DL Sostegni, ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido

Il comma 6 dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni interviene sulla disciplina, di cui al comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 come modificato dalla legge di bilancio 2021, di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda che il comma 791 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido comunali. L’incremento delle risorse è riportato nella tabella seguente:

Il successivo comma 792 integra la disciplina vigente del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di assegnazione delle quote incrementali del Fondo destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Con l’aggiunta delle nuove lett. d-quinquies) e d-sexies al comma 449 si prevede che:

  1. le quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies);
  2. la quota di risorse relativa al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO sia destinata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo sarà ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies);
  3. una quota del fondo, pari ad euro 1.077.000 sia destinata, a decorrere dal 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada (distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine), della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate.

Il comma 6 dell’art. 30 del DL 41/2021 interviene modificando il terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), legge n. 232/2016, al fine di precisare che il riparto delle risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sarà effettuato, non più con DPCM, ma con apposito decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente. Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Cnel: presentazione della relazione 2020 sui servizi della PA

La pandemia, che ha colpito con forza anche l’Italia, ha avuto un effetto dirompente su tutti i servizi pubblici, sia a livello centrale che locale, accentuandone le criticità e facendo emergere la “fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni”. È in sintesi il dato che emerge dalla “Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali alle imprese e i cittadini” che, tra luci e ombre delinea “un’amministrazione pubblica capace anche di adattarsi rapidamente a circostanze mutate (come successo nel 2020) in ambiti quali la formazione, la diffusione dei processi di digitalizzazione, i meccanismi di pagamento elettronici, la sua stessa organizzazione interna”. Dopo il Sistema Sanitario Nazionale, la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il sistema dei quasi 8.000 Comuni italiani, e degli altri enti locali (Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni), che costituiscono quel comparto della pubblica amministrazione più prossimo ai cittadini ed ai loro bisogni primari.
Con riferimento agli impatti sulle entrate e sugli equilibri di bilancio nei Comuni, per effetto della pandemia, l’analisi mette in luce che:
• le minori entrate correnti attese per il 2020 oscillano fra € 5,2 mld e 7,6 mld, con una media attesa di € 6,1 mld;
• si stima che dal 12,6% (ipotesi migliore) al 23% (ipotesi peggiore) delle Amministrazioni comunali saranno in maggiore difficoltà a raggiungere l’equilibrio di bilancio di parte corrente per il 2020;
• si indeboliscono ulteriormente le aree geografiche già a rischio di tenuta dei conti pubblici locali (Lazio, Calabria e Campania), e sono attese criticità anche in quei territori con tradizione di Comuni con discreti equilibri finanziari, come Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria; ciò potrebbe ridurre la capacità di investimento dei Comuni;
• i Comuni che hanno subìto gli impatti peggiori sono quelli turistici, quelli di più grandi e quelli in procedura di riequilibrio;
• nell’ambito della erogazione delle risorse integrative straordinarie dello Stato, potrebbe risultare che il 30% di Comuni abbia ricevuto più delle perdite potenziali, in gran parte concentrati al Centro-sud, ma anche in alcune aree del Nord;
• diversi territori ricompresi nelle regioni che presentavano i maggiori livelli dei servizi comunali ante-Covid-19 peggiorano sensibilmente la propria sostenibilità finanziaria, mettendo dunque a rischio i livelli dei servizi anche laddove i Comuni erano in grado di erogare buoni standard;
• il sistema dei Comuni esce dal 2020 appesantito da una maggiore vulnerabilità finanziaria, che lo pone meno resiliente a futuri shock.
I Comuni di maggiori dimensioni soffrono maggiormente rispetto ai Comuni di piccole dimensioni, poiché generalmente sono più autonomi finanziariamente e partono da una peggiore situazione di equilibrio corrente. In particolare, il differenziale di riduzione delle entrate fra piccoli Comuni  (con meno di 5.000 abitanti) e grandi Comuni (con più di 50.000 abitanti) è mediamente di 1,8-2,2 punti percentuali a sfavore dei grandi, anche se questo dato nasconde differenze notevoli, specie fra Centro-nord e Sud, laddove in quest’ultimo caso le differenze sono meno accentuate. Rispetto alle tensioni di bilancio, i Comuni grandi sono quelli più minacciati sotto il profilo dell’equilibrio corrente, con un peggioramento dei comuni in difficoltà dall’8,9% della situazione ante pandemia (base), all’19,2% nel caso intermedio, fino a circa un Comune su tre in difficoltà qualora si avverasse la situazione peggiore.
I Comuni in riequilibrio osservano una riduzione delle entrate mediamente meno consistente, nella situazione intermedia -7,7% anziché -10,7% della media nazionale, poiché generalmente tali enti hanno una più elevata dipendenza finanziaria da altri enti statali e regionali. Tuttavia essi partono da equilibri storici decisamente più risicati e quindi sono più vulnerabili rispetto alla media degli altri enti: le situazioni più critiche saranno per quasi un ente su tre rispetto al 15,9% nella situazione intermedia, e potrebbero arrivare al 41% nella situazione peggiore. Ciò è ancor più vero poiché tali enti sono già sottoposti ad un severo regime di riduzione della spesa e quindi per essi si riducono gli spazi di manovra.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Sostegni, Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio

