Corte dei conti, disciplina contabile degli incarichi legali

La Corte dei conti, Sez. Molise, con la deliberazione n. 35/2021, si è pronunciata in merito al quesito se gli articoli 191, commi 1 e 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL siano applicabili anche agli incarichi di patrocinio in giudizio ovvero se tale conclusione sia da escludere per la non determinabilità a priori del compenso.
Svolta una puntuale ricostruzione delle regole in materia di costituzione del rapporto contrattuale e di impegno della spesa, in generale e in relazione agi incarichi di patrocinio, è stato evidenziato che le modalità di conclusione del contratto di patrocinio integrano una disciplina speciale rispetto ai contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, sia (di regola) con riferimento ai soggetti legittimati alla sottoscrizione che in relazione ai requisiti di forma. Infatti, il contratto di patrocino può ritenersi concluso anche per effetto del conferimento della procura ad litem accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale mediante la sottoscrizione dell’atto difensivo, prospettandosi una peculiare fattispecie negoziale idonea a soddisfare l’obbligo di forma scritta ad substantiam e ad escludere la ricorrenza di un’ipotesi di nullità sotto il profilo in esame.
Tuttavia, al fine di scongiurare la non consentita disapplicazione delle regole gius-contabili, è sempre necessario che il conferimento dell’incarico sia accompagnato o seguito da un accordo avente ad oggetto l’importo del compenso (come oggi previ-sto dall’art. 13, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) muovendo dall’obbligo di preventivo più volte richiamato dalle disposizioni di legge. Tale pattuizione, infatti, costituisce il presupposto cui l’ordinamento subordina la registra-zione dell’impegno di spesa e non può, dunque, mai essere pretermessa. Ovviamente, la riconosciuta validità – anche in assenza di contestuale accordo sul compenso – del contratto di patrocinio non costituisce ostacolo giuridico alla prospettazione del-la necessità che l’accordo sia tempestivamente esteso alla disciplina della principale prestazione cui è tenuto l’ente che ha conferito l’incarico.
Gli incarichi legali restano invece assoggettati alle regole contabili cui l’articolo 191, comma 1, del TUEL subordina l’effettuazione della spesa degli enti locali, in ragione della sussistenza di argomenti sia letterali che sistematici. Ad essi si estende, altresì, l’onere di comunicare le informazioni relative all’impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà per il terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati.
Conseguentemente, trovano applicazione l’articolo 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL, spettando all’Ente il compito di quantificare del compenso nell’ambito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, conforme-mente alle regole generali e ai parametri previsti dai regolamenti di cui ai vigenti decreti ministeriali.

Presentazione istanze per richiesta contributi in progetti di rigenerazione urbana

Il Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 4 giugno 2021, in riferimento alla presentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in progetti di rigenerazione urbana di cui al decreto del 2 aprile 2021, nel rilevare le numerose segnalazioni ricevute sull’impossibilità di presentare l’istanza in oggetto da parte dei Comuni che hanno generato o modificato i CUP nell’imminenza della scadenza odierna, comunica che gli enti che abbiano correttamente generato o modificato i citati codici, entro la data del 4 Giugno 2021, potranno perfezionare l’istanza di finanziamento fino alle ore 23.59 del prossimo 9 giugno.
Il sistema sarà in particolare disponibile da domenica 6 giugno dalle ore 8 fino alle 20, mentre mercoledì il servizio sarà esteso fino alle 23.59. I CUP generati o modificati successivamente al 4 giugno non potranno essere presi in considerazione, così come i codici non corretti o non rientranti nelle categorie previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Liquidazione degli arretrati a titolo di retribuzione di posizione

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL25 fornisce chiarimenti sulla possibilità di riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018. L’Agenzia ricorda che l’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020 prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018.
Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, la nota Anci sulle norme di interesse dei Comuni

L’ANCI ha pubblicato una prima nota di lettura sul decreto Semplificazioni, ovvero decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure”. Il documento contiene un’analisi sintetica dei principali contenuti d’interesse per i Comuni e Città metropolitane con l’obiettivo di fornire un primo orientamento operativo.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso minor gettito IMU ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 1° giugno 2021, informa che è stato perfezionato il 14 maggio, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al II semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero».
Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 430.953,00 euro, a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU, relativo alla seconda rata 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.
I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il secondo semestre 2020 sono indicati nell’allegato 1).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION