiva nel nostro Paese concorre quindi a impedire «di fatto» alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, perché un’adeguata riscossione «è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l’ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti». Anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l’inderogabile dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione e in quanto tale deve essere considerato dall’ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri. Le modalità di una riforma che sia diretta, da un lato, a superare i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell’aggio (sostanzialmente riprodotta, nella sua essenziale struttura, anche nella disciplina vigente) e, dall’altro, a garantire adeguate risorse e soluzioni per l’efficiente funzionamento della riscossione coattiva sono però rimesse, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia, tra l’altro, dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione -come avvenuto nei principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) – a soluzioni anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un “aggio” proporzionato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, al via la sperimentazione

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, di avviare una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. L’opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all’Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale. La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge. Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti. Il 1 giugno, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri  (www.rentri.it) ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale. Con la firma del protocollo di adesione alla sperimentazione da parte delle Associazioni datoriali, la sperimentazione entrerà nel vivo. A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste. Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento (fonte MiTE).

Esonero dagli oneri concessori per gli edifici di interesse pubblico

Per essere legittimata all’esenzione dal contributo di costruzione l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 7 giugno 2021, n. 4350 ha chiarito che il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere alla erogazione del servizio pubblico. La conseguenza è che non può assumere rilievo, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica. ​​​​​​​Il fatto che l’immobile sia destinato a essere acquisito dalla concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non è sufficiente a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che necessita ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2017 per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo quindi ritenersi l’opera strumentale a un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, principio di equivalenza negli appalti pubblici di servizi

Il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 giugno 2021, n. 4353 ha chiarito che il principio di equivalenza di cui all’art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016 trova applicazione ex lege anche negli appalti di servizi, come ad abundantiam reso evidente dall’allegato XIII, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs., ove si precisa che, “nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture”, per “specifiche tecniche”, dizione utilizzata nella rubrica dell’art. 68 cit., si intendono “le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità”.
​​​​​​​Il principio di equivalenza trova applicazione anche in assenza di un’espressa previsione del bando, in quanto principio generale della materia degli appalti pubblici. Tale circostanza non è pleonastica, ma riveste un rilievo oggettivo.
Anche in virtù di tale richiamo, infatti, trae ulteriore conferma la conclusione secondo cui le “caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara” non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum: le offerte, in altre parole, rispettano la lex specialis ove comunque capaci di conseguire il fine ultimo (e, a ben vedere, esclusivo) dell’affidamento, consistente nel miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata.
L’apprezzamento operato in proposito dalla stazione appaltante ha natura tecnico-discrezionale ed è, come tale, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo in presenza di macroscopiche abnormità, afferendo al margine di valutazione ex lege riservato all’Amministrazione. Tale apprezzamento, inoltre, non deve esternarsi un una specifica dichiarazione (invero non richiesta da alcuna norma), ma è implicito nell’attribuzione di punteggio al concorrente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION