AgID, Linee Guida documenti informatici: prorogata la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2022

L’Agid ha pubblicato il nuovo testo dell’Allegato 5 e dell’Allegato 6 alle Linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. La gestione documentale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta amministrazione dei documenti, dalla produzione alla conservazione. In quest’ottica, con la determinazione n. 407/2020, AgID ha adottato le “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, dopo aver esperito la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla Legge 317/86, come modificata con D. Lgs. 223/2017.
Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica, svolta dal 17 ottobre al 16 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal D. Lgs. 217/2017, e adottate dopo aver sentito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nelle materie di competenza, e aver acquisito il parere della Conferenza Unificata.
A seguito di numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e amministrazioni, per quanto attiene in particolare l’Allegato 5 – Metadati e l’Allegato 6 –  Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati, AgID ha provveduto all’aggiornamento di tali allegati nonché alla correzione di alcuni refusi nel testo delle Linee guida adottati con nuova  Determinazione n. 371/2021. Per consentire l’adeguamento alle modifiche introdotte, è stata fissata al 1° gennaio 2022 la nuova data relativa all’obbligo di adozione delle Linee guida.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy e sussidi Covid-19: i dati dei beneficiari vanno protetti

La condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e per impostazione predefinita.
È quanto ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare il Comune di Palermo per 40.000 euro per non aver protetto adeguatamente i dati personali dei cittadini che richiedevano sussidi alimentari.
Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino lamentava che un operatore di un’associazione aveva potuto accedere alla sua domanda di buoni spesa per l’emergenza Covid senza esserne autorizzato e visualizzare i suoi dati personali.
Per assistere gli utenti nella compilazione delle richieste di sussidi, il Comune si era avvalso del supporto di soggetti esterni (Enti del Terzo Settore, Sindacati e Parrocchie, c.d. OpT) che aveva accreditato ad usare la piattaforma informatica di gestione dei sussidi, accessibile dal sito comunale.
In base alla documentazione acquisita, l’Autorità ha accertato che era possibile, per un operatore di qualsiasi organizzazione accreditata, consultare tutte le pratiche inserite nella piattaforma del Comune e visualizzare i dati anagrafici e la fascia economica Isee dei richiedenti, senza registrare le operazioni di consultazione effettuate, con conseguente impossibilità di identificare gli utenti che avevano effettuato le predette consultazioni.
Il Comune aveva infatti rilasciato, di base, a ciascuna OpT un’unica utenza di accesso, che l’organizzazione faceva utilizzare a tutti i propri addetti. Qualunque operatore poteva così accedere ai dati di tutte le domande, anche presentate presso altri OpT e che avevano già completato l’iter previsto. La funzione di ricerca dei beneficiari, prevedeva l’inserimento dei soli primi tre caratteri del codice fiscale, rendendo così facilmente accessibili per un numero elevato di posizioni, le informazioni relative alla condizione di fragilità dei richiedenti i sussidi.
Nello stabilire l’entità della sanzione l’Autorità, pur considerando la necessità di fronteggiare con urgenza il disagio della pandemia, nonché gli sforzi fatti nel corso del tempo per adottare le necessarie misure per rendere la piattaforma conforme ai richiamati principi, ha tenuto conto del fatto che la violazione ha interessato un numero elevato di cittadini in stato di bisogno (circa 18.000) e si è protratta per circa due mesi.

ANCI, Canone unico e autodisciplina pubblicitaria

L’ANCI e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP – hanno rinnovato per la terza volta il Protocollo d’intesa, siglato nel marzo 2014, volto a consolidare modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e del principio di pari opportunità. L’approvazione dei nuovi regolamenti in materia di canone unico patrimoniale può costituire l’occasione per richiamare gestori e inserzionisti pubblicitari al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che mira a garantire l’adozione di modelli di comunicazione commerciale corretti, con particolare attenzione alla rappresentazione dei generi ed evitando di veicolare immagini lesive della dignità della donna e della sensibilità dei minori. Il Protocollo, in sintesi, individua nell’integrazione dei Regolamenti di pubblicità locale e dei Regolamenti per l’occupazione di spazi pubblici la modalità principale per l’inserimento di clausole che prevedano l’accettazione, da parte dei gestori degli impianti pubblicitari, delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
In alternativa alla modifica diretta dei Regolamenti, il Comune può percorrere altre modalità di recepimento della finalità del rispetto del codice di autodisciplina quali la stipula di un protocollo di intesa tra il Comune interessato e lo IAP, volto a fungere da passaggio preliminare alla modifica del regolamento, oppure la stipula di un protocollo di intesa tra il Comune stesso e le imprese operanti nel territorio di riferimento (esempi di attuazione del protocollo).

Fondo anticipazione di liquidità e riparto altri fondi all’esame della Conferenza Stato-città

È stata convocato per oggi, 19 maggio 2021, alle ore 17 la Conferenza Stato-città er l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo relativo all’IMU di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto per l’anno 2021 del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Interventi di sostegno agli enti locali in condizioni di debolezza finanziaria – effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021. (RICHIESTA ANCI-UPI)
Esame ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2021, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Inammissibilità dei congedi Covid durante la sospensione della didattica per giornate festive

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere DFP 0027697 – P – 22/4/2021, ha chiarito che I congedi previsti dall’art. 2, comma 2 del DL n. 30/2021 possono essere richiesti esclusivamente nelle ipotesi in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esigenze legate all’emergenza pandemica. Conseguentemente, la portata applicativa di tale normativa non può estendersi a fattispecie come le vacanze pasquali o le giornate festive in cui non si verifica la prescritta condizione della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta, infatti, di ordinaria interruzione dell’attività didattica prevista dalla programmazione dei calendari scolastici e perciò del tutto svincolata dalla situazione emergenziale. La disposizione sopra richiamata prevede infatti che, qualora la prestazione lavorativa – per sue proprie caratteristiche – non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION