“Fermenti in Comune”, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento

Si pubblica, con valore di notifica ai sensi dell’art. 5.6 dell’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”, la graduatoria relativa alla Linea d’intervento C – Comuni Grandi. A fronte di 1,6 milioni di euro a disposizione per questa linea, risultano ammesse a finanziamento 10 proposte progettuali presentate da altrettanti Comuni capofila con popolazione superiore a 100.001 abitanti. Per avviare le attività sul territorio i Comuni capofila dovranno ora procedere alla stipula di una convenzione attuativa con Anci.
Finanziato con il riparto 2019 destinato ai Comuni del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” mirava a sostenere l’avvio – o il rafforzamento – di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità e in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo locale.
L’impegno dell’Anci è ora quello di individuare ulteriori risorse del Fondo Politiche Giovanili che possano consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di altri progetti meritevoli, considerando che tutte le  19 proposte progettuali dei grandi Comuni ammessi a valutazione hanno superato la soglia dei 50 punti, considerata dalla commissione quale valore minimo per definire l’idoneità al finanziamento degli stessi.
Nel frattempo, proseguono i lavori delle commissioni di valutazione delle altre due linee dell’Avviso: la A destinata ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e la B destinata ai Comuni con popolazione fra i 15.001 e i 100.000 abitanti (Fonte ANCI).

Sindaco Presidente della commissione di concorso

In tema di concorsi pubblici, negli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il componente dell’organo esecutivo (nel caso di specie, il Sindaco) al quale sia stato conferito un incarico di responsabile, ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. 23 dicembre 2000, n. 388, può essere nominato membro della commissione esaminatrice. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3436 del 29 aprile 2021. L’art.53, comma 23, della legge 23 n. 388/2000 dispone infatti che “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”. La disposizione introduce una deroga espressa alla norma che riserva ai dirigenti comunali la responsabilità degli uffici e dei servizi (l’art. 107 del TUEL). All’interno di questa disposizione è contenuta anche la norma che attribuisce ai dirigenti/responsabili «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso» [comma 3, lett. a)]; funzione il cui svolgimento, nel disegno dell’art. 107 cit., discende direttamente dal conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile dell’ufficio o del servizio. Pertanto la possibilità di conferire l’incarico dirigenziale (o di responsabile del servizio) anche ai componenti dell’organo esecutivo implica necessariamente l’attribuzione delle funzioni e dei compiti che a quell’incarico sono, per legge, ricollegati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: inammissibile il ricorso contro la graduatoria provvisoria

È inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso proposto contro la graduatoria provvisoria di un concorso pubblico, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene – esso – a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo – in ipotesi – l’Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, C.d.S., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).
La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l’Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso – trattandosi di atto infraprocedimentale – non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4234; 13 giugno 2018, n. 3641).
Pertanto, l’approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l’interessato di impugnarli nei termini di decadenza (C.d.S., Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2948). È quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sezione IV, con sentenza 3 maggio 2021, n. 1400.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION