Cancellazione residui attivi e ripiano disavanzo da riaccertamento, le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 60/2021/PRSE, pronunciandosi nei confronti di un Comune sottolinea, quanto alla gestione dei residui attivi, che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. Quanto al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”.
In merito al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”. Pertanto, qualora il risultato di amministrazione al
31 dicembre, dopo tutti gli accantonamenti, i vincoli e le somme destinate, risulti positivo, il maggior disavanzo derivante dal passaggio alla contabilizzazione armonizzata e dai primi accantonamenti obbligatori previsti da tale normativa, fra cui in particolare, il fondo crediti di dubbia esigibilità, deve ritenersi ripianato e, conseguentemente, l’ente non ha più ragione di continuare ad applicare la quota di
ripiano del relativo disavanzo.
Infine, con riferimento alla quantificazione del fondo contenzioso e alle modalità di mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, la Sezione richiama la  giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare allo IAS 37 e all’OIC 31 (prima OIC n. 19).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, nessuno orario lavorativo minimo d’obbligo

Con l’orientamento applicativo AFL9 l’ARAN ha chiarito che la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario  e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.
La disciplina di cui all’art. 13 del CCNL del 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale il Segretario, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito ed al quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della sua prestazione lavorativa.

 

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Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 96 del 22-04-2021 il Decreto legge n.  52/2021, c.d. decreto riaperture, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. Si prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Sono prorogate sino al 31 luglio 2021 le disposizioni in materia di lavoro agile, di cui articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

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Conferenza Stato-città, contributi e trasferimenti agli enti locali ed in materia di segretari comunali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 aprile 2021, ha esaminato e approvato gli schemi dei seguenti provvedimenti:

  • Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, da corrispondere a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU e TASI, relativi al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.
  • Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto, per l’anno 2021, del fondo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 179, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
  • In materia di segretari comunali, inoltre, è stato dato parere favorevole alla integrazione al decreto del Ministro dell’interno del 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, con la previsione della possibilità che il Ministero dell’Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque enti, previa richiesta motivata degli enti locali interessati, con la indicazione delle modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
  • Per i segretari comunali è stato anche determinato in 171 unità il fabbisogno di personale, per l’anno 2021, nel limite massimo consentito dalla norma specifica relativa alla categoria, pari all’80% dei cessati relativi all’anno precedente; sono stati stabiliti, poi, criteri e modalità operative per lo svolgimento del prossimo corso di formazione, che sarà avviato, in modalità telematica, al termine delle prove orali del concorso, che si stanno attualmente espletando; è stato, infine, approvato il piano della formazione 2021, in continuità con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’Interno dello scorso dicembre, per i segretari comunali e provinciali, amministratori, dirigenti e personale degli enti locali, nonché il prosieguo delle attività formative per i vicesegretari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION