ANCI-UPI: “Bonus baby sitter anche a polizia locale”

“Auspichiamo che il bonus baby sitter, con i prossimi scostamenti finanziari, possa diventare un provvedimento universale, ma deve essere immediatamente riconosciuto anche agli agenti di polizia locale, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull’applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell’ordine e di polizia a competenza generale. Siamo certi che il non averli espressamente considerati nel decreto legge varato dal Governo tra il personale delle forze di sicurezza cui spettano le misure di sostegno alla genitorialità, sia una svista sulla cui rapida correzione si troverà pieno consenso del governo, a partire dal presidente Draghi”.
Lo dichiarano il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il Presidente di Upi, Michele de Pascale. “È evidente che, considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all’emergenza sanitaria, i corpi di polizia locale sono ricompresi a pieno titolo in questa categoria – proseguono Decaro e de Pascale -. Occorre correggere questa dimenticanza, insieme ad altre riguardanti le professioni sanitarie, nel decreto Sostegno, come giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per messa in sicurezza asili nido e scuole dell’infanzia

È stato pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 il DPCM 30 dicembre 2020, concernente Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il provvedimento definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema BDAP MOP. Le risorse messa a disposizione ammontano, complessivamente, ad euro 700 milioni di euro. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, è destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione, mentre la somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, è destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) , b) e c) e comma 3; nel caso di richiesta di contributo per progetti di strutture in comune tra più enti, è tenuto a presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondone Covid, possibile rettificare gli allegati al rendiconto

Nel caso in cui l’Ente locale approvi il rendiconto di gestione 2020, senza aver compilato in via definitiva la certificazione del Fondone (con dati parziali riferiti alle entrate IMU/Tasi, Addizionale Irpef, IPT e RC auto), si può trovare nella situazione di dover rettificare gli allegati riferiti al risultato di amministrazioni (all. a) e all’elenco delle quote vincolato (a/2). Sul punto è intervenuta la Commissione Arconet che con la FAQ 47 ricorda che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto. In altri termini, gli enti possono riapprovare anche singoli allegati. Il rendiconto aggiornato deve poi trasmesso alla BDAP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, pagano l’IMU gli immobili militari adibiti ad alloggi di servizio

La Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell’imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all’interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari. Nel caso di specie, il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso avverso la decisione della CTR della Campania, a conferma della prima decisione, che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dalla società concessionaria del Comune, per l’imposta comunale annualità 2008, relativo ad immobili siti nello stabilimento militare, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio). La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalità di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici tributari e respingere il ricorso del Ministero, evidenzia che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio. L’art. 7, comma 1, lett. a), prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta ed immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).
Inoltre, ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente né che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), quali infrastrutture militari, né che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per la relazione di fine mandato rileva il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario

La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni». È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021, che hanno affrontato il caso di un Comune a cui, con riferimento all’anno 2020, la Sezione regionale di controllo ha contestato la violazione della legge, in ragione della violazione dei termini di presentazione della relazione per effetto della proroga del mandato, a seguito dello slittamento delle consultazioni elettorali.
L’esatto adempimento dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato è infatti conformato da una dettagliata disciplina di legge, articolatamente prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, riguardante tempi e contenuti.
L’art. 4 sopra richiamato, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi.
Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). In virtù della decisione della Corte, ne discende che la scadenza della relazione di fine mandato, per gli enti interessati alle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, è fissata al 6 aprile 2021, ovvero al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con apposito avviso, fornisce chiarimenti in merito alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. In considerazione degli effetti dell’attuale situazione epidemiologica sull’organizzazione e lo svolgimento delle procedure selettive di cui di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di garantire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità destinatari delle medesime procedure, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici potranno svolgere le procedure di reclutamento del personale interessato in autonomia. Al riguardo, si rappresenta che per effetto dell’articolo 24 del DPCM 2 marzo 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, fermo restando il rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2020 e validato dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021. Si evidenzia, altresì, che l’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto modalità semplificate di assunzione per i lavoratori sopra richiamati da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Da ultimo si ricorda che il termine fissato dall’articolo 1, comma 495, della legge 145/2018 per usufruire delle deroghe di carattere ordinamentale e finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa è stato prorogato al 31 marzo 2021 dalla legge 178/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche in caso di appalto di servizi articolato in lotti

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, o meno, gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, in caso di appalto di servizi di importo superiore ad euro 500.000, articolato in lotti, ciascuno di importo inferiore.
La Sezione ritiene che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l’importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all’ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all’importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all’importo cumulato di tutti i lotti messi a gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assenze per postumi da vaccino anti-Covid, la precisazione del Dipartimento della funzione pubblica

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:
1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;
2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata;
3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita;
4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.
È in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION