Debiti commerciali degli enti territoriali: tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità ai sensi del dl 73/2021

Con comunicato stampa n° 108 del 28/05/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali per effetto dell’incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, disposto dall’art. 21 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25/5/2021), è pari allo 0,20%. Il tasso corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato il 25 maggio 2021 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio 2020, scade oggi il termine per l’invio del questionario

Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51, come ogni anno, la Corte dei conti richiede a tutti gli enti locali (Città metropolitane, province e comuni) di procedere alla compilazione on-line del questionario debiti fuori bilancio 2020, disponibile sul sistema “Con.Te”. Il termine di scadenza per l’invio del questionario è previsto per oggi, 31 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Agevolazioni TARI non domestiche 2021. Le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

A seguito delle richieste di molti operatori e nell’approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno pv), l’IFEL ha pubblicato una stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del dl “Sostegni bis” (dl 25 maggio 2021, n. 73).
La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni” (quindi entro il 24 giugno p.v.).
I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione). Gli importi dell’assegnazione per ciascun Comune, pur necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia del tutto affidabili. Si è infatti proceduto al semplice riproporzionamento dei 600 mln. resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1. Tale elaborato, pur descritto nel DM Certificazione con un certo dettaglio, anche nelle sue due componenti (agevolazioni relative a utenze domestiche e non domestiche), è stato pubblicato con riferimento al solo importo totale.
L’articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Importo agevolazioni TARI

 

Proroga termini rendiconti e bilanci, il Ministero comunica l’elenco degli enti interessati

Con la Circolare DAIT n.28 del 28 maggio 2021, il Ministero dell’Interno rende noto che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021, prevede, la proroga di alcuni termini in materie di competenza del Ministero dell’interno. In particolare, l’articolo 52, comma 2, stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021:
a) Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 de/2000.”. L’elenco dei soli enti interessati al suddetto differimento dei termini, rilevato dai dati forniti dalla Cassa Depisti e Prestiti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è reperibile sulla intranet DAIT al seguente indirizzo https://intradait.interno.it/eintradait /intranet/finaloca/documenti/Elenco_Enti_per_differimento_bilanci_rendiconti_al_31 luglio_ 2021.
Resta fermo, comunque, il termine del 31 maggio 2021, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, per l’approvazione della deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 nei confronti degli altri enti locali non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 52 del predetto decreto-legge 73/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, aggiornamento FAQ

Il Ministero dell’Interno comunica che è stata aggiornata la serie di risposte e chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021).
Le FAQ chiariscono che non sono ammessi i casi in cui un singolo CUP identifica contemporaneamente e collettivamente più opere, ad eccezione dei casi in cui le opere presentino più lotti funzionali. Ogni intervento deve essere candidato con il proprio CUP. Nel caso in cui la richiesta riguardi un insieme coordinato di interventi, è comunque necessario richiedere un CUP per ciascuno di questi. Per l’ammissibilità al finanziamento non è necessario che al momento dell’invio dell’istanza il CUP candidato sia stato già monitorato e trasmesso alla BDAP per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) in modo completo, ma devono risultare trasmesse le informazioni relative alla localizzazione dell’intervento e agli indicatori fisici con l’indicazione delle corrispondenti tabelle del tracciato del MOP. Inoltre, viene specificato che, ai fini della presentazione dell’istanza, non è necessario che gli interventi siano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, ma sarà sufficiente aver approvato la delibera di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di modifica del programma triennale con l’indicazione dell’opera per la quale si richiede il finanziamento, che dovrà essere comunque deliberato dal Consiglio Comunale entro la data di assegnazione del contributo (3 Agosto 2021).

FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana (Aggiornamento)
FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, illegittimo il sub-affidamento in via diretta di una società in house

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nella riunione del 23 marzo 2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, ha ritenuto non compatibilità con la normativa in materia di concorrenza la procedura seguita dalla società in house per il sub-affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade. Nel caso di specie, la società X, società in house della Provincia che la controlla integralmente, è stata costituita ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, che contiene norme speciali per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, attribuendo alle Province compiti relativi alla programmazione in materia di gestione integrata dei rifiuti, nonché la competenza a costituire società che possono subentrare nelle gestioni in essere relative all’attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Dal 2010 la Società è subentrata nelle gestioni della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che, in precedenza, i comuni del territorio provinciale avevano affidato ad altri operatori. Il subentro ha riguardato anche il comune istante. Con decorrenza 1° dicembre 2020, la società ha sub-affidato in via diretta ad altra società alcune attività relative alla gestione del ciclo dei rifiuti che interessavano il territorio del comune, in particolare, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata porta a porta, servizio di spazzamento stradale ed altri sevizi accessori. Nel merito, l’Autorità ritiene che il suddetto sub-affidamento non possa essere considerato legittimo alla luce dei principi concorrenziali e del quadro normativo applicabile. Infatti, l’obbligo di seguire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi a terzi da parte di un concessionario in house discende dalla qualifica soggettiva di quest’ultimo. Al riguardo si fa presente che il D. lgs. n. 175/2016, all’art. 16 (Società in house), ultimo comma, a proposito delle società affidatarie in house prevede espressamente: “Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. In qualità di società in house, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici, tra i c.d. organismi di diritto pubblico, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016)”. Tali amministrazioni, ove intendano affidare a soggetti terzi contratti di appalto per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture, sono tenuti ad espletare procedure a evidenza pubblica in applicazione del Codice. Pertanto, nel caso in esame, l’affidamento delle attività di spazzamento strade e di raccolta dei rifiuti a una società terza, che si configura come appalto di servizi, in quanto avente ad oggetto l’espletamento del relativo servizio dietro pagamento di un corrispettivo, avrebbe dovuto essere assoggettato all’indizione di procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice dei contratti pubblici per la selezione del fornitore, non potendo, viceversa, essere affidato in via diretta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION