La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni». È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021, che hanno affrontato il caso di un Comune a cui, con riferimento all’anno 2020, la Sezione regionale di controllo ha contestato la violazione della legge, in ragione della violazione dei termini di presentazione della relazione per effetto della proroga del mandato, a seguito dello slittamento delle consultazioni elettorali.
L’esatto adempimento dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato è infatti conformato da una dettagliata disciplina di legge, articolatamente prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, riguardante tempi e contenuti.
L’art. 4 sopra richiamato, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi.
Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). In virtù della decisione della Corte, ne discende che la scadenza della relazione di fine mandato, per gli enti interessati alle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, è fissata al 6 aprile 2021, ovvero al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.
Autore: La redazione PERK SOLUTION