Corte dei conti, Resa del conto degli agenti contabili e deposito conti giudiziali

I conti giudiziali, il giudizio di conto ed il giudizio per resa di conto, costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei conti, da cui tra origine il nome dell’Istituto, garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell’articolo 103 della Costituzione. Come rilevato dalla Corte Costituzionale, “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale”. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. L’orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che “il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l’assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2)”. Si è anche chiarito che “il significato dell’espressione ‘maneggio’ di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312)”.
La funzione dei giudizi di conto consiste nell’accertamento in sede processuale da parte del giudice contabile della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici.
Ciò premesso, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, con la Circolare n. 1/2021 fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio ei conti) Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019) e verificare il corretto adempimento, da parte degli agenti contabili degli enti e degli organismi in qualunque forma costituiti, degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, aggiornamento FAQ

Come noto, con DPCM 24 settembre 2020, ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni medesimi per le modalità di uso del fondo.
Gli enti possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla gestione dei contributi.

Pubblicazione FAQ 

FAQ aggiornamento 24-3-21

CDP, Rinegoziazione, per l’anno 2021, dei mutui concessi ai Comuni terremotati

La Cassa Depositi e Prestiti Spa si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate, nella Circolare n. 1301  del 24 dicembre 2021.
I prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa all’operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa.
Possono essere oggetto della rinegoziazione esclusivamente i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche (di seguito “Prestiti Originari”):
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i Prestiti Originari oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché i Prestiti Originari rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i Prestiti Originari intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del TUEL, con apposito decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento opere incompiute: invio dati entro il 31 marzo ed aggiornamento graduatorie a fine giugno

Entro il 31 marzo le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno aggiornare l’elenco delle opere pubbliche incompiute di competenza, ai sensi del DM 42/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativo dell’articolo 44bis del DL n. 201/2011. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nella nota informativa trasmessa il 23 marzo, dove riepiloga le procedure ai fini dell’adempimento. In merito a ciò si considerano adempienti le amministrazioni che entro il 31 marzo avranno provveduto all’approvazione ed alla pubblicazione, ex art. 21, comma 7 del d.lgs. 50/2016, del programma triennale dei lavori pubblici 21-23, come specificato nell’informativa.
I soggetti che, pur avendo competenza su opere incompiute, non approveranno i succitati programmi ovvero non aggiorneranno i dati entro il 31 marzo, dovranno adempiere inserendo i dati delle opere incompiute utilizzando l’apposita procedura prevista dal Sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute – SIMOI ovvero utilizzando l’applicativo eventualmente messo a disposizione dalla propria Regione. Sulla base dei dati ricevuti, il Ministero, le Regioni e Province autonome, pubblicheranno le graduatorie delle opere incompiute entro il 30 giugno.
Per il supporto tecnico è attivo l’indirizzo supportotecnico@simoi.it

 

Città metropolitane: Al via il programma sperimentale per la riforestazione urbana

E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico sul ‘Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana’ (DM del 9 ottobre 2020), con il quale è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all’impianto. Sono stati stanziati euro 18 milioni per l’anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona, tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria della direttiva 2008//50/CE sulla qualità dell’aria. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL “Sostegni”, Faq e vademecum sul sito di Entrate-Riscossione

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono pubblicate le Faq con le novità introdotte, in materia di riscossione, dall’articolo 4 del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021, e il vademecum sui provvedimenti adottati nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in vigore.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Definizione agevolata
Scadenza pagamenti rate 2020
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Scadenza pagamenti rate 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5 mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il “Decreto Sostegni” – DL n. 41/2021

Consulta le Faq

Consulta il Vademecum

Richiesta Anpci proroga rendiconto 2020 per i piccoli e medi comuni

L’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia ha inoltrato, al Ministro dell’Interno, una richiesta di proroga del termine per l’approvazione del conto consuntivo 2020 al 30 giugno dell’anno in corso Nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla continua diffusione del contagio Covid-19, figurano in prima linea i sindaci, la stragrande maggioranza dei quali di comuni di piccole e medie dimensioni che, nonostante le note difficoltà, stanno strenuamente fronteggiando nei propri territori l’avanzata del virus.
Alla luce di quanto sopra, l’Associazione ritiene opportuno un ulteriore lasso di tempo al fine di consentire loro di poter ottemperare all’attuazione degli adempimenti contabili previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION