La Camera dei deputati ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, nonché dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l’anno in corso:
• elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
• elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
• elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
• elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.
Nel corso dell’esame del Senato è stato inserito, tra l’altro, il nuovo art. 3-ter che prevede che, per l’anno 2021, non siano irrogate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.