Ulteriore erogazione del Fondo di solidarietà comunale

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 29 aprile, informa che, a seguito del perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021”, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del citato Fondo, corrisposto nella misura del 66% dell’importo dovuto. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del Ministero dell’economia e delle finanze (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. L’erogazione ha riguardato 6.506 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.251.033.504,63.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti immobili ad enti pubblici

Ai trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Regioni, Province e Comuni, l’imposta ipotecaria è applicabile nella misura fissa di Euro 200,00, come previsto dall’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 293, ha chiarito che con riferimento all’applicazione dell’imposta catastale, l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale – TUIC) prevede che «Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’articolo 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». L’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per le «Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali». A seguito delle modifiche alla predetta Tariffa dall’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stato inserito l’articolo 1-bis, in base al quale l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3 per cento per le «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto». L’articolo 35, inoltre, ha previsto al comma 10-ter la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’ articolo 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se assoggettati ad Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi. Sempre in tema di trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, l’articolo 10 del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 23 ha modificato il regime impositivo applicabile ai fini dell’imposta di registro. Tenuto conto di detto quadro normativo, l’Agenzia ritiene che tanto le modiche contenute nell’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge n. 223 del 2006 quanto quelle introdotte con l’articolo 10 del d.lgs. n. 23 del 2011, non hanno avuto alcun effetto abrogativo o limitativo in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC.

 

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Rinvio rendiconto 2020 e bilancio 2021 al 31 maggio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile, ha approvato decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza. Tra le misure del provvedimento la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio.
Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni di interesse per gli enti locali:
Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.
Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.
Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche – valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia – potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.
Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION