Riforma concorsi pubblici: le procedure previste dell’articolo 10 del DL 44/2021

In Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, primo passo della rivoluzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di una nuova classe dirigente per consentirci di competere ad armi pari sulla scena globale.
L’articolo 10 ha quattro finalità principali: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze. Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo.
La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato alla luce di due esempi concreti: il concorso Agenzia Coesione territoriale e quello del Comune di Roma per il reclutamento di 1.470 profili professionali di categoria C e D. (gli esempi concreti nelle slide).

Per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, l’articolo 10, comma 3, prevede:

  • l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, di effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare.

Per i concorsi da bandire durante lo stato di emergenza Covid, è previsto:

  • l’obbligo di una sola prova scritta (la prova orale è eventuale, anche in videoconferenza), di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

Per i concorsi a regime post-emergenza Covid, l’articolo 10, commi 1 e 2, prevede:

  • l’obbligo di effettuare una sola prova scritta e una prova orale, anche in videoconferenza;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive;
  • la valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sindaco, obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica

Il Ministero dell’Interno, con parere del 23 aprile scorso, ha ribadito che sul sindaco, “responsabile dell’amministrazione del comune” ex articolo 50, comma 1, TUEL e presidente dell’organo esecutivo ex comma 2 del medesimo articolo, grava l’obbligo di astensione positivizzata dal comma 3 dell’articolo 78 del predetto testo unico. L’articolo 78, comma 3, nel disporre che “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”, intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale negli stessi delicati settori nei quali, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione (…) rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso sindaco, sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate. La violazione del dovere di astensione, pur non comportando la decadenza dalla carica, può rilevare, comunque, sul piano della personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, nonché sul piano della legittimità degli atti adottati. Va pertanto, escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facoltà di delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall’osservanza dell’obbligo di astensione dall’esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica” (così Cass. Civ.. sezione II, sentenza n. 14764 del 19/7/2016, sopra cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di risparmio idrico su edifici pubblici

È stato pubblicato in G.U. n. 98 del 24 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 febbraio 2021, recante “Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici”. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui al decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00. Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling ; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.
La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l’allegato A1 (Soggetti pubblici) o l’allegato A2 (Fondi di investimento). Il modulo deve essere compilato attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – e, comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ICS, nuovi finanziamenti Sport a tasso zero dedicati agli Enti Territoriali

L’Istituto di Credito Sportivo, con la collaborazione di ANCI, al fine di sostenere la ripresa e sviluppo, e annuncia l’apertura dei bandi Sport Missione Comune – 2021” e “Comuni in Pista – 2021”, dedicati agli Enti Territoriali, ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune – 2021”, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di € 500.000,00.
Dal 29 aprile 2021, sarà quindi possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. Oltre 150 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021, per i due bandi che negli ultimi anni hanno consentito l’apertura di oltre 2.000 cantieri e il relativo miglioramento dei luoghi pubblici dedicati allo Sport. La novità di quest’anno è la possibilità di ottenere mutui senza interessi fino a 25 anni per chi presenterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Le istanze pervenute oltre tale data e fino al 5 dicembre 2021 potranno ottenere mutui senza interessi fino a 20 anni per interventi considerati prioritari (es. orientati allo sviluppo sostenibile, …) o con un tasso d’interesse ridotto del 90% per interventi ordinari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION