ARAN, precisazioni sulla trattativa per l’adesione al fondo pensione Perseo Sirio

In merito alla trattativa sindacale in corso per introdurre la formula del “silenzio-assenso” tra le modalità di adesione al Fondo Perse-Sirio, l’ARAN con apposita nota chiarisce che la proposta è assolutamente trasparente e prevede che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceve una dettagliata informativa dalla propria amministrazione sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, come è ovvio, non scatta alcun silenzio-assenso). Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. A questo punto, riceve una seconda informativa da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.
L’adesione tacita alla previdenza complementare non è una stranezza che si sta cercando di introdurre, di soppiatto, nel pubblico per fare un favore ad alcuni sindacati (come commentato nell’articolo), ma una modalità di adesione che già esiste da molti anni nel “privato” (l’adesione tacita nel privato è prevista in Italia dal d. lgs. n. 252/2005) e in molti altri Paesi europei (sia nel pubblico che nel privato). Ad esempio, nel Regno Unito, l’iscrizione automatica si verifica subito dopo l’assunzione; in Francia, l’adesione alla previdenza complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici.
Non è strano che la legislazione italiana e quella di altri Paesi prevedano forme di adesione di questo tipo, poiché vi è un interesse pubblico allo sviluppo della previdenza complementare, soprattutto di fonte negoziale (il cosiddetto “secondo pilastro”). Aderire alla previdenza complementare permette, infatti, ai lavoratori di aggiungere una pensione che si somma a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria. Questa pensione integrativa è, inoltre, pagata in parte con contributi versati dal datore di lavoro (il contributo dei datori pubblici è pari all’1% della retribuzione). Con l’adesione alla previdenza complementare, i lavoratori potranno, quindi, avere una pensione complessiva non troppo distante dall’ultima retribuzione.
L’Agenzia ricorda infine che l’accordo in discussione non riguarda tutti i lavoratori, ma solo quelli assunti dopo il 1° gennaio 2019. Si rivolge, dunque, espressamente, ai giovani, cioè la fascia meno tutelata dalla pensione obbligatoria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I periodi di congedo straordinario Covid non sono computabili ai fini della maturazione di ferie e tredicesima mensilità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 30 marzo 221, n. prot. 20896, fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa della normativa sui congedi straordinari previsti dall’articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, con particolare riferimento alla eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.
Secondo il Dipartimento tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recentemente riproposto anche dall’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. E’, tuttavia, possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del citato decreto legislativo n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione. Dal quadro regolatorio sopra esposto, si desume che il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Pertanto, ne consegue che i periodi di congedo straordinario Covid non sono computabili ai fini della maturazione di ferie e tredicesima mensilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

RGS, Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2020) e Monitoraggio anno 2021

Con la Circolare n. 10 del 7/4/2021 la RGS fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2020 e di quelli del Monitoraggio 2021. L’invio dei dati relativi all’anno 2020 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione relativa all’anno precedente. Sono tenuti all’invio della relazione allegata i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane, i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere) inviano i dati direttamente in SICO che provvede ad inviarli al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS). I termini di invio dei dati in SICO sono stabiliti dal 12 aprile al 21 maggio 2021 per tutte le tipologie di enti.
Il monitoraggio trimestrale costituisce, invece, lo strumento per anticipare i risultati del conto annuale sull’andamento della consistenza del personale. Per l’anno 2021 partecipano al monitoraggio le seguenti tipologie di enti: Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 enti); Province; Città metropolitane; Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico; Aziende ospedaliere universitarie; Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica); Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica); La rilevazione relativa al 2021, che comporta l’invio con cadenza trimestrale dei dati mensili, segue lo schema già adottato per l’anno 2020. Gli Enti tenuti all’invio dei dati del monitoraggio trimestrale trasmettono i dati in SICO utilizzando le specifiche maschere web accessibili all’indirizzo www.sico.tesoro.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION