Con la Circolare n. 21/2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.
L’art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l’obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse. Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare FL 14/2020, ha fornito le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare, si precisa che;
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- il modello informatico presente sul portale riproduce l’allegato “A” del Decreto interministeriale sopra richiamato;
- il periodo di riferimento è l’anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa (anno 2020);
- i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
- le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
- qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni;
- in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all’indirizzo PEC: prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
- anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.
Si ricorda che per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all’indirizzo renato.berretta@interno.it dell’Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 per ciascun anno con la seguente tempistica:
– anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.