Ai trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Regioni, Province e Comuni, l’imposta ipotecaria è applicabile nella misura fissa di Euro 200,00, come previsto dall’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 293, ha chiarito che con riferimento all’applicazione dell’imposta catastale, l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale – TUIC) prevede che «Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’articolo 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». L’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per le «Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali». A seguito delle modifiche alla predetta Tariffa dall’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stato inserito l’articolo 1-bis, in base al quale l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3 per cento per le «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto». L’articolo 35, inoltre, ha previsto al comma 10-ter la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’ articolo 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se assoggettati ad Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi. Sempre in tema di trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, l’articolo 10 del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 23 ha modificato il regime impositivo applicabile ai fini dell’imposta di registro. Tenuto conto di detto quadro normativo, l’Agenzia ritiene che tanto le modiche contenute nell’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge n. 223 del 2006 quanto quelle introdotte con l’articolo 10 del d.lgs. n. 23 del 2011, non hanno avuto alcun effetto abrogativo o limitativo in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC.
Autore: La redazione PERK SOLUTION