Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La Struttura di monitoraggio sull’attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 ha reso disponibili le indicazioni in merito ai principali contenuti del “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale“, da adottare ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUSP.
L’ articolo 6, comma 2, del “TUSP” fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l’Assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall’organo amministrativo della società, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove “emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. Il rispetto dell’obbligo di predisposizione del Programma ai sensi del menzionato articolo 6, comma 2, del TUSP, è oggetto di interesse da parte della Corte dei conti nelle Linee guida annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni di enti locali, Regioni e Province autonome. In tale ambito, l’indagine della magistratura contabile attiene all’attività di verifica dell’ente pubblico socio sulle società partecipate, in relazione ad una puntuale valutazione di eventuali riflessi sulla propria situazione economica e finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il Documento di Economia e Finanza 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 aprile scorso, ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Def) 2021, nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Nel comunicato diffuso dal Governo, per l’anno in corso la Commissione europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta general escape clause (GEC), per assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale.
Con la relazione, il Governo richiede quindi l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici.
Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all’economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio. Il prossimo provvedimento, inoltre, destinerà risorse al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite, a misure per garantire la disponibilità di credito e per sostenere la patrimonializzazione delle imprese.
Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di interventi dedicati essenzialmente agli investimenti complementari al PNRR, che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni.
Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.
Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata e quanto già autorizzato in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato all’11,8% nel 2021, un livello elevato dovuto alle misure di sostegno all’economia e alla caduta del PIL. Il rapporto deficit/PIL scenderà al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. Nel 2025 il rapporto tornerà sotto il 3%. Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024.

Dall’ANAC suggerimenti alle PA per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà

Con comunicato del 13 aprile 2021, l’ANAC fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L’Autorità suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una guida che illustra il meccanismo di integrazione delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Fondi diretti ai Comuni per centrare l’obiettivo del rilancio

“Anche la Corte dei conti, nell’audizione in Parlamento, ha riconosciuto il ruolo dei Comuni per l’attuazione del Recovery plan: in questi anni sono aumentati gli interventi di nostra competenza, rilevano i giudici contabili, dal 2012 a oggi sono stati attivati oltre 185 mila progetti, con un incremento del 30 per cento nel periodo tra il 2018 e il 2019. Destinare i finanziamenti direttamente ai Comuni è essenziale se si vuole che il piano nazionale di ripresa e resilienza si traduca rapidamente in interventi e azioni”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.
“Nel corso delle riunioni con il governo sul Pnrr che si sono tenute in questi giorni, noi sindaci abbiamo ribadito quanto il nostro ruolo sia fondamentale per la riuscita dell’impresa del rilancio. I Comuni possono e vogliono contribuire allo sforzo dell’intero Paese per rialzarsi. Per cogliere un obiettivo ambizioso e vitale, è indispensabile che i Comuni siano destinatari diretti di alcuni fondi e che si garantisca un iter snello delle procedure di spesa. Il piano si sta delineando. Aspettiamo di conoscere il dettaglio rispetto alla governance che ci auguriamo assicuri investimenti tempestivi e una ricaduta efficace di sviluppo sui territori”.
Alla riunione con il governo è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha ribadito l’importanza di assegnare fondi diretti ai Comuni, dal punto di vista del suo ruolo di coordinatore delle Città metropolitane. “Guardiamo con favore alla particolare attenzione che il governo attribuisce alla mobilità sostenibile, ma le risorse vanno destinate a Comuni e Città senza intermediazioni di altri livelli istituzionali, per evitare ritardi e colli di bottiglia”. Anche secondo il sindaco di Firenze, le aree urbane saranno il vero banco di prova per misurare l’efficacia dell’impatto complessivo di tanti progetti di mobilità sostenibile. “Perché la spesa sia efficace occorre da un lato facilitare assunzioni di professionalità adeguate in deroga alle procedure ordinarie, dall’altro assicurare procedure semplici per passare rapidamente dal progetto al cantiere” (fonte Anci).

Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION