DL Consultazioni elettorali 2021, dalla Camera l’OK definitivo

La Camera dei deputati ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, nonché dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l’anno in corso:
• elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
• elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
• elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
• elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.
Nel corso dell’esame del Senato è stato inserito, tra l’altro, il nuovo art. 3-ter che prevede che, per l’anno 2021,  non siano irrogate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Contributi ad aziende di trasporto scolastico per perdite fatturato. Aiuto di Stato “de minimis”

Il 7 aprile 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto dirigenziale n. 58/2021, con cui vengono assegnati ai Comuni e alle Unioni di comuni 20 milioni di euro per il ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato registrate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 229, co. 2-bis, dl 34/2020).
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico, il ristoro è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti “de minimis”, entro il limite massimo cumulabile di 200.000 euro nel triennio 2018- 2019-2020. Il decreto prevede (art. 4) che i Comuni, ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, “si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di stato (R.N.A.) curato dal ministero dello Sviluppo economico”.
Secondo il decreto, inoltre, la verifica dei limiti sembra dover intervenire prima dell’erogazione del contributo all’azienda potenzialmente beneficiaria (art. 4, co. 3 del decreto). Pertanto, al fine di agevolare gli enti negli adempimenti richiesti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Vademecum che indica le modalità di consultazione del RNA. In caso di richieste di chiarimento o problemi nell’acquisizione delle credenziali di accesso al Registro, i Comuni sono invitati a contattare direttamente il Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo e-mail indicato nel Vademecum.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, il quaderno operativo sugli organismi indipendenti di valutazione

ANCI ha pubblicato il 26° Quaderno operativo dell’Anci “Attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021”. Il Quaderno fa riferimento alla deliberazione Anac 294 del 13 aprile 2021 e punta a supportare i Comuni nell’attuazione della normativa in materia di trasparenza. Il testo offre un quadro d’analisi degli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione da parte degli OIV fornendo alcune indicazioni utili in merito al loro contenuto. Il Quaderno infine è corredato, in appendice, da documenti utili all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (riportati a mero titolo esplicativo ed esemplificativo, non sostituendo in alcun modo gli originali).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, soccorso finanziario società pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2021, ha evidenziato che l’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.
Nel caso di specie, l’ente istante – nel rappresentare di essere socio unico di una società affidataria, “tra l’altro”, del trasporto pubblico locale (TPL), la quale ha riportato perdite per tre esercizi consecutivi (2016/2018) – ha chiesto di sapere se anche gli eventuali contributi pubblici previsti dal contratto di servizio in favore della società, dovuti a copertura “residuale” del costo dei servizi resi, esulino dalla nozione di “trasferimento straordinario” di cui all’art. art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, e consentano trasferimenti alla società senza la previa adozione di un piano di risanamento con le modalità prescritte dalla norma citata. La Sezione ricorda che le norme che prevedono deroghe al divieto di “soccorso finanziario” sono essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Per tale ragione, le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un principio generale secondo cui, in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari. Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. E, come ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione. In altre parole, la natura di corrispettivo della eventuale contribuzione decisa dall’ente in favore della società che gestisca un servizio di pubblico interesse non esclude la riconducibilità del contributo economico alla nozione di “trasferimento straordinario” ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d. lgs. 175/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION