Corte dei conti, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 58/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità  per l’Ente di contrarre mutuo nell’anno 2021 – essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di cui all’art. 9 L.243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui al medesimo articolo ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 – ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.  Per la Sezione, la circolare, richiamata nella richiesta di parere, adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di fornire “chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali”, essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere
interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme di riferimento, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Con la circolare n. 15127-12/04/2021 il ministero della Salute fornisce indicazioni circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate. Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. I lavoratori positivi sintomatici e asintomatici, ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

 

 

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L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

L’annullamento con sentenza passata in giudicato della delibera TARSU, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 15 marzo 2021, n. 7188. Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune, secondo cui (Cass. n. 1979 del 2018) “non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della Delibera del 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti”. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrava, non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

 

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ANCI, Intervento urgente su agevolazioni e disciplina rifiuti

“Riteniamo urgente un intervento, anche normativo, a fronte della grave situazione che si sta profilando sul sistema tariffario e fiscale del servizio rifiuti, che coinvolge in primo luogo l’esigenza di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per una robusta riduzione della Tari o della tariffa corrispettiva, in secondo luogo è altrettanto urgente assicurare stabilità e sostenibilità all’attuazione delle nuove norme che, per ciò che riguarda gli aspetti tariffari e fiscali, sono state inserite nel decreto legislativo 116 del 2020 senza la dovuta concertazione con le Autonomie locali”. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera che il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato a Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze e a Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica. Nella lettera si esprime da parte dell’Anci forte preoccupazione sull’argomento in questione, di qui infatti la richiesta di un intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti. “Purtroppo – scrive Decaro – la Circolare del MITE diffusa nei giorni scorsi non recepisce nessuna delle istanze formulate dall’Anci in modo concorde con gli altri attori del sistema pubblico di gestione dei rifiuti, le aziende e le autorità d’ambito e trasmesse puntualmente nell’ambito del confronto intercorso” (fonte Anci).

 

PA: concorsi, pubblicato il nuovo protocollo sicurezza

È stat pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19.
Tra le novità introdotte vi è l’obbligo di presentazione, per tutti i candidati e per il personale addetto alle selezioni, del referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove.
Le amministrazioni forniranno ai candidati mascherine FFP2 che dovranno essere indossate obbligatoriamente durante le prove, pena l’esclusione dal concorso.
In ogni fase delle selezioni, inclusi i flussi di accesso e di uscita dai locali, gli organizzatori dovranno garantire il rispetto del criterio di distanza droplet di 2,25 metri tra i candidati e con il personale stesso.
Le aule saranno dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia) distanziate di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo da assicurare a ogni candidato un’area di 4,5 metri quadri.
Ogni prova selettiva dovrà concludersi entro 60 minuti. Le prove orali e le prove pratiche potranno svolgersi anche in modalità telematica.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel protocollo bisognerà fare riferimento alle prescrizioni tecniche per le procedure concorsuali previste per l’accesso ai ruoli delle forze dell’ordine, polizia e vigili del fuoco.
Il nuovo protocollo permette la ripresa delle selezioni concorsuali pubbliche in presenza dal 3 maggio 2021 ed è stato armonizzato alla luce del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici.

 

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Sottoscritta l’ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo 2019-2021

In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019-2021).
Il testo contrattuale, primo atto della nuova stagione negoziale, definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Vengono confermanti, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Per quanto attiene alle Aree della dirigenza, ferma restando l’articolazione nelle quattro aree già definite dal precedente CCNQ, le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il negoziato al fine di definirne la composizione.
L’accordo raggiunto permette, non appena ricevuti gli atti di indirizzo, di avviare le trattative contrattuali 2019-2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION