ARERA, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2021

ARERA, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che a partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2021, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

Con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, la guida evidenzia che ΣTa-1  è pari:

  • al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV
    eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”);
  • al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato
    agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”.
  • In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato.

Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per gli investimenti delle isole minori

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 16 marzo 2021 il DPCM 4 febbraio 2021, n. 34, recante Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori. Per l’annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all’articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:
a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all’estensione del loro territorio insulare;
e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi: 1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La bozza del nuovo decreto di certificazione del “Fondone Covid”

È disponibile la bozza del nuovo Decreto di certificazione del c.d. “Fondone Covid”, che sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati. Il documento recepisce le modifiche annunciate dalla RGS nelle FAQ pubblicate in data 21 gennaio 2021. Il modello COVID-19 allegato ha la finalità di raccogliere, come noto, tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. Tra le novità di rilievo si segnalano l’inserimento, nella parte entrate del modello, delle colonne a1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020” e b1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”, destinate ad accogliere, rispettivamente, l’importo (con segno positio) della quota parte degli accertamenti 2020 e 2019, di cui alle colonne (a) e (b), derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio considerato.  Il sistema riporterà, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati inseriti nella colonna (b1).
Per la compilazione della Colonna (d) – “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2018. Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, dell’incremento di gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Per la compilazione della Colonna (e) – “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, sempre con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato cli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Risulta modifica anche la formula relativa al calcolo della quota dei permessi di costruire destinata agli equilibri di parte corrente, che terrà conto delle rettifiche degli accertamenti 2020 e 2019.
La cella “Ristori specifici entrata (B)” risulta già precompilata con la somma degli importi derivanti dai ristori di entrata, assegnati nell’anno 2020, e comunicati dal Ministero con il modello RISTORI COVID-19.
Per quanto riguarda la parte spesa – Colonna (d) – “Minori spese 2020 COVID-19”- della Sezione 2 del Modello, viene specificato che, con riferimento ai risparmi di spesa derivanti dalla non erogazione dei buoni pasto o dalle risorse non utilizzate per remunerare lavoro straordinario, gli stessi devono essere rappresentati a condizione che l’ente non abbia aderito alla facoltà, prevista dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di destinare tali risorse al finanziamento di trattamenti economici accessori o agli istituti del welfare integrativo.  Nella colonna (e) – “Maggiori spese 2020 COVID-19”, non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Risulta inserita apposita riga riferita al FPV per spese in c\capitale per piccole spese di investimento ammesse dal Modello.
Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.
Nella sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del modello “CERTIF-COVID-19” ciascun ente locale è tenuto ad indicare l’ammontare non utilizzato e confluito nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 dei ristori specifici di spesa, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL n. 183/2020 “Milleproroghe”. La nota di lettura ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI/IFEL sul D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Milleproroghe”), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni: assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; funzioni fondamentali; Fondo di garanzia per i debiti commerciali; razionalizzazione del patrimonio pubblico; proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate; proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’UE, dell’elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi; società partecipate; edilizia scolastica; progettazione degli enti locali; investimenti locali; interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile; proroghe di termini in materia tributaria.
Altre disposizioni riguardano: personale, TPL, scuola, sociale, cultura, turismo, famiglia, uffici giudiziari, sisma, eventi alluvionali, lavoro agile, proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.