Relazione di fine mandato, niente sanzioni per mancato rispetto dei termini

L’art. 3-ter del DDL di conversione in legge del DL marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021, approvato dal Senato il 7 aprile 2021, stabilisce che non trovi applicazione art. 4, comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi del quale, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. Si ricorda che la relazione di fine mandato è redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. A seguire (entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione) la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e (nei tre giorni successivi) il documento e la relativa certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale. Sono previste disposizioni ad hoc nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, fermi restando gli obblighi richiamati.
Quanto al contenuto della relazione di fine mandato, essa contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a quanto segue: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. Le relazioni di fine mandato sono redatte secondo schemi tipo, adottati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 aprile 2013.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Maggiorazione retribuzione di posizione segretari in convenzione

Il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4 del CCNL del 16.5.2001 presso un ente della convenzione non comporta che il maggiore onere debba essere ripartito, automaticamente, anche con l’altro o gli altri enti convenzionati. È quanto chiarito dall’ARAN, con l’orientamento applicativo AFL8.
Nello specifico un Comune ha sottoscritto una convenzione per la sede di segreteria con altri Comuni e la Provincia presso la quale il Segretario presta servizio in modo largamente preminente; l’Ente chiede di sapere se l’onere corrispondente alla maggiorazione della retribuzione di posizione, che la Provincia riconosce al Segretario, debba essere sostenuto solo dall’ente concedente atteso che gli altri enti non potrebbero sostenerne la quota parte.
Al riguardo, l’Agenzia ritiene che un utile punto di riferimento possano essere alcune indicazioni ricavabili della delibera della Corte dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Sardegna – n.30/2010/PAR., indicazioni che sono già state poste a fondamento di orientamenti applicativi anche sulla questione analoga concernente il riparto degli oneri conseguenti al riconoscimento al segretario, da parte di uno degli enti della convenzione, dell’emolumento di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001.
In particolare, acquistano specifico rilievo i seguenti passaggi della richiamata delibera della Corte dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Sardegna:
“ …con riferimento agli altri Comuni aderenti alla convenzione ma rimasti estranei alla concessione degli aumenti in oggetto, si può osservare che:
– gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all’art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente. Nei confronti degli altri Comuni aderenti, qualora i predetti aumenti fossero ripartiti anche fra loro, potrebbe non ricorrere il rispetto dei predetti limiti;
– gli incrementi di cui al citato comma V presuppongono, inoltre, che all’interno dello stesso ente presti servizio un dirigente o altro personale che goda di una retribuzione di posizione più elevata di quella fino a quel momento fruita dal segretario comunale. Negli altri Comuni aderenti potrebbe non ricorrere questa ipotesi;
– gli incrementi in esame non possono comportare da parte del Comune concedente la violazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti potrebbe portare ad esiti differenti se condotta nei confronti degli altri Comuni aderenti.
In conclusione, in mancanza di un puntuale riferimento all’interno della convenzione, qualora uno dei Comuni aderenti conceda autonomamente al segretario comunale in convenzione gli incrementi della retribuzione in questione, gli stessi non possono che gravare esclusivamente sul medesimo Comune concedente in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate presso lo stesso.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, liquidazione incentivi solo se previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
2) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 43/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere concernente la possibilità, o meno, di liquidare gli incentivi in assenza di: a) apposito quadro economico predisposto dal RUP, approvato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla Giunta Comunale; b) di apposito accantonamento; c) di una definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, d) nonché di una relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura di che trattasi.
La Sezione, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ha osservato che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante. Ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna. L’emanazione dell’atto regolamentare è, quindi, funzionale all’assunzione degli impegni di spesa e all’effettuazione dei pagamenti. Resta inteso che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.
Con specifico riferimento all’aspetto contabile, la Sezione evidenzia come sia rilevante ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, le proposte emendative presentate da ANCI

Dopo le osservazioni presentate  (v. documento) durante l’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, sulla conversione in legge del decreto “Sostegni” Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblichiamo le proposte emendative avanzate da ANCI al decreto sostegni (A.S. 21449).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memoria della Corte dei conti al DL Sostegni

Come già osservato in occasione delle precedenti manovre finanziarie, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio continua a giocare un ruolo indispensabile. In attesa che il procedere della campagna vaccinale consenta un graduale ritorno alla normalità, si rende necessario ancora una volta prevedere interventi a favore dei soggetti economici più interessati dalla crisi e per la tutela del lavoro e delle famiglie più in difficoltà. A questi si aggiungono rilevanti misure per accelerare il processo di immunizzazione della popolazione e rafforzare il tessuto pubblico territoriale, e in particolare, quello dei trasporti pubblici, più esposto agli effetti negativi della crisi.
E’ quanto si legge nella Memoria che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno inviato alle Commissioni riunite 5^ (Programmazione economica e bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nell’ambito delle audizioni previste in sede di conversione in legge del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizio territoriali connesse all’emergenza da Covid-19 (A.S. 2144).
Quanto agli interventi a fondo perduto agli operatori economici che hanno subito nel 2020 riduzioni rilevanti di fatturato, la Corte giudica “certamente positivo il superamento del sistema della selezione in base al settore di attività; inoltre, il riferimento all’intero arco temporale annuale del 2020 consente di escludere effetti distorsivi legati all’eventuale carattere stagionale dell’attività esercitata. La dimensione dell’intervento è certamente rilevante (11,2 miliardi)”, anche se alla descrizione in relazione tecnica dell’iter seguito nella stima degli oneri non ha fatto seguito un adeguato dettaglio delle ipotesi alla base del relativo costo, elemento, questo, essenziale “in mancanza del riferimento ad un limite di spesa derivante da un fattore legislativo e, al contempo, in presenza di margini specifici di ricorso all’indebitamento autorizzati dal Parlamento”.
Il decreto interviene a favore degli operatori economici con ulteriori slittamenti nei tempi di pagamento di debiti fiscali e l’annullamento di quelli di importo limitato, risalenti al decennio 2000-2010. Questa scelta, per la Corte, seppur giustificabile, “non appare condivisibile” sia perché incide in modo significativo sulla futura azione di riscossione dei crediti pubblici ritardando attività operative fortemente condizionate dal requisito della tempestività, sia perché, si risolve “in un beneficio erogato a un vastissimo numero di soggetti, molti dei quali presumibilmente non colpiti sul piano economico dalla crisi”, generando “disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e può rappresentare una spinta ulteriore a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri”.
Positiva, invece, la valutazione generale sulle misure in materia di lavoro e a sostegno di lavoratori e famiglie con il riconoscimento dell’importanza di rispondere con urgenza ai fabbisogni socio-economici, tutelare le persone colpite dalla crisi, salvaguardare le capacità di spesa delle famiglie e il potenziale produttivo del Paese.
Particolarmente di rilievo, poi, è la decisione assunta in tema di blocco dei licenziamenti, ma se appare condivisibile la scelta di vincolare l’impresa che usufruisce appieno degli ammortizzatori sociali a mantenere in piedi il rapporto di lavoro, le Sezioni riunite ribadiscono l’avviso, che occorre evitare che risulti, nei fatti, ritardata l’emersione di realtà aziendali che necessitano di profondi processi di ristrutturazione e risanamento.
Benchè le misure del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza abbiamo consentito di mitigare il disagio socio-economico dovuto anche alla pandemia, per la Corte resta l’esigenza di riconsiderare i punti di debolezza che sono emersi nell’attuazione degli interventi, procedendo soprattutto a separare la componente di strumento di contrasto della povertà da quello di strumento di politica attiva del lavoro. Politica che va rinnovata anche in considerazione delle rilevanti risorse previste su questo fronte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Strategica, è, infine, l’azione per accelerare il Piano vaccinale, ma perplessità destano la variabilità del costo previsto per dose somministrata e la carenza di informazioni, da un lato, sugli importi previsti per l’acquisto dei vaccini, dall’altro, su quelli destinati ad alimentare i fondi per il Commissario straordinario e il Fondo per le emergenze.
Infine, in attesa delle risultanze della certificazione che consentirà di meglio mirare i ristori per gli enti territoriali in ragione dell’impatto dell’emergenza sanitaria e delle spese effettivamente sopportate, opportuno è l’intervento previsto sulle entrate locali così come il rifinanziamento a favore del trasporto pubblico. Appare quanto mai necessario evitare che l’emergenza sanitaria, economica e sociale possa evolvere in situazioni di crisi finanziaria locale con conseguenze pesanti sulla finanza pubblica.

Partenariato pubblico-privato, suggerimenti ANAC per le stazioni appaltanti

Con la delibera n. 219 approvata il 16 marzo 2021, l’ANAC intende continuare la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, fornendo uno strumento ulteriore, che mostri una diversa prospettiva e contribuisca a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative, nelle quali potrebbero imbattersi. Il documento contiene suggerimenti per le stazioni appaltanti, elaborati tenendo conto  delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di partenariato pubblico-privato e delle puntuali indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato“, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze.
L’esame della casistica e della documentazione acquisita nel corso della predetta attività ha consentito di individuare i settori di intervento mediante forme di PPP, le tipologie contrattuali di maggiore diffusione, e, soprattutto, le criticità presenti con più frequenza nell’applicazione concreta degli istituti. Le maggiori difficoltà sono state registrate:
– da un punto di vista soggettivo, quando l’Amministrazione interessata a concludere un PPP era di dimensioni ridotte ovvero quando non aveva, in materia, una pregressa e consolidata expertise;
– da un punto di vista oggettivo, quando i progetti alla base del PPP risultavano particolarmente complessi e articolati, come nel caso di realizzazione di ospedali o di parcheggi interrati.
Inoltre, raramente è stata riscontrata una piena adesione alle richiamate Linee Guida n. 9, nelle quali sono contenute diverse indicazioni per l’individuazione dei rischi dell’operazione e il controllo sull’esecuzione dei contratti.
In diversi casi esaminati dall’Autorità, invece, è stata riscontrata, nonostante gli obblighi di revisione delle partecipazioni societarie imposti dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, la persistenza di società miste a carattere generalista o, comunque, di durata indefinita, in quanto non costituite sulla base delle già richiamate regole per la c.d. “gara a doppio oggetto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato il decreto del Mit per ristoro imprese trasporto scolastico emergenza Covid-19

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili (MITMS) il decreto direttoriale n. 58 del 7 aprile 2021, recante Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, con la relativa tabella di riparto del contributo, pari complessivamente a 20 milioni di euro (art. 229 c. 2 bis Dl Rilancio), destinato ai Comuni per il  ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020.
Come previsto dal decreto MIT 4 dicembre 2020, relativo ai criteri e modalità di determinazione del suddetto contributo, i Comuni dopo aver ricevuto il finanziamento provvedono all’erogazione alle singole imprese istanti, previa verifica tramite il registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), curato dal MISE, del rispetto delle norme sul cumulo per gli aiuti “de minimis”.
ANCI ha chiesto al MISE, in riferimento agli adempimenti previsti, (visura e registrazione del contributo sul Registro Nazionale aiuti – RNA) di predisporre una semplice guida, che possa essere di aiuto ai comuni.

Si ricorda che sul tema dell’organizzazione del Tpl in funzione della riapertura delle scuole in presenza, il Ministro dei trasporto ha convocato un tavolo di lavoro con Regioni, Province e Comuni per verificare la situazione organizzativa del sistema di trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla piena operatività dei programmi dei servizi aggiuntivi”. Il Ministro, in riferimento alle eventuali criticità che potrebbero presentarsi nella prossima fase di riapertura, una volta che le misure di prevenzione e il proseguimento della campagna vaccinale consentiranno un graduale ritorno alla normalità, ritiene che il tavolo possa contribuire a definire le modalità di gestione del trasporto pubblico locale, funzionale alla ripresa di tutte le attività formative, sociali, culturali e commerciali. Il Ministro ricorda, altresì, che per consentire il rispetto dei limiti del 50% della capienza di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale previsti per contrastare la diffusione del COVID-19, il Governo ha stanziato importanti risorse per sostenere il settore: dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati destinati 2,3 miliardi di euro sia per compensare i minori ricavi tariffari, sia per finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico. Inoltre, sono stati istituiti tavoli operativi presso ogni Prefettura per favorire anche il coordinamento, a livello locale, tra la programmazione delle attività didattiche e quella dei servizi di trasporto pubblico. Il Ministero ha già avviato il monitoraggio dei servizi aggiuntivi e delle altre attività che saranno svolte dagli Enti Locali, anche alla luce delle disposizioni del “Decreto sostegni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Erogazione acconto contributo per la stabilizzazione del personale ex E.T.I.

Con comunicato dell’8 aprile 2021, il ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 aprile 2021 è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso i predetti enti, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Le risorse finanziarie in esame vengono assegnate fin quando rimangono in essere il rapporto di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che la sua cessazione comporta, conseguentemente, l’interruzione di tale erogazione.
A tal fine, gli enti interessati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’interno tempestivamente le intervenute cessazioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I.
Le somme relative al rimborso in questione sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate eventuali richieste di variazione degli importi assegnati, nonché chiarimenti su aspetti non riguardanti i dati finanziari.
Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION