Mancato versamento dell’albergatore dell’imposta di soggiorno

In merito alla questione controversa relativa alla configurabilità, o meno, del reato di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, da parte dell’albergatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio, la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sull’argomento – con la sentenza n. 18320/2021, ha rilevato che se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici ha riguardato il ricorso presentato da un albergatore, condannato dal Tribunale per il delitto di peculato (ex art. 314 del c.p) per non aver versato, per quattro anni, nelle casse del Comune le somme spettanti a titolo di imposta di soggiorno. Il difensore dell’albergatore, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciandone vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rappresenta che la sentenza impugnata, che si è lungamente soffermata sulla disciplina legislativa, ha, invece omesso l’esame del Regolamento del Comune, che costituisce la fonte diretta dell’obbligo imposto al ricorrente ed offre le coordinate giuridiche applicabili al caso in esame. I giudici di cassazione, con l’annullamento della sentenza impugnata e relativa trasmissione degli atti, per ulteriore corso, al Tribunale, ritengono che – ai fini di individuare il contenuto del rapporto intercorrente tra il comune e i gestori delle strutture operanti nel territorio – assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che potrebbero fornire elementi per non ritenere sussistente, in capo al gestore della struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’imposta dell’importo dovuto: tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della struttura procede all’incasso dell’imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare, secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’imposta al Comune, suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della pubblica amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, le Faq ministeriali

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Faq relativa all’utilizzo del contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021). In merito a come e dove presentare l’istanza di finanziamento, il Ministero chiarisce che con dm del 2 aprile 2021, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L’accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011.Effettuando l’accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza di finanziamento.
In particolare il Comune, attraverso la piattaforma:
– seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate nell’allegato al presente comunicato;
– fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
– al termine dell’inserimento dei dati:
a) valida l’istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
b) scarica il file pdf della bozza di istanza;
c) verifica la correttezza dei dati inseriti;
firma digitalmente il file.
– carica il file dell’istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
– esegue la trasmissione dell’istanza firmata.

Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza, la piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021 giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario. È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l’ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: spetta al RUP escludere dalla gara le imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientra nella competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), e non della Commissione giudicatrice, disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. Il TAR Campania, Sezione II, 5 maggio 2021, con sentenza n. 3015, nel ribadire quanto già espresso in diverse pronunce dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760) evidenzia che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION