Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie

L’art. 53 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Per il riparto del Fondo è previsto un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il 24 giugno p.v. Il riparto tra i comuni sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:
– per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
– per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale,
ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
Il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare inferiore a 600 euro. A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio dell’importo minimo per ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni bis, potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi

L’art. 63 del D.L. n. 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021), c.d. decreto Sostegni bis, incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvederà la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell’esercizio 2021.
Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, l’articolo 63 riproduce la previsione di cui all’art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020. Infatti, dal monitoraggio in corso, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l’avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, attestando l’importanza dell’iniziativa in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, sottolinea la Relazione, estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori).
Al fine di predisporre l’elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti, le Regioni stanno procedendo ad una veloce rilevazione tra i Comuni attraverso l’invio di una scheda da compilare e inviare entro l’8 giugno, all’indirizzo email indicato da ciascuna Regione.
La scheda dovrà essere compilata solo nel caso in cui Comune non abbia interesse ad attivare i centri estivi.
Tutti i Comuni che non risponderanno saranno inseriti automaticamente nella lista dei Comuni beneficiari del finanziamento.
L’Anci provvederà a dare ampia diffusione dell’elenco dei beneficiari con i relativi importi, appena sarà approvato in Conferenza Unificata il decreto di riparto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali

L’art. 10-ter del decreto Legge n. 44/21 convertito in Legge n. 79/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, consente, in via straordinaria, anche per l’a.s. 2021/2022, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Le scuole dell’infanzia paritarie potranno, quindi, prevedere l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al D.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga dei termini per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili nella P.A.

L’art. 8, commi 1-3 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, proroga al 31 luglio 2021 i termini per l’assunzione a tempo indeterminato fruibili dalle Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali. Parimenti esteso al 31 luglio 2021 il termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Inoltre, si prevede che le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (di cui all’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019) sono eseguite anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le Regioni.

 

Testo dell’art. 8, commi 1-3

1. All’art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. All’art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION