La revoca del Revisore non comporta la cancellazione automatica dall’Elenco

Il Ministero dell’Interno, con parere del 21 aprile 20201, ha chiarito che rientra nella competenza dell’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione, come disciplinato dalla normativa in vigore, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate inadempienze in merito all’obbligo di trasmissione, da parte del revisore medesimo, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2018. A norma dell’articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza che ha specificato le fattispecie di inadempimento, ai fini della revoca del revisore, andrà valutata la fattispecie in argomento. L’eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all’iscrizione del revisore nell’elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: I Comuni possono usare i beni mobili registrati confiscati. Le domande su OpenRe.G.I.O

Nell’ambito dell’attività di Anci sul tema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e della collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, è stata trasmessa a tutti i Sindaci la lettera a firma del Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra per segnalare l’opportunità di utilizzo da parte dei Comuni dei beni mobili registrati confiscati, attraverso una manifestazione di interesse da realizzare sulla piattaforma OpenRe.G.I.O. dell’ANBSC, disponibile al seguente link https://openregio.anbsc.it/.
Come individuato nelle Linee guida per la destinazione dei beni mobili registrati adottate dall’ANBSC, tali beni si distinguono in veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico e altri beni registrati.

In particolare:

  • per i veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico:  previa destinazione prioritaria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  la visibilità e la possibilità di manifestare interesse sono riservate alle strutture operative nazionali e regionali facenti parte del sistema di Protezione Civile, indicate all’art. 13 del D.L.gs. n. 1/2018 ed alle strutture di protezione civile degli enti locali;
  • per i veicoli e gli altri beni registrati idonei per l’impiego in attività istituzionali o a fini sociali:  possono manifestare interesse gli organi dello Stato, gli enti territoriali ed i soggetti previsti dall’art. 48 comma 3 lett. c del Codice Antimafia.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella sezione  “Vetrina” della piattaforma OpenRe.G.I.O, – previo accreditamento.
Nell’ipotesi di concorrenti manifestazioni di interesse per il medesimo bene, le istanze verranno graduate secondo i seguenti criteri: maggiore vicinanza territoriale, assenza di altre assegnazioni nei 12 mesi precedenti e, infine, ordine cronologico di presentazione della richiesta. Le procedure per l’accreditamento e per l’espressione della manifestazione di interesse sono state recentemente semplificate. Nel caso di reale interesse per un bene mobile registrato in vetrina, la manifestazione di interesse risulterà generata automaticamente cliccando sull’apposita icona della pagina dedicata. A questo punto l’ente dovrà procedere esclusivamente al download, alla sottoscrizione ed all’invio alla casella pec dell’ANBSC.
Al fine di riepilogare ed illustrare le modalità di espressione della manifestazione di interesse da parte degli enti interessati, è disponibile un documento esemplificativo del flusso operativo (fonte Anci).

PNPR: Questionario sulle misure di previsione attuate dai Comuni

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) individua alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti. Il Programma stabilisce che ai fini della raccolta, elaborazione e popolamento degli indicatori il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell’ISPRA.
In tale ambito è disponibile sul portale ISPRA uno specifico questionario rivolto ai Comuni articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari. La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa

Nasce con l’obiettivo di supportare le trasformazioni organizzative nella Pubblica amministrazione il Comitato consultivo per la transizione amministrativa, nominato dal ministro Renato Brunetta. Una sorta di “advisory board” composto da ventuno esperti e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale.
Il Comitato sosterrà il ministro nel monitoraggio dell’implementazione e della reingegnerizzazione dei processi legati alla digitalizzazione e alla complessiva riforma della Pubblica amministrazione, tassello cruciale per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servirà inoltre a registrare il grado di soddisfazione di cittadini e imprese, a individuare colli di bottiglia e buone pratiche, a rafforzare le sinergie pubblico-privato e a monitorare le differenze territoriali per suggerire strategie mirate di aumento dell’attrattività.

I componenti del Comitato sono Piero Antonelli, Direttore generale dell’Upi; Laura Aria, Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom); Paolo Calcagnini, Vice Direttore generale di Cassa depositi e prestiti; Vincenzo Caridi, Direttore Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione dell’Inps; Ernesto Ciorra, Direttore Funzione Innovazione e Sostenibilità di Enel; Giordano Colarullo, Direttore generale di Utilitalia; Silvia Giacomelli, Capo Divisione Economia e diritto della Banca D’Italia; Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni; Vanni Le Donne, Capo Divisione Sviluppo organizzativo della Banca D’Italia; Riccardo Maltoni, Direttore Organizzazione di Poste Italiane; Maria Vittoria Marongiu, Direttore generale dell’Aran; Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Federico Monaco, Direttore generale Servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate; Veronica Nicotra, Segretario generale dell’Anci; Daria Perrotta, Presidenza del Consiglio dei ministri; Filippo Romano, Dirigente Ufficio Vigilanza e vigilanze speciali dell’Anac; Raffaella Saporito, SDA Bocconi; Stefano Stinchi, Direttore Divisione Pubblica amministrazione di Microsoft Italia; Stefano Tomasini, Direttore Sistemi informativi dell’Inail; Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale di Abi; Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere.

Corte dei conti, abuso del diritto contabile nella determinazione del FCDE

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 26/2021/PRSP, nel pronunciarsi sul rendiconto 2018 di un Ente Locale (Belmonte del Sannio), si è soffermata sui presupposti di legittimità dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dando ampia motivazione giuridica, di interesse generale, sulle criticità accertate.
Nella fattispecie, l’Ente aveva optato per il metodo di calcolo ordinario (applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi).
Benché i principi contabili demandino al singolo Ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente richiedono che il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dia adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dell’id quod plerumque accidit, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Esaminato il rendiconto, che indicava genericamente un importo minimo del Fondo e non chiariva il metodo di calcolo prescelto, la Sezione ha osservato che:
– non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui;
– risulta difficilmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”;
– è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza;
– è preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata illo tempore adottata senza adeguata motivazione.
Così agendo, ha eccepito la Corte, si è “abusato del diritto contabile”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa ratio e, nel caso di specie, si è conseguito, nell’applicare la norma contabile disciplinante il FCDE, un risultato difforme sia dalla sua particolare finalità di tutela prudenziale dell’equilibrio di bilancio dell’Ente locale, sia dal generale canone cristallizzato nell’art .119 Cost. per cui “i Comuni, … hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. Vanno, invece, escluse dal calcolo del FCDE le voci di non dubbia esazione.
Inoltre, in forza del “principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio” (sentenze Corte costituzionale n. 89 del 2017 e nn. 250 e 266 del 2013), per cui il Comune è tenuto anche a rettificare le scritture contabili degli esercizi seguenti di modo che, in conformità ai principi contabili suddetti, sia correttamente accantonato il giusto importo a titolo di FCDE e conseguentemente calcolato il giusto saldo disponibile del risultato di amministrazione, con tutte le relative conseguenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION