Certificazione Covid, pubblicati i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI

La RGS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, sezione pareggio di bilancio, i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel  Modello di certificazione COVID-19 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI. I dati sono stati comunicati dal Dipartimento delle Finanze e saranno prospettati pre-compilati dal sistema nella Sezione 1 – Entrate del predetto modello COVID-19, alle colonne (a) – “Accertamenti 2020” e (b) – “Accertamenti 2019” delle righe “Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – IMI e IMIS” – “ Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “ Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Per i versamenti F24 gli importi fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti, non identificabili. A tal riguardo la RGS evidenzia che sono stati eliminati gli importi riferiti a errori nei versamenti IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai comuni sul Portale del Federalismo fiscale secondo quanto indicato nella Circolare 1/DF del 2016.
Inoltre, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’addizionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi versati nel 2019 e 2020 a favore degli enti che non hanno istituito predetto il tributo, ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020. Parimenti risultano azzerati gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di addizionale comunale per i comuni che negli anni 2018 e 2019 non hanno istituito il tributo ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero.
Nei prossimi giorni sarà emanato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, attualmente vigente, che ha acquisito il parere favore nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 25 marzo 2021. Contestualmente all’emanazione del nuovo Decreto saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i nuovi modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Tabella 1 IMU-TASI 2019-2020 
Tabella 2 Gettito Addizionale Irpef 2019-2020  
Tabella 3 IPT anni 2019-2020  
Tabella 4 RC Auto 2019-2020  

 

PA: bando per 2.800 tecnici al Sud

Ai nastri di partenza la procedura per assumere, a tempo determinato (massimo 36 mesi), 2.800 tecnici al Sud, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata del 25 marzo 2021 sullo schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuandone i profili professionali e le categorie.
L’articolo 1, comma 179, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede come noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.
Il bando è pronto e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a inizio aprile. Sarà possibile presentare le candidature dal momento della pubblicazione ed entro i successivi 15 giorni. Per l’organizzazione di tutte le fasi procedurali il Dipartimento della Funzione pubblica si avvale di Formez, che mette a disposizione la piattaforma digitale “Step One 2019”. Formez cura anche la pianificazione e l’organizzazione della logistica delle sedi per la prova scritta in sedi decentrate. Una prima graduatoria di 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio, mentre la prova scritta in modalità telematica, differenziata per i cinque profili, si svolgerà a giugno. Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e le assunzioni del personale. Cinque i profili tecnici richiesti: ingegneri, esperti gestionali, project manager del territorio, amministrativi giuridici e project data analyst.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

INPS, Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti con figli in quarantena

Con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l’INPS fornisce prime indicazioni in merito al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento del canone unico patrimoniale per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Con comunicato del 25 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni sulle modalità di versamento, mediante la piattaforma pagoPA, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità. A seguito dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è ormai prossima la scadenza di versamento del 30 aprile 2021 per le aziende che forniscono servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Tali aziende, infatti, a norma dell’art. 1, comma 831 della legge n. 160 del 2019, devono corrispondere il canone in questione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture sul suolo comunale, provinciale o della città metropolitana. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A tale proposito, la PagoPA S.p.A., quale gestore dell’omonima piattaforma, per supportare tutti i soggetti coinvolti e favorire il pagamento massivo del suddetto canone, anche in considerazione di una scadenza così ravvicinata, sta sviluppando una soluzione centralizzata che consente alle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità di adempiere all’obbligo di pagamento e agli enti locali di beneficiare del riversamento automatico delle somme di loro spettanza direttamente sui conti correnti a loro intestati e comunicati alla piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, entro il 31 marzo l’invio delle delibere e regolamenti al dipartimento delle finanze

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

 

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 31 maggio 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2021 che approva le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2021, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2020, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius distacco per motivi sindacali. L’espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell’art. 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all’istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all’art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell’anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica (accedendo all’area riservata del Sistema certificazioni enti locali – TBEL, altri certificati – dal sito web della Direzione centrale della finanza locale), avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell’ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 12 aprile 2021 e fino alle ore 14,00 del 31 maggio 2021. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION