Sanzioni CDS, le istruzioni operative per la rendicontazione entro il 31 maggio

Con la Circolare n. 21/2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.
L’art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l’obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare FL 14/2020, ha fornito le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare, si precisa che;

    • il modello informatico presente sul portale riproduce l’allegato “A” del Decreto interministeriale sopra richiamato;
    • il periodo di riferimento è l’anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa (anno 2020);
    • i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
    • le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
    • qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
    • in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC: prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
    • anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Si ricorda che per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all’indirizzo renato.berretta@interno.it dell’Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 per ciascun anno con la seguente tempistica:
– anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse isole minori

È stato firmato il 14 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai comuni delle isole minori, di cui all’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, previste in 3 milioni di euro per l’anno 2021, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto acconto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni enti locali, per l’anno 2021

Con comunicato del 19 aprile 20201, il Ministero dell’interno rende noto che è stato firmato il DM del 14 aprile 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il  Riparto dell’accanto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l’anno 2021, del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, previsto dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
Per le province e le città metropolitane I criteri e la modalità di riparto dell’acconto tengono conto della differenza reale di perdita di gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCA) e dell’imposta provinciale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (IPT) anni 2020 – 2019, attribuendo il valore zero in caso di incrementi, nonché della determinazione del peso di ciascun ente, sulla base del peso della perdita rilevata nel comparto. Per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, i criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106 (d’ora in avanti “Tavolo di confronto”), decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene, tra l’altro, la stima delle variazioni del reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (RIAI). Il Tavolo di confronto, tenendo conto delle risorse disponibili, ha espresso l’orientamento di procedere al riparto dell’acconto 2021 finalizzando le risorse disponibili in due macro ambiti di riparto:
1. 130 milioni di euro, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto di cui alla metodologia adottata in sede di riparto del saldo 2020 del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni), con aggiornamento delle informazioni relative alle entrate ai dati relativi a tutto l’anno 2020;
2. 70 milioni di euro, sulla base di una stima della riduzione del gettito 2021 relativo all’addizionale comunale IRPEF, principalmente dovuta alla traslazione sul 2021 degli effetti della crisi del 2020. A legislazione vigente, infatti, è previsto che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo. Il versamento a titolo d’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile dell’anno precedente. Il versamento a titolo di saldo è effettuato l’anno successivo sulla base del reddito imponibile dell’anno cui si riferisce e tenendo conto dell’aliquota effettivamente deliberata dal comune e dell’acconto già versato. È presumibile, pertanto, che gli effetti economici della crisi epidemiologica del 2020 possano manifestarsi sul gettito dell’addizionale comunale versato nel 2021, che riflette nella gran parte quanto dovuto per l’anno precedente.

Nota metodologica (all. a)
Riparto acconto – Comuni (all. b)
Riparto acconto – Province e Città metropolitane (all. c)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION