Fondone Covid, emanato il decreto e il nuovo modello di certificazione

La Ragioneria generale dello Stato ha reso noto il testo del nuovo decreto interministeriale n. 59033 del 1 aprile 2021 e relativi allegati, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020. Il modello di certificazione, che sarà messo in linea ai fini della trasmissione sull’applicativo pareggio di bilancio a decorrere dal 7 aprile 2021. dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito entro il 31 maggio 2021. É altresì previsto un sistema sanzionatorio che punisce sia il ritardo che il mancato invio dei dati.

Decreto interministeriale, n. 59033 del 1 aprile 2021 – evidenziato
Modelli Certificazione Covid-19

Cumulabilità e proroga degli incarichi di vicesegretario

Con parere prot. n. 6588/2021 dello scorso 29 marzo, il Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali – fornisce chiarimenti sul cumulo e la proroga degli incarichi da parte dei vicesegretari comunali (art. 16.ter commi 9 e 10 del DL 162/2019, L. n. 8/2020).
Sulla questione della cumulabilità degli incarichi, il ministero rappresenta che in assenza di una specifica disposizione di legge, tale possibilità in capo ad uno stesso soggetto non può che essere rimessa ad una valutazione di contesto locale e quindi della singola Prefettura competente, che nel concedere la relativa autorizzazione, dovrà assicurarsi che lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario presso i comuni, seppure in una situazione emergenziale, possa comunque garantire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.
Per la proroga degli incarichi, la legge ha espressamente previsto la durata massima di tali incarichi, fissandola in 12 mesi complessivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicato il decreto

È stato pubblicato in G.U. n. 78 del 31-3-2021 il decreto del ministero dell’Interno del 22 marzo 2021 recante “Approvazione dell’avviso concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai
comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 700 milioni di euro, per il quinquennio 2021-2025.
Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.  Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un
solo edificio pubblico. Gli enti locali possono partecipare al presente avviso anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione nell’apposita pagina dedicata all’edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell’istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici si cambia: test digitali e sedi territoriali

Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici.
“Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Un risultato possibile grazie al proficuo confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Adesso si apre una fase nuova: per accompagnarla nasce al Formez un presidio di assistenza dedicato alle amministrazioni. Sempre il Formez sta inoltre lavorando per un rapido riavvio del progetto ‘Linea Amica’. L’obiettivo è riprendere il filo interrotto del dialogo tra cittadini e Pa”.

Le novità
Le nuove norme sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L’aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.
Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:

1 – obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
2 – durata massima della prova limitata a un’ora;
3 – obbligo di indossare mascherine FFP2;
4 – svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
5 – percorsi dedicati di entrata e di uscita;
6 – adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

Lo sblocco dei concorsi
Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, il pacchetto normativo contenuto nel “decreto Covid” prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi in tutta la Pa (si tratta, secondo stime della Funzione pubblica, di circa 110mila posti):
1 – per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali;
2 – per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
3 – per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
4 – sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

Le nuove regole per i concorsi a regime
Il decreto dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, secondo le seguenti modalità:
a. una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
b. utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
c. una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell’esperienza professionale per l’ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.
In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l’utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.
(Fonte Funzione Pubblica).

Certificazione Fondo Covid: pronti al via?

Dopo il via libera dalla conferenza Stato-città allo schema di decreto correttivo del ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione del nuovo modello di certificazione del fondo per le funzioni fondamentali, cosiddetto Fondone, (che sarà emanato a breve), sostitutivo del Dm n. 212342/2020, e alla pubblicazione dei dati definitivi desunti da fonte F24 (Imu e addizionale comunale all’Irpef) e fonte Aci (Ipt e Rc Auto) risulta completato l’iter dei provvedimenti normativi che consentono agli enti di effettuare l’elaborazione definitiva della perdita di gettito, riconducibile esclusivamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Contestualmente all’emanazione del nuovo decreto saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i nuovi modelli della certificazione.
Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione dei prospetti, nonché disporre di un controllo automatico, alcuni dati saranno già precompilati: fonte F24 -Aci – Bdap-Dca (dati contabili analitici) per le entrate e fonte Bdap – Dca per le spese. In caso di mancata comunicazione alla Bdap dei rendiconti 2019 e 2020, gli enti saranno invece tenuti alla compilazione integrale dei dati mentre per l’esercizio 2020 è consigliabile procedere con l’invio dei dati contabili analitici non appena gli stessi risulteranno definitivi.
I dati contabili – che rappresentano sempre il punto di partenza e il punto di arrivo – dovranno necessariamente essere accompagnati da valutazioni specifiche e puntuali, determinate sulla base di idonei documenti giustificativi da riconciliare con le risultanze contabili.
La quantificazione delle maggiori/minori spese Covid-19 piuttosto che le rettifiche della sezione entrate (per le politiche autonome dell’ente, la sterilizzazione di entrate straordinarie o l’errata contabilizzazione di voci di bilancio) dovranno infatti essere supportati da elaborazioni anche extracontabili, che avvalorino il dato della certificazione e pongano le condizioni per poterne verificare il contenuto, in primis da parte dell’organo di revisione senza poi dimenticare che saranno disposti controlli anche da parte dei servizi ispettivi del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esemplificando:
• gli effetti derivanti dalle politiche autonome degli enti, in termini di aumento o riduzione delle aliquote/tariffe ovvero di agevolazioni Covid-19, dovranno essere certificati sulla base di elaborazioni puntuali dell’ufficio preposto, prendendo a riferimento il miglior dato disponibile e più pertinente ai fini della quantificazione della variazione di gettito o di entrata (ad esempio incassi per l’Imu o altri dati desumibili dalle procedure gestionali);
• l’individuazione delle entrate riferite a eventi straordinari va giustificata tenendo conto della natura dell’evento che ha portato all’accertamento dell’entrata;
• la quantificazione delle minori spese per utenze richiede una verifica delle fatture, dei periodi di consumo e dell’incidenza degli eventuali conguagli;
• le variazioni di spesa correlate a servizi educativi e scolastici sono la risultante di minori spese (conseguenti alla sospensione del servizio e/o alla rimodulazione dei contratti in essere) e maggiori spese (sostenute al momento della riapertura a fronte delle maggiori misure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19);
• la minore spesa correlata ai buoni pasto del personale terrà conto del numero di giornate svolte in smart working e che, in presenza, avrebbero dato diritto al riconoscimento del buono;
• per quanto attiene il lavoro straordinario, oltre che certificare i risparmi di spesa conseguiti, sarà necessario indicare contestualmente la maggiore spesa correlata all’emergenza sanitaria.
Queste sono solo alcune delle innumerevoli riflessioni che ruotano attorno alla certificazione.
Si ricorda altresì che non devono essere certificate le maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, etc.), le spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni Tari (in quanto già riconosciute e ricomprese nella sezione della certificazione dedicata alle entrate) e quelle che hanno trovato copertura con i risparmi derivanti dalla sospensione delle quote capitali dei mutui del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diversi quindi i punti di attenzione che gli enti dovranno riservare nella compilazione del modello di certificazione, che dovrà trovare corrispondenza e coerenza con le risultanze dell’avanzo di amministrazione, e, in particolare, con l’allegato a/2 riferito alle quote vincolate, il tutto in una corsa contro il tempo vista l’imminente scadenza del rendiconto.

L’articolo è stato pubblicato sul Quotidiano Nt+ Enti Locali del Sole24Ore.