Smart Working, prima indagine sulla qualità del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali

È stata presentata durante la riunione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche i risultati della prima indagine sulla qualità dei Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) 2021-2023. Sotto la lente un campione di 34 amministrazioni del comparto “funzioni centrali”, suddivise in 8 cluster, che al 30 aprile 2021 avevano pubblicato il Pola sul Portale della performance: si tratta di 9 ministeri (26% del campione), 7 enti di regolazione dell’attività economica (21%), 5 parchi nazionali (o consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette), 4 enti e istituzioni di ricerca (non vigilati dal Mur), 4 istituti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 2 autorità amministrative indipendenti, 2 enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e infine un ente a struttura associativa. L’indagine ha evidenziato, oltre a ottime pratiche che possono diventare benchmark di riferimento, anche tante criticità da migliorare, come l’insufficiente valutazione degli impatti esterni e interni dello smart working e la necessità di progettare percorsi formativi mirati dei dirigenti. In sintesi: grande capacità di reazione organizzativa in risposta all’emergenza Covid, ma poco monitoraggio degli effetti. L’indagine si è articolata lungo tre aree di ricerca.

1) Il livello di qualità media complessiva dei Pola: Istat, Lavoro e Mef
Innegabile lo sforzo di programmazione organizzativa del lavoro agile da parte di tutte le amministrazioni del campione. Il livello di qualità media complessiva si attesta sul 67%, con un range che va da un minimo del 25% a un massimo del 90%. Sul podio con la più alta qualità programmatica del Pola ci sono l’Istat con il 90%, il ministero del Lavoro con l’89% e il ministero dell’Economia, a quota 88%. Amministrazioni che secondo i ricercatori possono diventare a pieno titolo benchmark di riferimento per tutte le altre.

2) I cluster con la maggiore qualità dei Pola: gli enti di previdenza e assistenza
Il cluster che raggiunge il valore più elevato per qualità media complessiva dei Pola è quello degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con Inail (85%) e Inps (73%) che si distinguono per l’ottima qualità dei documenti e per il dettaglio delle azioni programmatiche e organizzative. Seguono poi i quattro enti di ricerca non vigilati dal Mur (Ispra, Iss, Istat e Crea), che presentano una qualità media pressoché identica al cluster visto in precedenza. I due enti del cluster “autorità amministrative indipendenti” (Anvur e Isin), presentano una qualità media piuttosto elevata (77,5%), seguiti dai ministeri (Affari esteri, Economia, Cultura, Sviluppo economico, Trasporti, Lavoro, Università, Ambiente e Giustizia) che si attestano sul 67%. I 5 enti Parco fanno registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella dei quattro enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza (63%). Infine, il cluster dei sette enti di regolazione dell’attività economica (Agenas, Agid, Aics, Aifa, Alct, Ansf, Aran) si è posizionato esattamente sulla soglia di sufficienza (60%).

3) Quali sono i contenuti dei Pola già maturi e quelli da migliorare
L’indagine rileva – per ciascuna delle quattro parti in cui i Pola sono articolati – da una parte i contenuti “maturi” dei Piani, quelli che presentano una buona qualità programmatica, e dall’altra i contenuti da migliorare, fornendo poi preziose indicazioni di policy sulla programmazione organizzativa del lavoro agile. In estrema sintesi, i contenuti più forti e meglio delineati sono relativi alle condizioni di salute di ogni ente (la fotografia 2020), al monitoraggio quantitativo in fase emergenziale, alla programmazione del lavoro agile ordinario, all’identificazione dei soggetti coinvolti e delle attività che possono essere svolte in smart working. Decisamente da migliorare, invece, appaiono i contenuti relativi alla fonte dati degli indicatori, alle scelte logistiche, agli impatti del lavoro agile, al monitoraggio (basso) della qualità dello smart working emergenziale e del benessere organizzativo, alle performance organizzative, alla presenza (insufficiente) di un help desk informativo e alla formazione mirata dei dirigenti.

 

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti Piemonte, prime verifiche a campione sui Fondi Covid

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con nota n. 9705/2021, ha inteso procedere ad una verifica a campione dei fondi Covid-19 assegnati dallo Stato e dalla Regione Piemonte ai Comune del cuneese nell’esercizio 2020. Gli enti interessati dovranno inviare, entro il termine del 15 giugno 2021, una relazione circa l’entità dei trasferimenti ricevuti, la destinazione e il relativo utilizzo, nonché le certificazioni compilate ai sensi di legge ai Ministeri competenti. La raccolta delle informazioni richiesta è effettuata anche tramite documento in formato excel.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali, gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

Con deliberazione n. 73/2021, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e smi. La fattispecie prospettata dal Comune nella richiesta di parere riguarda la natura degli incentivi tecnici, di cui al comma 5-bis dell’art. 113 del Codice degli appalti, che traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi. Il citato comma 5-bis è stato peraltro già oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 6/2018/QMIG è giunta a ritenere chiaramente che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”. Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”. Ne consegue che gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Demolizione opere abusive, dal 15 maggio al via le nuove domande on line

Dalle ore 12:00 del 15 maggio 2021 alle ore 12:00 del 15 giugno 2021 si svolgerà la seconda campagna per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive. I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020. I Comuni potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.
I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
Ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION