Superbonus 110%, assunzioni di personale in deroga parziale dei limiti di spesa

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 105/2021/PAR, in risposta ad un quesito volto ad appurare se le disposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70, della L. 178/20 consentano di derogare anche all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 (limite lavoro flessibile), ha evidenziato che deve escludersi che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28.
La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito, come noto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano della gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai soli limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene demandato ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico.
La Sezione ricorda che la rilevata configurazione dell’art. 9, comma 28, quale principio generale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che (come già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale per l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006), ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (cfr., per la L. 296/06, Sez. controllo Veneto, n. 177/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, n. 61/2019/PAR). Eccezioni a quest’ultima disposizione sono invece previste in altri commi dell’art. 1, L. 178/2020, come nel caso del comma 993, laddove si dispone che “Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “.
Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “ I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. Con riferimento al caso di specie, il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE. L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, riparto del canone unico tra Comuni, Province e Città metropolitane

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale intende chiarire il riparto del canone unico di cui alla legge 160 del 2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitati.
La nota ricorda, preliminarmente, che in base ai previgenti prelievi convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell’autorizzazione. Con riferimento ai mezzi pubblicitari su strade provinciali, tuttavia, la Provincia poteva pretendere la Tosap, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il Comune poteva pretendere l’imposta di pubblicità, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del Comune.
Il nuovo prelievo non ha spostato la soggettività attiva da un ente all’altro. Con il nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019. Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Nel caso in cui sia richiesta l’installazione di un impianto che determini contemporaneamente sia l’occupazione di suolo pubblico provinciale che la diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.

ANAC, contratti pubblici: chiarimenti in merito alle modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia

L’Autorità ha adottato il Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021 in risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dell’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ritenute meritevoli di chiarimenti al fine di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della disposizione in esame. In particolare, il Comunicato chiarisce che la disposizione in argomento è volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto. L’articolo in esame non può, quindi, essere inteso come ipotesi autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo genitori 2021 lavoratori dipendenti: istruzioni amministrative

Con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il decreto-legge n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.
I destinatari del Congedo 2021 per genitori sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le modalità di indennizzo, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.
Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà l’avvenuta pubblicazione della procedura informatica per presentare le domande di congedo. Intanto, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare con presentazione della domanda telematica all’INPS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, non è impugnabile la proposta di aggiudicazione

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è inammissibile il ricorso contro la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. È quanto ribadito dal TAR Campania, sezione I, con sentenza del 2 aprile 2021, n. 2247. In relazione alla proposta di aggiudicazione la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non è possibile acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell’offerta tecnica del concorrente, né può sostenersi che in tale momento si formi quella “piena conoscenza” cui l’art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso. Come regola generale, l’unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo è il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell’art. 120 c.p.a. (cfr. C.d.S., sez. III, 28 giugno 2019, n. 4447). Nonostante l’abrogazione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (disposta con d.l. 18 aprile 2019, n. 32), la giurisprudenza ha confermato la conclusione per cui non è impugnabile la proposta di aggiudicazione, atto con valenza meramente endoprocedimentale, mentre deve essere impugnata l’aggiudicazione che è l’atto che definisce la procedura attribuendo il bene della vita (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, guida operativa per il calcolo dei permessi sindacali in caso di riordino amministrazioni

L’ARAN ha messo a disposizione una guida operativa per le amministrazioni e gli enti, diversi dalle Istituzioni scolastiche, soggetti a processi di riordino che comportino l’accorpamento e/o lo scorporo di amministrazioni, al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione del numero di dipendenti, del dato associativo e del dato elettorale da prendere in considerazione per la corretta quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative. Tutte le amministrazioni, all’inizio di ogni anno, devono procedere a determinare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. L’Agenzia sottolinea l’importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell’art 22 del CCNQ del 4 dicembre 2017, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall’altro, bloccare la fruizione di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Guida operativa per il calcolo dei permessi sindacali in caso di riordino amministrazioni

 Guida operativa – Aree dirigenziali – Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisori enti locali, raccomandazioni in materia di equo compenso

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) raccomanda ai revisori di non accettare incarichi che prevedono compensi manifestamente inadeguati e iniqui, con invito a segnalare al Consiglio nazionale, per il tramite degli Ordini di appartenenza, offerte di compensi al di sotto del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, al di sotto dell’80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza).
Sono le raccomandazioni formulate dal CNDCEC per contrastare la proliferazione di episodi caratterizzati dalla proposta di compensi manifestamente e obiettivamente inadeguati a fronte dell’attività di revisione economico finanziaria negli enti locali, in quanto inferiori al livello minimo idoneo a consentirne la compatibilità con il principio del cd. equo compenso. Il documento ricorda come la disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione, da parte dell’ente locale, in misura oggettivamente incongrua rispetto alla delicatezza della funzione di revisione. Pur in assenza di un obbligo di legge che lo vincoli a non scendere al di sotto di un determinato limite, l’accettazione di un compenso irrisorio, o comunque inadeguato, espone il revisore a ripercussioni sul piano deontologico: l’assunzione dell’incarico sostanzialmente in perdita compromette infatti la tutela del decoro professionale e svilisce a livello economico la prestazione resa dal revisore, a detrimento dell’intera Professione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION