Niente IVA sui contributi Covid a favore delle imprese di trasporto pubblico locale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del  31.03.2021, chiarisce che i contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, debbano considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972. La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al …[omissis]… rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”. Le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale attuativo dell’11 agosto 2020 n. 340).
L’Agenzia ricorda che le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA. In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. In termini generali, la qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale). Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della crisi epidemiologica COVID 19. Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, come definito dall’articolo 3 del D. Interm. n. 340/2020, un “contributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società beneficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, meramente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili. Il contributo in parola integra, pertanto, il criterio indicato nel citato paragrafo 1.1, lettera a), della circolare 34/E/2013, in quanto, come si è visto, quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici criteri indicati dal D. Interim. n. 340/2020 senza alcuna discrezionalità, da parte dell’ente erogatore. Inoltre, nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Tuttavia l’Agenzia precisa che l’irrilevanza ai fini Iva riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL sostegni, le risorse per l’emergenza a disposizione delle scuole. Distribuiti i primi 150 milioni

Le risorse stanziate dal decreto ‘sostegni’ per la gestione dell’emergenza sanitaria sono già a disposizione delle scuole. Lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione, che ha inviato alle Istituzioni scolastiche la nota operativa per il loro utilizzo. Si tratta dei primi 150 milioni stanziati dal decreto. Gli altri 150, quelli che riguardano l’ampliamento dell’offerta formativa, saranno distribuiti successivamente, dopo il necessario decreto di riparto, e saranno oggetto di una nota operativa. Con la comunicazione inviata alle scuole, il Ministero ricorda che le risorse potranno essere utilizzate per “tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali”. I fondi potranno essere impiegati anche “per la prosecuzione del servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a studenti e personale scolastico” per il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica, nonché per servizi medico-sanitari volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza stessa.

Con le risorse ricevute le scuole potranno acquistare:
– Dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola Istituzione scolastica (ad esempio: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termoscanner, etc…);
– Specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico;
– Servizi medico-sanitari (compreso il servizio di sorveglianza sanitaria) volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di collaborazione e raccordo con i competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
– Dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal Cdm il via al nuovo decreto Covid

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 31 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:
– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
– la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
    proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alla Province autonome di completare le relative operazioni;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.