Proroga al 18 giugno della scadenza per l’invio della relazione allegata al conto annuale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende noto che le recenti modifiche al sistema di autenticazione in SICO hanno richiesto numerose interazioni supplementari con gli enti utenti della piattaforma, talvolta anche a causa di un uso non conforme delle credenziali personali di autenticazione, rallentando lo svolgimento della rilevazione. Per favorire il suo corretto ed ordinato svolgimento, anche in vista della successiva apertura della rilevazione del conto annuale, la scadenza per l’invio della relazione allegata al conto annuale e della relazione illustrativa è prorogata al 18 giugno. Sono inoltre presenti le nuove FAQ per la “Relca” 2020, che di seguito si riportano:

Faq. 1

Nel mio comune non sono presenti scuole dell’infanzia ma soltanto asili nido, pertanto, le attività e le ore di lavoro dei dipendenti, lì assegnati, vengono comunicate nell’Area d’intervento “Interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido”. A partire dalla presente rilevazione, in T20 nell’Area d’intervento “Scuola dell’infanzia” è stato aggiunto il nuovo prodotto “N. dipendenti comunali presso asili nido”, ma se proviamo a inserire il numero dei dipendenti senza aver prima valorizzato in T18 l’Area d’intervento “Scuola dell’infanzia” il sistema evidenzia la squadratura n. 2 (SQ2), che non permette la certificazione della rilevazione. Come possiamo risolvere il problema?

Per i Comuni nei quali sono presenti soltanto gli asili nido e non sono presenti, invece, le scuole dell’infanzia, gli stessi rileveranno comunque le attività e le ore relative alla gestione degli asili nido nell’Area d’Intervento “Scuola dell’infanzia” in T18 e in T19, così facendo sarà poi possibile valorizzare in T20 il Prodotto “N. dipendenti comunali presso asili nido” senza incorrere nella SQ2. Infine, sarà necessario utilizzare il Campo Note di T18 per indicare un sintetico chiarimento al riguardo.

 

Faq 2

Nel numero degli interventi eseguiti a seguito di calamità naturali possiamo inserire quelli per effettuati per COVID-19?

No. Il prodotto fa riferimento a limitati e specifici eventi calamitosi, quali ad es. eventi sismici, maremoti, esondazioni, incendi, alluvioni. Mentre, è possibile valorizzare in T19 all’interno dell’Area di intervento “Servizi di Protezione civile” tutte le ore di lavoro ordinario e straordinario svolte dai dipendenti comunali e dagli agenti di Polizia locale in funzione di protezione civile per fronteggiare ogni possibile situazione causata dal COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi asili nido e scuole dell’infanzia, presentazione domande entro il 21 maggio 2021

Si ricorda che con DM interno del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. n. 78 del 31-3-2021 è stato approvato l’avviso pubblico concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai
comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 700 milioni di euro, per il quinquennio 2021-2025.
Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia. Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico. Gli enti locali possono partecipare anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono inviare la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione nell’apposita pagina dedicata all’edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell’istruzione al entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

La Direzione della Finanza locale informa che con provvedimento dell’11 maggio 2021, sono state erogate a favore degli enti locali le risorse economiche indicate in oggetto, le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.118 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2021, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, il pagamento del contributo suindicato, nel limite di 128 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2021.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n.160, (come richiamato dall’articolo 3, punto 1, del citato decreto interministeriale del 3 maggio 2021), ha stabilito che gli enti beneficiari siano tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro il termine del 3 agosto 2021.
Pertanto, entro il 3 agosto 2021 è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”: “LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITÀ PROGETTUALE_anno 2021”.
Si sottolinea che l’articolo 3, punto 3, del predetto decreto interministeriale del 3 maggio 2021, ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.
In caso di inosservanza del termine del 3 agosto 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, per differenza tra importo del contributo erogato e la somma dei CIG associati. La richiamata normativa, infatti, non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 gennaio 2021. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, etc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.  Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci e Upi sollecitano intervento normativo per evitare il dissesto di centinaia di enti locali

I Presidenti di ANCI e UPI hanno inviato una lettera alla Ministra Lamorgese e alla vice ministra Castelli, con la quale hanno sollecitato un costante confronto presso la Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli enti locali in difficoltà finanziarie strutturali e per affrontare tempestivamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che – in assenza di una norma attuativa – rischia di ampliare il fenomeno dei dissesti e dei “predissesti”. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta. La sentenza ha ulteriormente evidenziato le fragilità in questione, indicando un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite dagli enti locali, in ossequio ad una misura fortemente voluta dal Governo, con conseguenze severe sulla capacità di tenuta finanziaria di centinaia di amministrazioni.
Tra gli interventi che Anci e Upi ritengono possibili ed urgenti, segnaliamo:

  • l’attuazione della sentenza  n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo trentennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni a suo tempo stabilite dal dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte;
  • l’attenuazione dei vincoli da FCDE, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione;
  • l’immediata attivazione del tavolo di confronto per giungere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con le bozze prodotte negli ultimi due anni e integrando a regime il dispositivo di sostegno di cui al punto c), opportunamente modulato e condizionato in modo da evitare fenomeni di “incentivazione” dello stato di crisi;
  • la revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo, che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale).

 

Autore: La redazi0ne PERK SOLUTION

CDP, Richieste di rimborso anticipato e riduzione prestiti

Con avviso del 12 maggio scorso, la Cassa Depositi e Prestiti Spa informa gli Enti Territoriali che il termine per l’invio delle richieste di
rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 31 maggio 2021.
È possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti.
I prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre 2021, come previsto dalla Circolare CDP n. 1301 del 24 dicembre 2020, non potranno essere oggetto di rimborso anticipato o riduzione con effetto dal 1° luglio 2021.

1. Rimborso anticipato (totale o parziale)
La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2021, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.
Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 giugno 2021 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere), CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 14 giugno 2021 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e delle modalità per effettuare il rimborso anticipato.

2. Riduzione
Con riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dell’importo nominale dei prestiti, le domande di riduzione avranno effetto dal 1° luglio 2021. Le domande di riduzione pervenute successivamente alla scadenza del 31 maggio 2021 saranno istruite
da Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION