Assunzioni assistenti sociali finanziate con contributo statale fuori dal computo degli spazi assunzionali

La spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 65/2021.
I commi 797 e seguenti, come noto, introducono misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
– ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
– ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 (comma 797).
La rilevanza di tali contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell’art. 33 del d.l. 34/2019 è questione espressamente disciplinata dal comma 801 della medesima legge 178/2020, il quale dispone, infatti, che “per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”. Quest’ultima norma sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”. Pertanto, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all’art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, calcolo indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sezione per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 58/2021, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare la corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 82 del TUEL, in applicazione del DM 119/2000 e del criterio previsto dall’art. 156 del TUEL, ha chiarito che l’art. 156 costituisce il costante riferimento per gli Enti ai fini della determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali. La stessa può essere incrementata, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero essere diminuita, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente. L’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82, prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156, non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la revoca dell’assessore in conflitto col Sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del TUEL, la revoca di un assessore comunale in ragione dell’esistenza di un rapporto conflittuale con esso sindaco. Secondo TAR per la Basilicata (sentenza 16 aprile 2021, n. 302), il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un’ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (c.d. intuitu personae), con l’unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco.
Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. V, Sentenze n. 4057 del 10 luglio 2012 e n. 1053 del 23 febbraio 2021) il provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli Assessori, e, oltre ad essere riferite agli Assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio comunale. Pertanto, il provvedimento di revoca ex art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che, nel caso di specie, non ricorrono, sia perché il provvedimento impugnato non si limita ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia, sia perché dai fatti indicati nel provvedimento impugnato ed anche dall’accusa della parte ricorrente al Sindaco di “gestione egocentrica e polarizzata” emerge un rapporto conflittuale tra Sindaco ed Assessori revocati, che risulta ragione sufficiente, per giustificare la revoca dell’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION