Via libera dalla Conferenza Stato-città al riparto dei fondi TARI, solidarietà alimentare ed enti in dissesto

La Conferenza Stato-Città ha approvato oggi il riparto tra i Comuni di 1 miliardo 100 milioni di euro sui due principali provvedimenti inseriti nel decreto Sostegni-bis (dl 73/2021). Sono 600 i milioni destinati ai Comuni che potranno così ridurre la Tari (o della Tari corrispettiva) in favore delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria (art. 6 dl 73/2021).
“Si tratta di una misura richiesta da Anci già dall’autunno scorso, in concomitanza con la “seconda ondata” della pandemia che ha costretto il Paese a nuove restrizioni e chiusure, aggravando così la situazione economica di molte e diverse attività che versavano già in condizioni critiche – dichiarano soddisfatti il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente di Ifel e sindaco di Novara, Alessandro Canelli -. I Comuni hanno ora gli strumenti per applicare significative riduzioni del prelievo sul servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, da decidere entro il 30 giugno prossimo.
Gli ulteriori 500 milioni, invece, sono destinati ad un nuovo provvedimento di “solidarietà alimentare” (art. 53, dl. 73/2021). La misura, che vede uno stanziamento maggiore rispetto ai 400 milioni del 2020, permetterà di sostenere le necessità primarie delle famiglie in difficoltà, non solo per ciò che riguarda le spese alimentari, ma anche per quelle relative ad affitti e utenze. Tra quest’ultime, i Comuni avranno la facoltà di includere anche quelle relative alla Tari per le utenze domestiche.
La Conferenza ha inoltre approvato le modalità di assegnazione di 65 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per il potenziamento di iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Le assegnazioni avverranno sulla base della presentazione di progetti. L’Anci ha chiesto maggior flessibilità nelle facoltà di assunzione sulla base dei fondi che saranno resi disponibili.
Infine, 5 milioni di euro sono stati assegnati ai comuni in dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri.

Report della seduta straordinaria del 10 giugno 2021

 

Corresponsione dei compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso

La corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce in concorso. I suddetti compensi potranno essere applicati a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal DPCM 245 aprile 2020. È la risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere  relativamente ai compensi spettanti ai membri interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56. Al riguardo, il comma 14 dell’articolo su richiamato, stabilisce che “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”. Alla luce della formulazione letterale della norma, il Dipartimento ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2021. Del resto, una diversa lettura in senso restrittivo determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti di ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13, che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consigliere comunale, causa di incompatibilità per contenzioso con una società partecipata

Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 267/2000 per lite pendente nel caso in cui la lite è pendente tra l’amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, e la società controllata dal comune. Inoltre, poiché il fatto generatore della controversia è riconducibile all’esercizio delle funzioni di controllo esercitata dall’amministratore, è applicabile l’esimente di cui al comma 3 dell’art. 63 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene il dovere di astensione previsto dall’articolo 78, comma 2, TUOEL, esso sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza sono portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità rispetto a quello, generale dell’organo di cui fa parte. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere concernente l’applicazione del dovere di astensione di cui all’art. 78, comma 2, d. lgs. 267/2000 (T.U.O.E.L.) con riferimento ad un consigliere comunale nei confronti del quale pende una lite instaurata da una società controllata dal comune stesso. Nella richiesta di parere viene evidenziato che il predetto amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, è stato citato in giudizio dalla menzionata società controllata per presunti danni derivanti da dichiarazioni rese alla stampa nell’esercizio delle proprie funzioni, così da prefigurare una situazione di conflitto di interessi in capo all’interessato rispetto all’assolvimento dello specifico mandato consiliare di cui lo stesso è titolare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Controlli BDAP-Rendiconto e bilancio consolidato 2020

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

BDAP-Controlli applicati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Reclutamento pubblicato in G.U.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 9 giugno 2021, il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
l decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.
Per le alte specializzazioni – come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea – è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali. Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sono debiti fuori bilancio le maggiori spese non previste in bilancio connesse alla transazione

La sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell’ente e sempre se sussiste un’utilità per il comune stesso. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 48/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere di un Ente che chiede di sapere se sia necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio connesso ad una valorizzazione urbanistica concessa in sede transattiva, posto che la stessa non comporta esborso monetario da parte del Comune ma, in futuro, gli introiti di oneri da urbanizzazione. Nel caso di specie, l’accordo transattivo trae origine da una vicenda giudiziaria che non ha interessato il Comune istante, ma coinvolte l’ente medesimo nel cui territorio ricade il bene immobile oggetto della controversia. Ne consegue che in nessun caso l’attività negoziale potrebbe essere riconducibile all’art. 194 lettera a) che è utilizzabile solo nel caso in cui la sentenza veda tra le parti il comune che riconosce il debito. Le sentenze intercorse tra altri soggetti non possono, infatti, costituire titolo per riconoscere un debito fuori bilancio per un comune che a tali sentenze sia rimasto estraneo. Tale assunto è valido anche se la transazione avesse, per le altre parti, causa nella sentenza passata in giudicato. La transazione che l’ente vorrebbe sottoscrivere rappresenta, per quanto risulta dalla richiesta, un contratto attivo per il comune che ne ricaverebbe futuri oneri di urbanizzazione. La stessa, pertanto, potrebbe essere stipulata senza procedere al riconoscimento del debito, poiché non vi è esborso di denaro. Qualora vi fossero, invece, oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell’ente, e fosse perciò necessario procedere ad un riconoscimento di debito, la Sezione ritiene applicabile l’art. 194, lettera e). La procedura è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminare riconoscimento (SSRR in spec. comp. 37/2020) e valutando l’utilità che deriverebbero all’ente stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti Anci al decreto Sostegni-bis

L’ANCI ha presentato alla  Commissione Bilancio della Camera dei deputati gli emendamenti al d.l. n. 73/2021, cosiddetto “sostegni bis”. Tra le diverse proposte emendative segnaliamo:
a. l’aumento delle risorse messe a disposizione dall’art. 52 per la copertura ordinaria dei disavanzi determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021;
b. la sospensione in via temporanea ed eccezionale, anche in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, del ripiano dei disavanzi di amministrazione 2020-21 degli enti locali in predissesto o investiti dalla diversa modalità di ripiano del FAL, permettendone il recupero mediante l’allungamento di due dei rispettivi periodi di ammortamento;
c. la possibilità per gli enti di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di gestione della contabilità e del bilancio, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla BDAP;
d. l’abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL);
e. la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC);
f. la semplificazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio in caso di sentenze esecutive;
g. l’incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali;
h. l’abolizione dell’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali degli enti territoriali;
i. la proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio, attualmente fissati al 30 giugno dall’art. 30, comma 5 del D.L. 44/2021;
l. la facoltà di revisione di affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a favore dei piccoli comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 9 giugno 2021, informa che è stato perfezionato il 28 maggio u.s., ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante «Riparto, per l’anno 2021, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Le quote saranno attribuite a 387 comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 «nota metodologica», negli importi indicati nell’allegato 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION