Risarcimento danni e colpa dell’Amministrazione se il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione

Dall’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della illegittimità della revoca di un piano di lottizzazione non consegue l’automatico accertamento della colpa in capo all’amministrazione che aveva adottato il piano, ove l’annullamento sia stato disposto per difetto di motivazione e non perché sia stata valutata la legittimità della condotta che aveva portato all’adozione del piano stesso. È quanto stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 295 del 7 aprile 2021.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ribadito – al riguardo – che l’esistenza del danno ingiusto lamentato in giudizio “forma oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne richieda il risarcimento, non costituendo quest’ultimo una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo illegittimo. In proposito non soccorre, infatti, il metodo acquisitivo; né l’esistenza del danno stesso potrebbe essere presunta quale conseguenza dell’illegittimità provvedimentale in cui l’Amministrazione sia incorsa. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, invero, il principio generale dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 cod. civ. si applica anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al Giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all’evento dannoso, e quella dell’effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi della necessaria prova, la stessa deve essere respinta. Ciò anche perché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell’art. 2697 comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento (C.d.S., V, 9 marzo 2020, n. 1674; III, 23 maggio 2019, n. 3362; VI, 19 novembre 2018, n. 6506)” (cfr. CGA, sentenza n. 00914/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Osservazioni ANCI sul decreto Sostegni

Pubblichiamo il documento presentato da ANCI durante l’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, sulla conversione in legge del decreto “Sostegni” Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

L’ANCI ritiene che il mantenimento di un alto grado di coesione sociale debba passare per i Comuni, quale istituzione di primo riferimento, in particolare per le famiglie e per le piccole attività economiche. Per questo è auspicabile che già con la conversione in legge di questo decreto e – immediatamente dopo – con il nuovo provvedimento di scostamento del deficit previsionale dello Stato, possano trovare posto interventi quali:
– un nuovo e urgente programma di “buoni famiglia”, analogo al Fondo di solidarietà alimentare del 2020, ma con maggior impegno economico, così da ricomprendere il sostegno per il pagamento di affitti e bollette;
– il rinnovo del sostegno al potenziamento dei centri estivi per ragazzi che nel 2020 ha impegnato 135 mln. di euro per le attività post chiusura delle scuole, tipicamente tra giugno e settembre;
– un congruo ulteriore innesto di risorse in campo fiscale, al fine di assicurare, in particolare, un’agevolazione TARI per le attività più colpite dalla crisi e per le famiglie fragili, di entità robusta e basata su criteri nazionali uniformi, richiesta a lungo dall’ANCI lo scorso anno;
– l’estensione a tutto il 2021 dei sostegni ai pubblici esercizi e al commercio ambulante, che il dl Sostegni estende al solo primo semestre.
– L’estensione anche per il 2021 delle semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi già previsti dal dl 34 2020.

L’ANCI ritiene, altresì, possibile e doveroso accentuare l’intervento sulle regole finanziarie, con misure da tempo richieste e rimaste inattuate. Nessun vincolo deve essere accentuato:
– valutare lo slittamento del termine per l’approvazione dei consuntivi al 31 maggio, in modo da allinearlo al termine previsto per le certificazioni dell’utilizzo dei fondi Covid-19 e evitare problemi di “riapertura” dei consuntivi in caso di difformità;
– il mantenimento e l’estensione delle flessibilità nella gestione del bilancio:
– come per il 2020, è necessario liberalizzare l’utilizzo degli avanzi liberi, che in base al TUEL non possono essere impiegati per spesa corrente se non a specifiche e restrittive condizioni;
– gli avanzi vincolati per fondi emergenziali non utilizzati nel 2020 devono essere estesi a tutti i fondi speciali e non limitati al “Fondone” ex art. 106, come attualmente stabilito dalla Legge di bilancio 2021;
– l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo complessivo deve essere ampliato rispetto agli angusti limiti attuali, che impediscono agli enti in difficoltà di disporre di risorse proprie, pur disponibili;
– deve essere rinviato al 2022 l’obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), che nel contesto di crisi attuale rischia di gravare in modo controproducente sui bilanci comunali, mentre sono in corso, con il concorso di Anci/IFEL, iniziative di verifica e sostegno delle situazioni locali che presentano maggiori criticità sulla regolarità dei pagamenti;
– è vitale per molti enti locali la sospensione degli accantonamenti e delle dismissioni obbligatorie in relazione alle perdite delle aziende partecipate locali, per effetto del d.lgs. 175/2016. Si tratta di obblighi inattuabili in condizioni di emergenza che – di nuovo – producono effetti controproducenti su aziende pubbliche in crisi da emergenza pandemica;
– evitare l’inasprimento delle percentuali di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che già oggi produce il congelamento di oltre 4,5 miliardi di euro. Si chiede di rimanere al 95% ordinario anche per il 2021, sempre nella logica di non inasprire condizioni finanziarie già molto gravose per una minoranza – pur ampia – di enti locali (il 20% dei Comuni sopporta oltre il
70% dell’accantonamento complessivo al FCDE);
– è necessario intervenire ulteriormente per assicurare un sostegno necessario agli enti in predissesto. Il Fondo predissesti istituito dall’art. 53 del dl 104/2020 e incrementato dalla legge di bilancio (co 775) continua ad escludere da ogni beneficio i Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove le crisi finanziarie sono più diffuse) e decine di Comuni il cui piano di riequilibrio è tuttora – e da lungo tempo – all’esame della COSFEL, presso il Ministero dell’Interno.

Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

 

Anci, potenziare i centri estivi anche nel 2021

Ripetere anche per il 2021 la misura di potenziamento dei centri estivi diurni per bambini e ragazzi fino a 16 anni che, nel 2020, ha garantito un ritorno alla socialità, dopo la chiusura delle scuole per il contenimento della pandemia, e al tempo stesso ha supportato i genitori impegnati col lavoro. Lo chiede in una lettera il presidente dell’Anci alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
“Lo scorso anno grazie al lavoro di concerto tra l’Anci e il ministero – scrive Decaro a Bonetti – abbiamo ottenuto importanti risultati nell’organizzazione dei servizi socio-educativi, nei mesi estivi. In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della opportunità di mantenere le stesse condizioni di sicurezza nell’organizzazione di queste attività è necessario avere certezze sulla ripetizione della misura e sul rinnovo dei relativi finanziamenti diretti ai Comuni”.
Decaro allega alla lettera una bozza di proposta normativa, “da inserire nel primo provvedimento utile, per consentire ai Comuni di programmare per tempo le attività, così da avviare anche un utile coordinamento con il ministero dell’Istruzione rispetto ai finanziamenti per le attività nelle scuole statali, previsti nel dl Sostegni” (Fonte Anci).

 

Appalti pubblici, non si applica il principio di rotazione in caso di nuovo affidamento “sotto soglia” con procedure aperte al mercato

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – previsto dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici») – non si applica allorché il nuovo affidamento avvenga mediante procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. È quanto evidenziato dal TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 389 del 26 marzo 2021. La Sezione ha ricorda che il Consiglio di Stato ha osservato, in proposito, che il principio in questione “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (C.d.S., V, 12 settembre 2019, n. 6160). Esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (C.d.S., VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara, allo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (C.d.S., V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854)” (C.d.S., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030).
Pertanto, il principio di rotazione di per sé non impedisce la partecipazione del gestore uscente alla gara indetta per la riassegnazione del medesimo servizio; esso preclude, invece, che la scelta di rinnovare direttamente l’affidamento con il gestore uscente ovvero, nel caso procedura ristretta, di invitare ad essa tale operatore economico possa essere rimessa alla sola discrezionalità dell’amministrazione. Nelle procedure di evidenza pubblica, in caso di appalto sotto soglia, “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021, confermata da C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION