Criteri di riduzione delle risorse statali al fondo di solidarietà comunale e modalità di riparto: la Consulta dispone un´istruttoria e audizioni

Occorre chiarire quali siano i criteri in base ai quali è stata disposta una riduzione dei finanziamenti statali al Fondo di solidarietà comunale, in relazione sia alla quota compensativa cosiddetta IMU-TASI sia alla componente tradizionale del Fondo stesso, la cui reintegrazione sarebbe prevista solo a partire dal 2024. È quanto si legge nell’ordinanza n. 79 depositata il 21 aprile 2021 (redattore Angelo Buscema), con cui la Corte costituzionale – nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle Autonomie locali liguri – ha disposto un’apposita istruttoria diretta ad acquisire ulteriori specifiche informazioni dal Ragioniere generale dello Stato, dal Presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale e dal Presidente della Corte dei conti, anche mediante audizione dei primi due. Secondo la Corte andrà anche chiarito, quanto alla ripartizione del Fondo, se sono state riscontrate criticità sui criteri di calcolo della capacità fiscale, specie in relazione al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente

In caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza del consiglio comunale immediatamente successivo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla competenza alla convocazione del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni del presidente; in particolare è stato chiesto se tale competenza spetti al sindaco in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, dello Statuto, oppure al vice presidente del consiglio.
Nel merito, il Ministero, nell’evidenziare come la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale,  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge ‘la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell’assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..’. In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario […] Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della ‘fiducia’ dell’assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto” (parere del 20 novembre 2009).
Lo Statuto comunale all’articolo 14, comma 5 bis, prevede le ipotesi di cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti: sospensione e decadenza; dimissioni o morte; revoca. Soltanto con riferimento alla revoca, che può avvenire per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati, è dettata una disciplina specifica, che culmina, nel caso di approvazione della proposta di revoca, con la cessazione della carica del presidente o dei vice presidenti e con “l’elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo”, comma che detta la disciplina della prima adunanza del consiglio comunale, la quale, ai sensi del successivo terzo comma, viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea.
La succitata norma statutaria, come detto, si riferisce alla revoca, mentre nulla è stabilito in tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale. Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale questo ministero ha avuto modo più volte di esprimersi, confermando la tesi secondo cui è applicabile al presidente del consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017). Le dimissioni, infatti, essendo personali, non dovrebbero investire la posizione dei vice presidenti, che vengono eletti immediatamente dopo la convalida degli consiglieri eletti, secondo quanto stabilito sia dal succitato articolo 14, che dall’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Atteso quanto sopra, ritenendosi fermi i poteri sostitutivi dei supplenti, nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del succitato regolamento, laddove stabilisce che “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 4 del regolamento. In mancanza, la presidenza è assunta dall’altro Vice Presidente”.

Termine al 30 giugno 2021 per la pubblicazione e l’invio ad ANAC delle attestazioni OIV

Pubblicata la delibera n. 294 del 13/4/2021 con cui l’Autorità fissa al 30 giugno 2021 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021.
La delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati come individuati all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.
L’attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data è quest’anno richiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione di inviare ad ANAC la sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza

Al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata. E’ quanto ha statuito la CTR del Lazio, con sentenza del 1/04/2021 N. 1783/17, che ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D. Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione di un’apposita istanza in tal senso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION