Riparto contributi straordinari per le fusioni di comuni

È stato predisposto, per l’anno 2021, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale, il riparto dei contributi straordinari spettanti agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nell’attribuzione di tali risorse sono stati osservati le modalità e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
L’entità del contributo è stata determinata applicando quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto soprarichiamato che recita testualmente: “Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.”
È, dunque, in fase di predisposizione il decreto per l’erogazione effettiva delle risorse assegnate. Gli enti beneficiari del contributo risultano essere 101, per un totale di risorse assegnate pari ad euro 76.549.370,00.
– Tabella delle fusioni 2021

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
il Dipartimento chiarisce che nelle more dell’emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata – sul quale è stata raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato – i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. All’atto dell’iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo, ai sensi dell’art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289 mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2020, n. 1781 , per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione, misure che sono già in vigore indipendentemente dall’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019. Ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. Una volta emanato il citato decreto di cui all’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Certificazione 2020 delle risorse straordinarie Covid-19

IFEL ricorda che sono stati attivati sull’applicativo web Pareggio di Bilancio i modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.
Per agevolare sul piano operativo il lavoro di certificazione richiesto agli enti locali si riporta il link dove poter reperire, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto n. 59033 del 1° aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati) e i modelli in formato excel della richiamata certificazione. Per le medesime finalità si riporta anche il link ai dati definitivi relativi alle voci di entrata IMU-Tasi, IMI-IMIS e Addizionale comunale all’Irpef, le quali nel predetto Modello COVID-19 sono valorizzate tramite la fonte F24 in luogo degli accertamenti a consuntivo 2019 e 2020, anticipati negli scorsi giorni sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di facilitare l’esercizio di simulazione della certificazione COVID-19, si ritiene importante evidenziare che sono stati inseriti provvisoriamente nella piattaforma del modello COVID-19 i dati BDAP-DCA per l’anno 2020 trasmessi dal singolo ente in stato di approvazione provvisorio (preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal proposito, si informa che in data 9 aprile 2021 sono stati aggiornati nell’applicativo i modelli COVID-19 dei soli enti che non hanno ancora acquisito/scaricato il modello della certificazione, pertanto si invitano gli enti che hanno già acquisito il modello COVID-19 a riacquisirlo ex novo. Naturalmente, in assenza dei dati provvisori (o a correzione di essi), i dati relativi al 2020 sono inseribili manualmente dagli operatori degli enti locali.
Sono disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ. Si ricorda, infine, che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, pena la rilevante sanzione di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2021

Con circolare n.17 del 9 aprile 2021 il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno,  definisce l’ammontare del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2021, nonché ulteriori disposizione sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 150-bis della legge n.56/2014.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021 al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT83O0100003245348010346503. In caso di mancato versamento, totale o parziale, entro il termine del 31 maggio 2021 per il contributo di cui al comma 418, della legge 190/2014 e del comma 150 bis dell’art. 1 della legge 56/2014, questo il Ministero, sulla base
delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, comunicherà all’Agenzia delle entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti. Il recupero sarà effettuato con le modalità e nei termini definiti dal richiamato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016.

-L’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ciascuna provincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti è riportato nella tabella A.
-Ulteriori versamenti, quale concorso alla riduzione della spesa pubblica sono previsti dall’articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/2014, secondo le modalità di riparto del decreto ministeriale 1 novembre 2016 di concerto con il Mef, tabella B.
-Per le città metropolitane, il concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418, al netto dei contributi spettanti è riportato nella tabella C.
-Ulteriori versamenti, quale concorso alla riduzione della spesa pubblica sono previsti dall’articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/2014, secondo le modalità di riparto del decreto ministeriale 1 novembre 2016 di concerto con il Mef, tabella D.
-Dall’anno 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1 comma 875, come modificato dall’articolo 31 bis comma 2 lett. a) e b) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge n. 8 del 2020, ha stabilito:” a decorrere dall’anno 2020 e’ riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta’ metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e’ determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente e’ versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.” (tabella E).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION