Contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 3 maggio 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione agli enti locali del contributo a  copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, per l’anno 2021.
Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, è stata formata la graduatoria contenuta nell’allegato 2 del ripetuto decreto interministeriale dalla quale si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l’anno 2021, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118 della stessa graduatoria.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri:
06/46548190 – pasqualelucio.franciosi@interno.it
06/46548156 – amelia.mazzariello@interno.it
06/46548369 – daniela.secondini@interno.it

Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato A
Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 mln per i comuni di confine e per i comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori

È stato firmato il 22 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori, di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Secondo quanto previsto nella nota metodologica, ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2020:
a) Comuni costieri:
1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l’attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%,
rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
b) Comuni di frontiera terrestre:
1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);
2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.
La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità nell’arco dell’intero anno solare. Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.830.747,04 € per i comuni costieri e 2.169.252,96 € per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA sul trasporto pubblico locale

La Direzione Centrale della Finanza locale, con apposito comunicato, informa che il 14 maggio 2021 provvederà alla chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B”) relativi all’IVA sul trasporto pubblico preventivo anno 2021. Nella stessa data verrà disposta la chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B1”) concernenti l’IVA sul trasporto pubblico saldo anno 2020.
L’acquisizione dei predetti certificati si rende necessaria per stabilire l’esatto ammontare del contributo da pagare entro il 30 giugno 2021 (modello “B”) nonché del contributo da erogare entro il 30 novembre 2021 (modello “B1”).
A tal riguardo è stato riscontrato che negli ultimi anni le risorse stanziate per tale finalità non sono sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, circostanza più volte rappresentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al fine di rideterminare le risorse da allocare, all’inizio dell’esercizio finanziario con la legge di bilancio, sul capitolo di spesa pertinente.
Considerato che anche per il corrente esercizio finanziario il MEF non ha tenuto conto di quanto segnalato dalla Direzione Centrale e, preso atto che le richieste di contributo dovrebbero essere nettamente superiori alle risorse attualmente assegnate sul capitolo di spesa, questo almeno si evince dai dati seppur parziali in possesso dell’Ufficio, l’unica possibilità di apportare correttivi è rappresentata dall’emanazione della prossima legge di assestamento al bilancio dello Stato anno 2021.
Vista l’imminente predisposizione degli atti propedeutici per l’emanazione della citata legge di assestamento, la Direzione invita gli enti a voler trasmettere, con assoluta precisione, i dati relativi alla certificazione in questione al fine di formulare una richiesta di variazione, sia in termini di competenza che di cassa, per l’attribuzione di ulteriori risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tassazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni per abuso dei contratti a tempo determinato

Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance.  È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 28 aprile 2021, n. 3429.
La Sezione ha evidenziato che sul piano tributario, al fine di verificare l’assoggettabilità ad imposizione fiscale delle somme dovute dall’Amministrazione datrice di lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo al fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria. La Corte di cassazione (sez. V, ord., 24 settembre 2019, n. 23717) ha affermato che in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, e 46, d.P.R. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà nè in redditi sostituiti, nè nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento all’indennità riconosciuta al lavoratore pubblico in caso di illecita reiterazione di contratti di lavoro a termine, inoltre, si è rilevato che in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c. (Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).
​​​​​​​Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, pertanto, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi art. 28, l. n. 81 del 2015) e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, l. 15 luglio 1966, n. 604 (Cass. civ., s.l., ord., 14 dicembre 2020, n. 28423). Ne deriva, pertanto, che, assumendo l’importo corrisposto al lavoratore, per effetto dell’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, natura risarcitoria da perdita di chance, come tale estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, non sono assoggettabili a tassazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. civ., sez. VI, ord., 23 ottobre 2019, n. 27011).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Consulta boccia di nuovo la normativa sulle anticipazioni di liquidità

Dopo la sentenza n. 4 del 28.1.2020 con la quale è stato dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, la Consulta, con la recente Sentenza n. 80/2021, interviene nuovamente sulla disciplina dell’anticipazione di liquidità, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 2 e 3, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, introdotto a seguito della sentenza n. 4/2020, dispone: “1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio”. La norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell’accertamento dell’anticipazione nell’esercizio della sua concessione.
Secondo i giudici costituzionali il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.
Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell’onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento. Le disposizioni del comma 3 dell’art, 39-ter, prevedendo invece che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell’anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 88 del 30/4/2021, informa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION