L’art. 3-ter del DDL di conversione in legge del DL marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021, approvato dal Senato il 7 aprile 2021, stabilisce che non trovi applicazione art. 4, comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi del quale, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. Si ricorda che la relazione di fine mandato è redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. A seguire (entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione) la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e (nei tre giorni successivi) il documento e la relativa certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale. Sono previste disposizioni ad hoc nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, fermi restando gli obblighi richiamati.
Quanto al contenuto della relazione di fine mandato, essa contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a quanto segue: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. Le relazioni di fine mandato sono redatte secondo schemi tipo, adottati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 aprile 2013.