Contributo per interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi

Con comunicato del 17 maggio 2021 il Ministero dell’Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 maggio 2021, previsto dall’articolo l’art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Contributi di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n.178, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario, previa istanza degli enti medesimi, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della citata legge 178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia”.
Con il decreto in argomento sono state individuate le modalità di riparto delle risorse previste riportate nell’allegato “Avviso” al decreto.
Gli enti locali interessati devono trasmettere la richiesta, attraverso l’utilizzo esclusivo dell’area riservata del sistema certificazioni enti locali “Area certificati – TBEL,” entro le ore 23,59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella GU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione prezzo locazione immobili di proprietà del Comune in epoca covid

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, adite dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con delibera N. 7/SSRRCO/QMIG/21 depositata il 17 maggio 2021, hanno emesso parere in relazione alla richiesta, avanzata dal Sindaco di un Comune, articolata nei seguenti quesiti:
i) se, in considerazione dei plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico degli esercizi di ristorazione, sia possibile rinegoziare, su richiesta, i contratti di locazione di diritto privato stipulati tra un comune e le imprese esercenti tali attività ai sensi dell’art. 1467, terzo comma, del codice civile, anche tenuto conto dello stato di crisi economica e della perdurante difficoltà degli esercizi commerciali più tradizionali che hanno determinato in questi anni una significativa riduzione dei valori correnti di mercato;
ii) se (in caso di risposta affermativa al primo quesito) la riduzione accordata possa essere definitiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio, oppure limitata a un numero definito di annualità salvo successiva riconferma in relazione alla situazione economica.
Esaminata la questione, ritenuta di eccezionale interesse generale, le Sezioni riunite in sede di controllo della magistratura contabile, ha evidenziato che gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all’esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento. In particolare, gli elementi da considerare riguardano:
• la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato;
• l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata;
• la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente”.