L’art. 30, commi 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, nel modificare l’art. 9-ter, commi da 2 a 6, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori), esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). L’esonero in parola era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, poi prorogato dal D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) al 31 dicembre 2020 e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del DL n. 137/2020. La disposizione si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Si stabilisce inoltre che, per l’anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento (posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010. È prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. Alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380/2001.
Si dispone, infine, l’incremento di 82,5 milioni di euro del Fondo destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il termine del 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito

Anci ha deciso di avviare, attraverso Ifel, un’indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da Comuni che riferiscono di trovarsi in difficoltà per le richieste avanzate da alcune società di factoring all’indomani dell’acquisto di crediti vantati verso l’ente e ceduti, nella maggior parte dei casi, da società multiservizi, es. fornitori di luce o di gas. Da tali segnalazioni emerge che alcuni factor avrebbero formulato richieste di pagamento riferite, in tutto o in parte, a crediti già saldati prima della cessione o per i quali l’amministrazione “ceduta” aveva tempestivamente notificato il proprio rifiuto alla cessione nei termini di legge.
Viene, inoltre, riferito che, spesso, nonostante i chiarimenti forniti dall’ente locale (inutilmente costretto a una gravosa attività istruttoria) e le evidenze prodotte, il cessionario avrebbe comunque proposto ricorso per decreto ingiuntivo. È stato, inoltre, rappresentato che alcune richieste di pagamento non distinguerebbero le fatture dalle note di credito, e che per quest’ultime sarebbero anche stati richiesti gli interessi di mora, il rimborso dei costi sostenuti, nonché il risarcimento del danno in misura forfetaria.
Sono stati, infine, documentati casi in cui, nonostante il formale e tempestivo rifiuto opposto alla cessione, l’ente ha ricevuto direttamente sul conto di tesoreria piccole somme a fronte di note di credito; versamenti che l’ente sostiene di avere rifiutato al fine di evitare possibili eccezioni di acquiescenza per comportamenti concludenti.
Per tali ragioni è stata attivata la casella di posta elettronica cessionecrediti@fondazioneifel.it presso la quale (indicando l’oggetto “Indagine conoscitiva – Cessione crediti”) ogni ente potrà segnalare la propria esperienza, indicare aree di criticità o formulare proposte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, orientamenti applicativi sul trattamento economico dei Dirigenti

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi dell’ARAN relativi al CCNL 17 dicembre 2020 del personale dell’Area Funzioni Locali (Dirigenti).

 

L’art. 58 del CCNL 17.12.2020 trova applicazione dalla data di sottoscrizione del prossimo contratto integrativo stipulato presso l’Ente e fino a tale data gli incarichi ad interim continuano ad essere retribuiti in conformità alla disciplina del contratto integrativo vigente?
L’art. 58 del CCNL del 17 dicembre 2020 precisa che, per l’incarico ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.  45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL. La nuova disciplina, pertanto, potrà essere applicata solo a seguito della definizione, all’interno del Contratto integrativo, della predetta percentuale di incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato. Eventuali diverse soluzioni già adottate dagli enti devono intendersi disapplicate per la parte eventualmente in contrasto con la nuova disposizione contrattuale.

 

In applicazione dell’art. 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020 i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità costituiscono economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?
In relazione alla questione in esame si evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art.  57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già espresso  dall’Agenzia secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di  “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. Tali indicazioni, si ricorda, sono state fornite dalla scrivente Agenzia a chiarimento dei dubbi sollevati sull’interpretazione della previgente disciplina prevista dall’art. 28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 (norma disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B, 11° alinea del nuovo testo contrattuale). Anche relativamente alle indicazioni espresse in materia di risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, si ritiene di confermare i contenuti degli orientamenti applicativi già formulati in relazione alla disciplina previgente. Come già chiarito infatti, in fattispecie quali quella in esame, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse. Inoltre, nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate. Nel caso in cui, pertanto, gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente. Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati, come chiarito dalla scrivente Agenzia in altri orientamenti applicativi.

 

Ai fini della determinazione del monte-salari relativo all’anno 2015 quale criterio occorre seguire: il criterio della cassa o quello della competenza?
Per la determinazione del “monte salari” bisogna utilizzare gli stessi criteri seguiti dal conto annuale della RGS nelle tabelle 12 e 13. Ogni ulteriore approfondimento al riguardo può essere effettuato consultando le circolari di conto annuale emanate annualmente dalla Ragioneria generale dello stato, reperibili sul sito web di quest’ultima.

 

In relazione al disposto dell’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020, ai fini della liquidazione degli arretrati a titolo di retribuzione di posizione, l’incremento annuo lordo di Euro 409,50 deve essere riconosciuto anche di dirigenti incaricati ad interim della copertura di posizioni dirigenziali resesi vacanti successivamente all’1.1.2018?
La disciplina prevista dall’art. 54, comma 4, come noto, prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50”. La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018. Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.

 

Qualora a seguito della costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in base all’art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario è possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative?
L’art.57. comma 2, lett. a) del CNL del 17.12.2020 prevede espressamente che dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, sia annualmente costituito con le seguenti risorse: “a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”. La citata norma, dunque, come si evince dal suo tenore letterale, consente agli enti di consolidare, in un unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999) che, nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge.
Nel caso in cui, pertanto, da parte dell’organo di controllo di cui al richiamato art. 57, comma 2, lett. a) sia stata certificata per l’anno 2020 una entità di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, come conseguenza un minor impegno finanziario, ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente.
Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lett. e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all’orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017.

 

Come si deve interpretare l’art. 60 del CCNL 17.12.2020 in materia di onnicomprensività retributiva con particolare riferimento alla disposizione del comma 3, in base alla quale deve essere garantita comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione?
La disciplina prevista dall’art. 60 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali, ha riconfermato il  principio della onnicomprensività del trattamento economico del dirigente  (stabilito dall’art.24 del dlgs.n.165/2001, cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti), come cristallizzato nella  disciplina legale e già previsto dalla previgente norma di cui all’art. 20 del CCNL del 22.2.2010, attualmente disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B) ottavo alinea.
Il comma 1 del richiamato art. 60, in particolare, ha riaffermato, in coerenza con le previsioni del citato 24, comma 3, del dlgs.n.165/2001, che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito agli stessi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente.
In applicazione di tale previsione, quindi, il CCNL ribadisce che a favore della dirigenza, accanto al trattamento stipendiale, è prevista la corresponsione del solo trattamento economico rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato.
Con il comma 2 viene confermato che in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possano essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Di seguito, il comma 3 stabilisce espressamente che le somme derivanti dall’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3),riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell’ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell’art.57 del medesimo CCNL, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione.
La richiamata norma esprime in termini inequivocabili che le somme riferite ai compensi per incarichi aggiuntivi sono comunque destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nello specifico fondo ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.d).
Quanto alla definizione della quota che deve essere riconosciuta, a titolo di retribuzione di risultato, al dirigente direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica prestazione collegata all’incarico, si precisa che la stessa dovrà essere stabilita sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) del richiamato CCNL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION