Nota metodologica sul monitoraggio del Programma per l’Innovazione Sociale

La Funzione Pubblica ha pubblicato la nota metodologica sul monitoraggio del Programma per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di fornire i dati più rilevanti raccolti finora attraverso l’analisi di due documenti chiave: i progetti candidati dai Comuni per l’ammissione all’intervento 1 e i report intermedi presentati dagli stessi Comuni al Dipartimento sullo stato di avanzamento dei progetti.
Al link (Microsoft Power BI) è possibile visualizzare una dashboard interattiva alimentata da un database costruito con le informazioni fornite dai Comuni. Tale dashboard è basata su uno schema entità-relazioni che consente di selezionare e filtrare informazioni con l’aggiustamento istantaneo dei dati collegati.

La dashboard è articolata in 6 pagine.

Pagina 1 – Indice del monitoraggio

Pagina 2 – I progetti ammessi all’intervento 1

In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • i 21 progetti ammessi all’intervento 1 con l’indicazione del Comune capofila
  • la dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1
  • le aree di intervento dei 21 progetti ammessi all’intervento 1. Considerando che alcuni Comuni hanno indicato più di una area di intervento, il dato in percentuale è calcolato sul totale delle aree di intervento indicate dai progetti.

Come anticipato sopra, le 3 schede sono collegate con un database relazionale, per cui ogni elemento selezionato in una delle 3 schede è collegato agli elementi delle altre 2 schede. Ad esempio, selezionando un’area di intervento nella relativa scheda, automaticamente si selezionano i progetti che intervengono su quella singola area e nella mappa compare la loro dislocazione territoriale.

Pagina 3 – I bisogni sociali su cui intervengono i progetti ammessi all’intervento 1
In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • i bisogni sociali su cui intervengono i progetti ammessi all’intervento 1. Tali bisogni sono stati analizzati in fase di valutazione della candidatura e, al fine di darne una rappresentazione efficace, è stato condotto un lavoro di aggregazione per ottenere dei cluster omogenei di bisogni.
  • la tipologia di ente partner, ovvero la natura giuridica dei partner dei 21 progetti ammessi all’intervento 1. Il 53% dei partner è un Ente del Terzo Settore, il 24% è un’impresa profit, il 13% è rappresentato da Università e il 9% è rappresentato da altri Enti Pubblici.
  • la dislocazione territoriale dei partner dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con scala cromatica collegata alla tipologia di ente partner.

Così come descritto per la pagina 2, anche questa pagina ha schede collegate. Ad esempio, selezionando un bisogno sociale è possibile visualizzare in mappa solo i partner impegnati in progetti che affrontano quello specifico bisogno sociale.

Pagina 4 – Outcome su cui stanno lavorando i Comuni con i progetti ammessi all’intervento 1 (aggiornamento al 01/04/2021)

In questa pagina sono presentati i dati tratti dai report intermedi elaborati dai Comuni e dai loro partner. Al 01/04/2021 sono 13 i Comuni [1] che hanno inviato il report intermedio. Per i restanti 8, i relativi dati verranno progressivamente integrati in questa pagina.

Le schede contenute in questa pagina contengono la rappresentazione dei dati su:

  • aree di outcome su cui i Comuni stanno intervenendo
  • denominazione delle proxy indicate dai Comuni per verificare la trasformazione in metrica finanziaria dell’impatto sociale
  • le tipologie di outcome payer indicate dai Comuni come possibili soggetti remuneratori degli impatti sociali generati.

Inoltre le schede descritte sono filtrabili attraverso due elementi di qualificazione degli outcome:

  • la tipologia di outcome, distinguendo fra quelli hard (misurabili in modo oggettivo) e quelli soft (misurabili attraverso metodi qualitativi)
  • la cashability degli outcome, distinguendo gli outcome cashable (misurabili attraverso metriche finanziarie) e quelli non cashable (non misurabili attraverso metriche finanziarie).

Pagina 5 – Soggetti investitori e strumenti finanziari indicati in fase di candidatura
In questa pagina è possibile visualizzare 4 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • tipologia di soggetti investitori. Si tratta dei soggetti investitori indicati dai Comuni in fase di candidatura all’intervento 1. Analizzando i 21 progetti, sono emerse alcune tipologie come più ricorrenti: banche, fondazioni, Società di Gestione del Risparmio e Enti del Terzo Settore
  • denominazione dei soggetti investitori che hanno manifestato interesse a valutare il co-finanziamento dei progetti ammessi all’intervento 1
  • strumenti finanziari indicati dai Comuni in fase di candidatura all’intervento 1. Tale informazione va considerata come una indicazione prospettica, rispetto alla quale i Comuni intendono lavorare per verificarne la fattibilità
  • dislocazione territoriale dei 21 Comuni ammessi all’intervento 1, in relazione alla tipologia di soggetto investitore e dello strumento finanziario indicato.

Anche in questa pagina, le schede sono collegate. Ad esempio, selezionando una tipologia di soggetti investitore, è possibile visualizzare solo quei Comuni che hanno indicato quella tipologia ed i relativi strumenti finanziari.

Pagina 6 – Collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti giunti al report intermedio e le due principali tassonomie di sostenibilità (SDGs e BES)
In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti e i domini del BES, per integrare il programma FIS con la tassonomia del Benessere Equo e Sostenibile
  • collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti e gli SDgs, per integrare il programma FIS con l’Agenda 2030
  • dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con possibilità di visualizzare i progetti utilizzando i BES e/o gli SDGs come filtri.

Pagina 7 – Progress del livello di completezza delle informazioni fornite dai progetti attraverso i report intermedi, con aggiornamento al 01/04/2021
In questa pagina è riportata una sintesi del livello di completezza delle informazioni fornite dai 13 progetti giunti alla fase intermedia dell’intervento 1.
Le schede disponibili sono 4 con la rappresentazione dei dati su :

  • livello di completezza delle informazioni fornite nei report intermedi rispetto alla costruzione di un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale. Più nel dettaglio, sono state scomposte 3 fasi per la costruzione del modello: identificazione degli outcome, qualificazione degli outcome e quantificazione degli outcome. La percentuale associata a ciascuna delle 3 fasi indica quanto sono complete le informazioni fornite e mostra il gap informativo da colmare nel lasso di tempo che intercorre fra i report intermedi e la finalizzazione degli studi di fattibilità [2]
  • tipologia di ente partner, indicando la tipologia giuridica dei partner dei diversi progetti
  • dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con scala cromatica che differenzia i progetti inclusi in questo monitoraggio (perché giunti alla fase intermedia dell’intervento 1) e i progetti che verranno monitorati progressivamente
  • denominazioni di tutti gli enti partner dei 21 progetti, con collegamento ai Comuni capofila.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: trattamento rifiuti urbani e assimilati

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 138/2021/R/rif e secondo quanto previsto dalla determina 01/DRIF/2021, ha dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana.
Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati i gestori degli impianti operativi al 31 dicembre 2019, con riferimento alle seguenti macro-tipologie impiantistiche:
– trattamento meccanico/meccanico biologico;
– incenerimento (operazioni D10 di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o operazioni R1 di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
– discarica.
L’invio dei dati e delle informazioni, attraverso l’apposita modulistica, è possibile esclusivamente tramite il sistema on line. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.
I soggetti interessati possono accedere al sistema online e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l‘Anagrafica Operatori.
Il termine ultimo per l’invio della raccolta dati, secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, è fissato entro e non oltre il 30 Aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richieste contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana entro il 4 giugno 2021

È stato emanato il decreto del Ministero dell’interno, del 2 aprile 2021, con il quale è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. Il DPCM definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.

Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.

Presentazione della domanda
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, l’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della richiamata Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs n. 229/2011. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tassazione separata per i compensi incentivanti la produttività

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 223 del 29 marzo 2021, ha chiarito che per i compensi incentivanti la produttività, erogati in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Nel caso di specie, l’ente pubblico istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni, erogati in periodi di imposta successivi a quello di riferimento:
– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge; come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”; – progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
– compensi professionali ai professionisti legali.
Inoltre, ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, l’ente chiede di conoscere le modalità operative per consentire al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare la maggiore imposta versata nell’ultimo decennio in relazione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto). Affinché ossa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
– derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
– oppure, sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’Agenzia rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti operativi di IFEL sugli aspetti applicativi delle infrastrutture sociali del Decreto Sud

L’Ifel, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento per le Politiche di coesione, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti applicativi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”, commi 311-312, L. 160/2019) con cui, si ricorda, sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare, viene precisato che:

  1. i “nove mesi” a disposizione degli enti per l’avvio dei lavori ai fini dell’accesso alle risorse relative all’annualità 2020, decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020. La scadenza è pertanto fissata al 2 luglio 2021. Si ricorda che tale termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta degli enti. La richiesta di proroga dovrà essere avanzata in prossimità della scadenza e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM, “corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”. Per le annualità 2021, 2022, 2023, il termine di avvio dei lavori è fissato al 30 settembre di ciascun anno di riferimento. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione;
  2. è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l’erogazione dei contributi seguirà la scansione temporale indicata nell’assegnazione (art 5 del DPCM);
  3. le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria (“SiMon Web”) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
  4. per “infrastruttura sociale” il DPCM 17 luglio 2020 intende una delle opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti ai fini del codice unico di progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. In particolare, è necessario tenere presente la classificazione per categoria di investimento da riferire a:  – natura 03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (tipologia 01 – “Nuova realizzazione” o tipologia 07 – “Manutenzione straordinaria”); – settore 05 – OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (cfr. pagine 5 e 8-9 “Il sistema di classificazione dei progetti nel CUP”);
  5. le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: politichecoesione@pec.governo.it. Si precisa che le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d’asta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esente da imposta di bollo le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, chiarisce che, in considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da COVID-19, l’istanza di rimborso al Comune del corrispettivo pagato anticipatamente per il servizio mensa è esente da bollo.
Il Comune istante riferisce di erogare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. L’Ente ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, sospeso per l’emergenza sanitaria, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune. Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia chiarisce che in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione. Inoltre, in deroga al principio di generale applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, note, conti e simili documenti, l’articolo 6 della tabella B, annessa al succitato d.P.R. (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION