Censimento partecipate, termine prorogato al 18 giugno 2021

Il dipartimento del Tesoro, al fine di dar seguito alle numerose richieste di supporto ricevute negli ultimi giorni, rende noto che la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 17 del d.l.. n. 90/2014, proseguirà fino al 18 giugno 2021.
Le Amministrazione potranno comunque procedere  alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.
Per informazioni sull’adempimento si rimanda allavviso del 3 marzo 2021 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: contratti pubblici transfrontalieri

Con il Comunicato del Presidente del 19 maggio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti dei paesi membri per agevolare la partecipazione anche delle imprese italiane al mercato interno europeo.
L’Anac, infatti, ha attivato un collegamento diretto tra il sistema e-Certis – servizio informatico per l’identificazione della documentazione richiesta nelle procedure pubbliche di appalto nell’Unione europea – e il Casellario delle Imprese dell’Autorità.
Il collegamento consente l’accesso alle istruzioni operative che le stazioni appaltanti degli Stati membri possono utilizzare per acquisire le informazioni presenti nel Casellario informatico a carico dei concorrenti italiani.
Con questo atto l’Autorità intende agevolare la verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle norme europee (art. 57 della Direttiva 24/2014/UE) nei confronti delle imprese italiane che partecipino a gare transfrontaliere, garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri offerenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, bilancio consolidato e Fondazione ex Ipab

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 86/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla riconducibilità delle fondazioni ex IPAB nel perimetro di consolidamento, ha ribadito come le stesse siano caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.” A tale riguardo, con le precedenti delibere (n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR), la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, sia rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Corte dei conti, niente incarico all’avvocato del Comune in quiescenza

Al raggiungimento della pensione cessa il potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente, senza che quest’ultimo possa confermare l’incarico, il quale avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 131/2021.
Indipendentemente dal rapporto interno avvocato-cliente, la procura, per evidenti ragioni di speditezza processuale, anche se revocata continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino a nuovo avvocato. Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza. Il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicchè, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c., e, dall’altra, determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La variante urbanistica rende il terreno edificabile

Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. È quanto ribadito dalla Corte di Cass. Sez. V, Ord., (data ud. 17/12/2020) con ordinanza del 13/04/2021, n. 9633.
Due sono pertanto i principi fondamentali stabiliti dall’art. 36, comma 2 del D.L. n. 223 del 2006: da un lato un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando lo strumento urbanistico è stato anche solo adottato, non essendo necessaria la sua approvazione; dall’altro un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora non è stato approvato lo strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione o strumenti equivalenti) e anche se non sia ancora possibile in concreto l’edificazione. La disposizione in commento è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che è irrilevante, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile. Ciò che rileva è, infatti, l’inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo, implicando quest’ultima anche una “trasformazione economica” dell’area oggetto di accertamento e residuando la sola esigenza di tenere concretamente conto della determinazione della base imponibile (Cass., S.U. n. 25506 del 2006).
In altri termini, il discrimen per determinare l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale è determinato dall’inizio – e non dalla conclusione- del procedimento di trasformazione urbanistica nello specifico periodo d’imposta, computato al 1° gennaio di ogni anno, rimanendo impregiudicata la sola necessità valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’area (v. Cass., V, n. 12384 del 2016; Cass. n. 13263 del 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il tecnico comunale che non rilascia il certificato di destinazione urbanistica

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 252/2021, ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale nei confronti del tecnico comunale per il mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ubicati nel comune, che ha determinato un aggravio di costi per l’ente per il pagamento delle le spese di lite a seguito di giudizio intrapreso dal soggetto richiedente. È evidente, per i giudici contabili, che qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse stato rilasciato dopo la richiesta dell’interessato ovvero anche dopo la diffida dello stesso non vi sarebbe stato motivo di adire il giudice amministrativo per far valere l’inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite.  La condotta del tecnico risulta gravemente colposa in quanto all’iniziale omissione nel rilascio del certificato si è aggiunta l’ulteriore omissione nell’attivarsi affinché fosse data esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna alle spese di lite. In ordine alla quesitone del debito fuori bilancio, la Sezione ha osservato che per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento sicché il pagamento si impone in ogni caso per l’ente locale (cfr. art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). In tale prospettiva, nell’ottica di distinzione dei poteri di gestione amministrativa da quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall’art. 107 del citato testo unico degli enti locali, spettava al responsabile attivarsi affinché venisse posto in essere il procedimento amministrativo utile al pagamento della spesa stessa. Nel caso di specie trattandosi di condanna al pagamento delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR, emessa a seguito dell’omesso rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, era onere del responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a compiuta definizione. Essendosi, di contro, il tecnico disinteressato totalmente dal porre in essere adempimenti in tal senso, lo stesso è stato ritenuto responsabile anche per l’aggravio di oneri derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, aggravio costituito dal pagamento delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi ai Comuni per sedi di seggio alternative alle scuole

Con la Circolare n. 25/2021, il Viminale invita le Prefettura a sensibilizzare i sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare già in occasione delle prossime tornate elettorali, il maggior numero di immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, allo scopo di evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, tenuto anche conto delle gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Circolare ricorda che l’art. 23-bis del DL 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto, al comma 1, che in considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l’attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano le sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. A tal fine, i Comuni, entro il predetto termine del 15 luglio 2021, dovranno individuare e comunicare alle Prefetture le sedi extrascolastiche da adibire a seggi elettorali, indicando:
– la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione;
– il numero dei seggi trasferiti;
– la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti;
-l’ubicazione delle nuove sedi (che potrebbero anche essere nell’ambito dello stesso istituto scolastico, ad es. palestre, consentendo comunque di non interrompere le attività didattiche);
– la quantificazione degli oneri necessari alloro adeguamento.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Sostegni bis in GU, le novità per gli enti locali

L’Anci ha pubblicato una nota sintetica delle norme d’interesse dei Comuni contenute nel Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cd sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è dunque in vigore dal 26 maggio 2021. Il decreto interviene con uno stanziamento di 40 miliardi a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento.