Ristori mancati introiti IMU, riparto risorse incrementali

Il Ministero dell’Interno informa che è stato firmato il 16 aprile 2021 il Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse incrementali di cui agli articoli 9, 9-bis e 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, del Fondo istituito dall’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n.137 del 2020. Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni
desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).
Si rileva che l’esenzione in esame si riferisce all’IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.
Sono stati parimenti esclusi gli immobili delle categorie economiche rientranti negli Allegati 1 e 2 ma che hanno già beneficiato dell’esenzione della seconda rata IMU 2020 in base a quanto previsto dall’articolo 78 del D.L. n. 104/2020 e il cui ristoro ai comuni è stato già assicurato per effetto del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020. Nei casi in cui l’analisi si fonda sui dati di gettito 2019, sono stati considerati sia il gettito IMU che quello relativo alla TASI per tenere conto che dal 2020, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI è incluso
nell’IMU.

Ristori Comuni

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo sostegno agli enti in deficit strutturale

È stato firmato il 16 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso».

Allegato A
Allegato B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo approvvigionamento idrico comuni delle isole minori

È stato firmato il 14 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Riparto delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.178, previste in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IVA ridotta al 5% per i servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 274 del 20 aprile 2021, ha chiarito che l’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, rientra nell’ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5 per cento. La medesima aliquota del 5 per cento trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall’Istante, sostitutiva – a causa dell’emergenza COVID-19 – della modalità c.d. in presenza, richiede l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto. Trattasi di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all’imposta. Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA, infatti, sono attratte alla stessa disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile. Nel caso di specie, la Cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga  servizi prettamente sanitari bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione viene rivolta anche alla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, relativamente alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
Infine, nell’Atto di segnalazione si auspica un tempestivo intervento legislativo che consenta di superare le incertezze applicative conseguenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3.2.2021 e n. 281 del 1.3.2021, circa l’inammissibilità di una diposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, che preclude la possibilità per gli emanandi regolamenti di riconoscere gli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi, che potrebbe costituire un ulteriore elemento di ostacolo all’adozione dei regolamenti medesimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION