DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE_TECNICA

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Calcolo capacità assunzionali al lordo degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali

La Corte dei conti, Sez, Abruzzo, con deliberazione n. 63/2021, in merito alla determinazione della nuova definizione della capacità di assunzione di personale, ritiene che non possano escludersi dal calcolo della spesa del personale gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. La Sezione ricorda come la nuova disciplina, di cui all’art.33, comma 2, del DL 34/2019 e DM 17/03/2020, non fa più riferimento ad un “limite di spesa” e cioè al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (art. 1, comma 557 legge 27 dicembre 2006, n.296), bensì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, e cioè una “facoltà assunzionale” dell’ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). L’omesso riferimento agli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali”(espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall’art.1, comma 557, della l. 296/2006) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore : “infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all’ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali”. Il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni”. Peraltro, la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 (G.U. dell’11 settembre 2020), emanata congiuntamente dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, al punto 1.2 prevede che: “Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000”che ricomprende i codici di spesa relativi ad : “Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai dipendenti a tempo indeterminato in conseguenza dei rinnovi contrattuali, di progressioni di carriera”.
Infine, la Sezione ribadisce la possibilità riconosciuta all’ente di poter escludere dalle spese di personale quelle spese finanziate integralmente da altri soggetti ed in particolare le spese relative alle procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 50 bis del d.l. n. 189 del 2016 nonché la corrispondente entrata purché vi sia assenza di ulteriori oneri, strutturali e a regime, a carico del bilancio dell’Ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale ( cfr. Sez. Reg. di controllo Liguria n. 91/2020/PAR e Sez. reg. contr. Puglia 6/2021/PAR ).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, 700 milioni agli Enti locali per asili nido e scuole dell’infanzia

Risorse per un totale di 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Le prevede l’Avviso pubblico che è stato emanato congiuntamente il 23 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le politiche della Famiglia, ed è destinato agli Enti locali.
L’Avviso consentirà di distribuire le risorse stanziate nel 2019, con la Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 59), disponibili a decorrere dal 2021. Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie.
I 700 milioni sono così ripartiti: 280 milioni riguarderanno gli asili nido; 175 le scuole dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia, 140 milioni la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. Il 60% delle risorse di ciascuno di questi capitoli sarà destinato alle aree periferiche e svantaggiate, per recuperare i divari esistenti.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, entro il 21 maggio 2021, sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella pagina dedicata all’edilizia scolastica.

DM 22_marzo_2021
Avviso pubblico Asili nido e centri polifunzionali
Allegato 1

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Disciplina giuridica dei compensi erogabili ai Vicesegretari, ai sensi dell’art. 16-ter DL 162/2019

Il Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – con circolare n. 5946 del 19/03/2021 fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei vicesegretari, ai sensi dell’art, 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, con cui sono state dettate nuove disposizioni in relazione all’istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate. Nella specie, l’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che – nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l’ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti – il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al competente Ufficio di gestione dell’Albo dei Segretari del Ministero dell’Interno, l’autorizzazione a che le funzioni del segretario – ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco – vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell’ambito dei soggetti aventi i necessari requisiti. Il soggetto da preporre è individuato nel titolare dell’ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell’interessato, nell’ambito del personale di ruolo dell’ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l’assenso dell’amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro. Con la Circolare sopra richiamata, il Ministero dell’Interno, sulla base dei pareri forniti dall’ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica, ribadisce che a tali soggetti non risulta applicabile il CCNL dei Segretari comunali e provinciali. L’Ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l’incarico di vice segretario solo in sede di articolazione e graduazione dell’incarico di posizione organizzativa, sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengono cumulati ad altro incarico. Nei casi in cui l’incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad altro soggetto, già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di che trattasi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 4 del CCNL 21/5/2018. Resta esclusa la possibilità di erogare compensi ad personam non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno 2021

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 23 marzo 20201, fornisce indicazioni operative in merito agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per l’anno 2021.

Imposta municipale propria (IMU)
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

TARI
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all’IRPEF
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno 2021, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
In fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall’anno d’imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalità n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalità n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero).

Imposta di soggiorno
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le sezioni del servizio “Normativa tributi enti locali” (“Gestione addizionale comunale all’IRPEF”, “Gestione IMU L. 160-19/TARI/IMI/IMIS/IUC” e “Gestione altri tributi comunali”) il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti.
Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa al comune mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION