Ricostruzione post sisma e Superbonus, online la Guida con procedure semplificate

L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.
La Guida risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.
A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata.
“La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.
Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione
Inoltre, come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Recovery Plan (PNRR), la nota di lettura del Dipartimento Welfare Anci

E’ stato trasmesso oggi alla Commissione UE il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile scorso. Come si evince dalla nota di lettura predisposta dal Dipartimento Welfare Anci sulle Missioni 5. Sociale e 6. Salute, ai progetti in materia di Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore il Piano destina 11,17 miliardi (a cui si aggiungeranno 1,28 miliardi previsti dal Programma REACT EU), di cui 1,45 miliardi per Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale e 9,02 miliardi per Rigenerazione urbana e housing sociale. I progetti della Missione Sociale saranno coordinati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzati dai Comuni singoli o dagli Ambiti.  Per quanto riguarda le politiche del lavoro, è prevista una revisione delle politiche attive anche per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e il rafforzamento dei Centri per l’Impiego, favorendo una maggiore integrazione con i Servizi sociali comunali.
Nella Missione Salute, si fa riferimento alla necessità di integrazione sociosanitaria con i Servizi sociali sia per quanto riguarda le Case di Comunità (a cui sono dedicati 2 miliardi), sia per l’assistenza domiciliare (4 miliardi). Infine, 1 miliardo è dedicato agli Ospedali di Comunità.
In particolare, i progetti in ambito sociosanitario su anziani, non autosufficienti e disabilità, suddivisi su entrambe le Missioni, sono considerati preliminari per l’avvio di due Riforme da attuare, a valere su risorse nazionali: la Legge quadro per le disabilità (800 milioni complessivi per il triennio 2021-2023 a valere sul nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza ex legge bilancio 2020) e la Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti (che dovrà essere attuata con apposito provvedimento legislativo entro la primavera 2023).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età. È questa, in sintesi, la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0014638-P-04/03/2021, fornita ad una APSP in merito all’applicazione ad un proprio dipendente del collocamento a riposo d’ufficio per limite ordinamentale di età.
In relazione al dettato normativo di cui al DL n. 201/2011 e alle indicazioni fornite nella circolare n. 2 del 2015, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione. Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
• se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
• se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
• infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Inammissibile il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati

È preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame. È questa la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0019365-P-24/03/2021, ad un quesito posto da una Provincia che ha chiesto di conoscere se un dipendente dell’Ente possa svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista dall’articolo 18 della legge n. 183 del 2010. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, in base alla citata disposizione, sia consentito ai dipendenti pubblici lo svolgimento di rapporti di lavoro di tipo subordinato con soggetti privati ovvero solo attività di lavoro autonomo non occasionale. Il Dipartimento della FP ricorda che la disposizione in esame nel testo modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile per una sola volta “..anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” e per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma pone, quindi, una deroga alla disciplina in materia di incompatibilità prevista dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’esercizio del commercio, dell’industria, e dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. In ogni caso, l’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Il legislatore, nel derogare a tale disposizione, ha richiamato esclusivamente le fattispecie indicate nel citato art. 18, ovvero attività professionali e imprenditoriali. Non rientra, quindi, in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Lavoro agile, le novità del “decreto proroghe”

L’art. 1 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. DL Proroghe, pubblicato in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, interviene sulla disciplina del lavoro agile, disponendo la proroga al 30 settembre 2021 il termine di applicazione delle misure introdotte dall’art. 263 del D.L. n. 34/2020; si rinvia la definizione degli istituti del lavoro agile, ma ne consente fino al 31 dicembre 2021 l’accesso attraverso le modalità semplificate di cui all’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020 (quindi senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale). A tale misura non consegue, pertanto, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma consente a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolate alla soglia minima del 50% che, in taluni casi, potrebbe comportare ricadute negative in termini di efficienza. Si mantiene inalterato il necessario rispetto delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico e della tutela della salute adottate dalle autorità competenti.
La previsione, inoltre, interviene sull’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, peraltro modificata dall’art. 263, comma 4-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Si tratta di interventi volti a valorizzare l’autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si mantiene – a regime e dunque fuori dal contesto emergenziale – il Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) riducendone dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile, aumentando la capacità organizzativa delle singole amministrazioni e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta. Si consente implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di modificare il piano alla luce della disciplina sopravvenuta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION