IMU, Esenzioni covid e obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2021

I soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con le nuove Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Discorso diverse per gli enti commerciali, i quali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno ai sensi del comma 770 della legge 160/2019.
Il Dipartimento, ribadisce, altresì la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, possibili le convenzioni di segreteria con più di 5 enti

È stato pubblicato in G.U. n. 133 del 5 giugno 2021 il decreto del Ministero dell’interno del 28 aprile 2021 concernente l’integrazione dell’articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”. La modifica consente al Viminale di autorizzare, in via straordinaria, convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali. A tal riguardo, il Ministero con la Circolare n. 9953 del 7/6/2021 ricorda che l’autorizzazione alla richiesta in questione debba essere inviata al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, tramite le Sezioni Regionali dell’Albo, che devono verificare, preventivamente, le esigenze puntuali ed oggettive, specificate dettagliatamente dagli enti interessanti, per le quali si ritiene possibile tale deroga. Gli enti dovranno, inoltre, indicare le modalità organizzative attraverso le quali si intende assicurare che le funzioni segretariali vengano svolte in modo da garantire, costantemente, il buon andamento dell’azione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Sollecito del subentro

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 30 del 4 giugno 2021, sollecita i Comuni, indicati nell’elenco allegato  a dare seguito a quanto richiesto con la circolare del 27 gennaio e 16 marzo 2021, in merito alla necessità di concludere il processo di subentro delle anagrafi comunali nella Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di assicurare l’efficientamento delle Pubbliche Amministrazioni ed il miglioramento dei servizi al cittadino.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION