Corte dei conti, quando l’assunzione di personale a tempo indeterminato è obbligatoria

“Ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis, comma 3, del TUEL, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi obbligatoria nel caso in cui sia disposta da una norma di legge, nonché nella fattispecie in cui, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”, ferma restando, comunque, l’osservanza della disciplina in materia di assunzioni”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 87/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un comune in merito alla possibilità di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quella relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato per sopperire a gravi carenze di organico. La Sezione ricorda che ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel caso in esame, pertanto, applicando il principio di diritto sopra esposto, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi “obbligatoria “nella fattispecie in cui sia disposta da una norma di legge, nonché in tutti i casi in cui questa risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile scorso, ha affrontato il tema della semplificazione delle procedure e il superamento di vincoli contabili per l’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel merito, i rappresentanti delle regioni propongono, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’utilizzo di una contabilità speciale, come già sperimentato per i fondi relativi agli eventi calamitosi. La proposta di utilizzare una contabilità speciale fa riferimento anche alle specifiche modalità di controllo della Corte dei conti previo un accurato monitoraggio. In proposito, sempre i rappresentanti delle regioni invitano la Commissione a riflettere anche sul fatto che, per esigenze di tempistica, i soggetti attuatori degli investimenti potrebbero essere, tra gli altri, anche le società in house. Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione delle risorse trasferite agli enti territoriali per la realizzazione del PNRR, si osserva che la gestione “a rendicontazione”, non determina vincoli e criticità anche per gli enti in disavanzo, grazie alla possibilità di “reimputare” contabilmente i trasferimenti assegnati che, anche in caso di ritardi nell’attuazione delle opere, non confluiscono nel risultato di amministrazione, con l’esclusione degli anticipi, per i quali è necessario eliminare i vincoli che ne impediscono l’utilizzo da parte degli enti in disavanzo. I rappresentanti dell’ANCI segnalano che il principio contabile riguardante i trasferimenti a rendicontazione fa riferimento ai “trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute”, e che il limite dell’annualità può determinare criticità. Infine si evidenzia la necessità di tener conto degli accordi in essere con le regioni a statuto speciale. I rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI concordano sulla necessità di consentire l’utilizzo del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo e richiamano l’attenzione sulle fasi della progettazione, in particolare sulla corretta modalità di redazione dei cronoprogrammi. Si evidenzia, in proposito, la diffusa criticità degli uffici tecnici, degli enti, che, per consentire il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR dovranno assumere un ruolo di corresponsabilità con il servizio finanziario nel processo di investimento. Affermano inoltre che il problema primario non è la contabilità ma la legislazione oggi prevista per le opere pubbliche e la diffusa carenza numerica e di specifiche professionalità nelle pubbliche amministrazioni. Interviene il Presidente della Commissione per affermare che in linea di massima non intende utilizzare le contabilità speciali, ritenendo preferibile far transitare le risorse nei bilanci degli enti, prevedendo le necessarie semplificazioni. I rappresentanti delle regioni sottolineano l’assenza di decisioni, al momento, in merito alla filiera tra organi di governo e auspicano che siano le regioni ad assumere un ruolo intermedio tra lo Stato e gli enti locali per garantire un veloce raggiungimento degli obiettivi del PNRR filtrando, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, le opere finanziabili e garantendo nello stesso tempo un costante monitoraggio della spesa. Poiché il sistema di monitoraggio, ad oggi, non risulta ancora delineato il Presidente anticipa ai componenti della Commissione ARCONET che l’ipotesi di monitoraggio sarà portata all’attenzione della Commissione non appena delineata dagli uffici della Ragioneria Generale competenti. Fermo rimanendo le prime considerazioni emerse i componenti della Commissione concordano sulla necessità di agire in fretta, considerati i tempi stretti, e di consentire l’utilizzo delle professionalità anche esterne alle strutture esistenti non ritenendo totalmente risolutivo il percorso di assunzioni in atto. I rappresentanti delle software house auspicano, ai fini del previsto monitoraggio, l’utilizzo più ampio possibile dei dati già a disposizione ad esempio nella BDAP e confermano le criticità derivanti dall’esercizio provvisorio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nel perimetro di consolidamento rientra la società veicolo di PPP se controllata o partecipata dall’ente

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile u.s., nel dare riscontro ad una richiesta di parere presentato per il tramite dell’ANCI, in merito alla corretta applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ha chiarito che ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011
Il quesito riguarda il caso di un comune, che in data 31 dicembre 2020, ha definito la propria area di consolidamento, confermando le valutazioni già espresse in precedenti deliberazioni di Giunta comunale, non inserendo nel perimetro da consolidare la società veicolo concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell’opera e partecipata al 66% dal Comune, al 3% da un’azienda comunale. e per il restante 31% da Soci privati. Il comune, nel richiamare la disciplina prevista, per il partenariato pubblico-privato, dai criteri “Eurostat” e “SEC”, pertanto dalla contabilità nazionale, e pur riconoscendo che la disciplina prevista dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato si poggia su altre e diverse considerazioni e presupposti, chiede di valutare l’opportunità di considerare anche aspetti attualmente non presenti nei principi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011 ma affrontati nei principi contabili internazionali, in particolare l’IFRS 10, al fine interpretare la disciplina ed emanare uno specifico atto di orientamento. Dopo ampia discussione la Commissione, apportando alcune correzioni, concorda la seguente risposta al quesito:
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011. Pertanto il bilancio consolidato del comune deve comprendere il bilancio della partecipata al 66% anche se il comune non ha registrato in bilancio l’operazione di PPP come debito, a meno che la natura delle azioni detenute dal Comune non consenta di qualificare la società come “controllata” o partecipata ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118 del 2011. In altre parole, se le azioni del Comune non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” o “voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria”, la società non può essere considerata controllata. Analogamente, nel caso di azioni che non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”, non si è in presenza di una società partecipata da inserire nel bilancio consolidato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IVA sui contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990

L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021, chiarisce che il contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l’attuazione di un progetto ex art. 12, L. 241/1990, non è soggetto a IVA. La Cooperativa sociale istante riferisce di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici e di essere partner del Comune  per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). A seguito di indizione di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento IVA di tali somme. L’Agenzia ricorda che il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano “corrispettivi” per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto. Nel caso di specie, le elargizioni appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto “ABC”, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono
ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, Indicatori Fisici

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 25 maggio 2021, rende noto che con riferimento ai contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021), gli enti interessati (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia e comuni
capoluogo di provincia o sede di città metropolitana) possono completare la richiesta di finanziamento quantificando i nuovi indicatori fisici specifici riferiti all’efficientamento energetico e alla superficie complessiva dell’intervento in mq, che costituiscono elementi essenziali per la compilazione delle istanze. I Comuni che hanno presentato istanze precedentemente alla data del 25 maggio o in assenza degli indicatori fisici valorizzati, devono integrare, sul sistema BDAP- MOP, le informazioni relative a suddetti indicatori fisici, riferendosi ai CUP per cui si è presentata l’istanza. Per le istanze ex novo, i dati degli indicatori fisici devono essere inseriti sul sistema BDAP MOP precedentemente o contestualmente alla presentazione dell’istanza. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021.
Come previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021, i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale attraverso interventi di:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile.

In linea con le finalità del bando, i progetti candidati devono altresì tenere in considerazione la riduzione del consumo di suolo, privilegiando interventi che non occupino spazi liberi o che, laddove non sia possibile, prevedano un saldo zero (ripristino spazi a verde per la quota occupata). In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può riguardare opere per le quali risulti già avviata la procedura di affidamento in data antecedente alla data di presentazione della domanda.